Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
L'art. 2230 cod. civ., relativo alla prestazione d'opera intellettuale, stabilisce che il relativo contratto è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Pertanto, poiché la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall'art. 2237 cod. cit. non è compatibile con quella dettata dall'art. 2227 per il contratto d'opera in generale (stabilendo il primo che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dal secondo), ne deriva che la norma speciale (art. 2237) prevale sulla seconda (art. 2227), di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PETTINARI, che lo difende unitamente agli avvocati RUGGERO TROIANI, MICHELE MASSELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE ARENA VERONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 299/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 08/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 dicembre 1992 LI ET convenne innanzi al Tribunale di Verona la Fondazione Arena di Verona, receduta dal contratto d'opera con cui lo aveva incaricato della regia di un'opera lirica, e chiese che fosse condannata a rimborsargli le spese sostenute, a pagargli il compenso per il lavoro eseguito, e a risarcirgli il danno consistente nel mancato guadagno, così come previsto dall'art. 2227 cod. civ.. L'ente convenuto si costituì e chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale affermò nella sua sentenza pronunziata l'11 agosto 1994, che al caso di specie non era applicabile l'art. 2227 cod. civ., indicato dall'attore, ma, trattandosi di rapporto d'opera professionale, il successivo art. 2237 cod. civ. (a termini del quale se il "cliente" recede dal contratto, il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, non anche ad essere tenuto indenne del mancato guadagno); e rigettò quindi la domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, ritenuta esatta tale affermazione, e rilevato che LI ET non aveva provato di aver sostenuto spese e di aver svolto parte dell'opera, ha rigettato il suo appello. LI ET ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
La Fondazione Arena di Verona ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso LI ET sostiene che la Corte d'appello di Venezia ha errato nel ritenere inapplicabile al contratto d'opera, che ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, come quello di specie, la norma di cui all'art. 2227 cod. civ., ed applicabile invece quella di cui all'art. 2337 cod. civ.. A conforto della sua tesi rileva in primo luogo che l'art. 2230 cod. civ., che fa parte del capo 2^ del Titolo 3^ del libro 5^ del codice civile, relativo per l'appunto al contratto avente ad oggetto la prestazione di un'opera intellettuale, afferma l'applicabilità a quest'ultimo sia delle norme del capo di cui fa parte, sia delle norme contenute nel precedente capo 1^, relative a tutti i contratti d'opera, del quale fa per l'appunto parte anche l'art. 2227 cod. civ.. Il ricorrente afferma poi la applicabilità nel caso di specie della norma da lui invocata osservando che il contratto d'opera intellettuale, segnatamente quella di un regista, determina il sorgere di una obbligazione di risultato, e non di mezzi. Il primo rilievo non è esatto.
L'art. 2230 cod. civ. stabilisce che le norme contenute nel capo 1^ di cui si è appena detto, che disciplinano il contratto d'opera in generale, sono applicabili al contratto avente ad oggetto la prestazione di una opera intellettuale, solo se "compatibili" con quelle specifiche che disciplinano quest'ultimo, contenute nel capo 2^.
E poiché la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall'art. 2237 cod. civ. per quelli aventi ad oggetto un'opera intellettuale non è compatibile con quella dettata dall'art. 2227 cod. civ. per il contratto d'opera in generale (stabilendo il primo che, in caso di recesso del "cliente", al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche somma pari al mancato guadagno, come stabilito dal secondo), ne deriva che alla presente controversia è applicabile la prima, speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale, non anche la seconda, generale.
La seconda osservazione non è poi concludente.
Invero, come risulta da quanto appena innanzi si è detto, il contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale è pur sempre un contratto d'opera, ed al pari di questo determina il sorgere di una obbligazione di risultato.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna LI ET a rifondere alla Fondazione Arena di Verona le spese di lite, che liquida in Euro 152,33, oltre Euro 1.550,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002