Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
Il mantenimento della veste di amministratore di una società commerciale dopo la cessione della medesima a colui che l'ha utilizzata per la consumazione di una serie di truffe e violazioni finanziarie, omettendo di esercitare i dovuti controlli sul suo operato, costituisce una grave negligenza che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2007, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO ES - Presidente - del 04/12/2007
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 02037
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 000911/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED RA, N. IL 03/08/1953;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 10/10/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Moretti V. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata da UB ES, intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in ordine ai reati di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato e violazioni finanziarie. Il giudice ha evidenziato che la misura cautelare è stata adottata in relazione all'attività illecita della società Ibercar di cui il UB era amministratore. Costui aveva di fatto ceduto la società ad altra persona, ma aveva mantenuto la veste di amministratore, come ritenuto dal Tribunale nel giudizio di merito. L'autore degli illeciti ha ammesso di averli commessi dopo che la società gli era stata ceduta;
ed il giudice non ha ritenuto provata la cooperazione consapevole de UB. Tuttavia, il fatto di aver acconsentito a mantenere la formale carica di amministratore, pur dopo il trasferimento della società ad altri, configura una colpa grave a carico del ricorrente. Il UB, infatti, nella veste di amministratore avrebbe dovuto esercitare il necessario controllo in ordine alla gestione di fatto dell'ente; ed il non averlo fatto costituisce grave negligenza che ha svolto un ruolo sinergico nell'applicazione della misura restrittiva. Tale colpa, afferma la Corte, è ancor più evidente se si considera che si tratta di persona laureata in giurisprudenza che di lì a poco avrebbe conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
e che quindi, essendo dotata di una specifica competenza, non poteva ignorare i doveri connessi alla carica di amministratore.
2. Ricorre per cassazione il UB tramite il proprio difensore, deducendo che l'ordinanza impugnata è carente di motivazione per ciò che attiene alla valutazione della gravità della colpa ed al suo ruolo eziologico nell'adozione della misura cautelare. Tale colpa è diversa da quella che può aver determinato l'avvio delle indagini. D'altra parte, non si tiene conto del fatto che tra i fatti contestati e la stesa ordinanza sono trascorsi due anni.
3. Il ricorso è infondato. La Corte ha correttamente qualificato come grave la colpa consistita nel mantenere la veste di amministratore, trascurando completamente, al contempo, di adempire ai doveri connessi a tale ruolo. Tale apprezzamento appare particolarmente corretto poiché, in aderenza alla nota caratterizzazione di tale genere d'imputazione soggettiva, conforma l'entità della colpa al modello di agente, che nella specie è quello di un professionista esperto nelle materie legali. La pronunzia ha altrettanto correttamente valutato come rilevante eziologicamente tale comportamento radicalmente trascurato, giacché la veste di amministratore lasciava presumere un diretto coinvolgimento nelle attività illecite;
e giustificava, quindi, la valutazione in ordine all'esistenza di un grave quadro indiziario. Nè rileva la dedotta distanza tra l'epoca del comportamento colposo e quello dell'adozione della misura. Tale stacco temporale non modifica la fondatezza dell'apprezzamento in ordine alla gravità della condotta ed al suo decisivo ruolo nella valutazione espressa dal giudice che ha adottato la misura cautelare. Infatti, accade non di rado che l'atto cautelare segua all'illecito dopo un significativo lasso di tempo, senza che ciò sminuisca o svuoti, nell'ottica probabilistica propria della sede cautelare, il significato probatorio di comportamenti come quello in esame, idonei ad influenzare in modo decisivo la valutazione del quadro indiziario. Il ricorso va quindi rigettato. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008