Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
La detenzione domiciliare non è misura che debba essere automaticamente concessa ai detenuti ultrasettantenni, dovendo in ogni caso la magistratura di sorveglianza valutarne la meritevolezza e l'idoneità a facilitare il reinserimento sociale.
Commentari • 3
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Con la sentenza n. 56 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta di accedere alla detenzione domiciliare stabilita dall' art. 47-ter, co. 1, l. n. 354/1975 (c.d. legge sull'ordinamento penitenziario), per gli ultrasettantenni condannati con l'aggravante della recidiva, in quanto irragionevole, in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. Tale assunto è, altresì, conforme alla costante giurisprudenza costituzionale che considera contrarie alle citate disposizioni costituzionali le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, specie in considerazione dei “cambiamenti avvenuti nella persona …
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Corte costituzionale, 9 marzo 2021 (ud. 9 marzo 2021, dep. 31 marzo 2021), n. 56 (Presidente Coraggio, Relatore Viganò) (qui sentenza) Il fatto Il rimettente era chiamato a giudicare su un'istanza presentata personalmente da un condannato che aveva chiesto di essere ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso l'abitazione della moglie. Al momento della presentazione dell'istanza, il condannato aveva settantotto anni ed era detenuto in esecuzione di una pena complessiva di quattordici anni e sette mesi di reclusione – di cui tredici anni e otto mesi ancora da espiare – per una serie di reati fallimentari e tributari accertati in diverse sentenze di condanna, alcune …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2012, n. 8712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8712 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 389
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 31903/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN TO N. IL 17/11/1938;
avverso l'ordinanza n. 1102/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 07/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 giugno 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza proposta da AN ST, detenuto presso la casa di reclusione di Parma, in espiazione di una pena residua di anni 5 e mesi 7 di reclusione, come da provvedimento di cumulo della Procura Generale di Milano del 7 giugno 2011, intesa ad ottenere la detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma 1 Ord. Pen., per essere egli persona ultrasettantenne.
2.Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha ritenuto che l'applicazione della detenzione domiciliare nei confronti dei soggetti ultrasettantenni, di cui all'art. 47 ter comma 1 Ord. Pen. non fosse automatica, essendo essa finalizzata, come tutte quelle alternative alla pena, a favorire il recupero del condannato ed a preventre il rischio di reiterazione di condotte penalmente rilevanti;
ne' era possibile porre alcun parallelismo fra le condizioni di applicabilità della detenzione domiciliare agli ultrasettantenni e le condizioni di applicabilità delle misure cautelari, essendo queste ultime informate alla presunzione di innocenza ed a criteri di gradualità.
3.Quanto poi allo stato di salute del AN, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che le sue patologie, preesistenti al suo ingresso in carcere, compresa la balbuzie, da inserire in un quadro neurologico caratterizzato da uno stato ansioso fluttuante, erano adeguatamente e costantemente monitorate in carcere, con accertamenti sanitari quasi quotidiani, con possibilità di fruire, se necessario, di ricoveri in ambienti esterni ex art. 11 Ord. Pen., si che era possibile garantire al condannato adeguata cura ed assistenza in ambiente carcerario.
4. Il AN non poteva poi essere ritenuto meritevole del beneficio richiesto, siccome condannato in concorso con altri, fra l'altro, alla pena di anni 8 di reclusione per aggiottaggio dei titoli Parmalat, ostacoli alla vigilanza Consob, falso in relazione e comunicazioni del revisore;
condannato per ulteriori fatti di bancarotta e truffa;
condannato con pena non definitiva di anni 18 di reclusione per bancarotta connessa al crack Parmalat;
imputato di bancarotta in altro procedimento legato al fallimento della Parmatour.
La posizione del AN era quindi caratterizzata da una molteplicità di fatti criminosi ascrittigli, a fronte dei quali il medesimo non aveva mostrato alcuna adeguata resipiscenza, mostrando una personalità elusiva di spiegazioni, indisponibile a fornire contributi significativi rispetto alla gravità dei fatti ascrittigli ed al ruolo da lui ricoperto nella commissione degli stessi;
pertanto la misura alternativa richiesta non poteva essergli concessa, non avendo mostrato di avere avviato un serio percorso di revisione e di ripensamento delle proprie condotte antigiuridiche e dei gravissimi danni arrecati a migliaia di vittime dei suoi comportamenti antigiuridici, anche perché restavano seri dubbi e perplessità circa l'effettiva consistenza del suo patrimonio, onde risarcire almeno in parte le migliaia di risparmiatori rimaste danneggiate dal suo comportamento.
5. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricorre per cassazione AN ST per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, in quanto era da ritenere che un condannato ultrasettantenne vantasse un vero e proprio diritto a scontare la pena presso la propria abitazione;
ed i richiami giurisprudenziali fatti dal provvedimento impugnato erano inconferenti, siccome riferiti ad alcune categorie di condannati per le quali vigeva un esplicito divieto di concessione del beneficio in esame, la cui concessione nel caso in esame doveva ritenersi doverosa, dovendosi altrimenti attribuire al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale privo di parametri di riferimento, il quale invece esisteva ed era costituito dal mero dato anagrafico. Era poi erroneo il parallelismo fra la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale, richiamato dal provvedimento impugnato, in quanto solo tale ultima misura alternativa era sottoposta ad una serie di criteri applicativi, inesistenti invece per la detenzione domiciliare agli ultrasettantenni, da ritenere legata ad una presunzione di fragilità che non poteva essere vinta col richiamo a parametri di discrezionalità non ancorati a precisi criteri applicativi e di controllo;
invero il condannato ultrasettantenne aveva diritto alla detenzione domiciliare.
Non poteva poi ritenersi che il delitto per il quale il AN era in espiazione pena fosse gravissimo, in quanto non poteva tenersi conto di fatti ancora da accertare penalmente;
neppure poteva ritenersi la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle poste in essere.
La sua rinuncia a comparire non poteva poi essere valutata come sintomo di una personalità elusiva di spiegazioni;
la motivazione del provvedimento impugnato era infine errata per essere essa fuoriuscita dal perimetro della condanna per cui il ricorrente era in esecuzione pena.
6. Con memoria depositata il 23 gennaio 2012 AN ST ha proposto, per il tramite dei suoi difensori;
ulteriori motivi di ricorso, con i quali ha ulteriormente illustrato le censure formulate col ricorso principale, con specifico riferimento alla motivazione manifestamente illogica, facendo presente che il ricorrente mai si era sottratto agli interrogatori istruttori od agli esami dibattimentali;
che la sua rinuncia a comparire all'udienza svoltasi innanzi al Tribunale di sorveglianza era dovuta solo alle sue precarie condizioni di salute, così gravi da avergli fatto perdere, in circa quattro mesi di detenzione, oltre 20 kg. di peso;
era stata poi allegata una relazione medica sottoscritta da tre sanitari, i quali avevano accertato che le condizioni di salute del AN realizzavano una condizione fisica e psicopatologica grave, destinata a peggiorare in regime carcerario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da AN ST è infondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna gli abbia negato la detenzione domiciliare, di cui all'art. art. 47 ter, comma 1 Ord. Pen.; e ciò nonostante egli fosse soggetto ultrasettantenne.
3. Il provvedimento impugnato merita di essere condiviso per avere esso fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la detenzione domiciliare non può ritenersi come dovuta ai condannati ultrasettantenni, ma è rimessa in ogni caso alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, la quale è tenuta a verificare la meritevolezza e l'idoneità della misura a facilitare il suo reinserimento sociale;
e ciò anche dopo le modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 7, all'art. 47 ter Ord. Pen. (cfr., in termini, Cass. Sez.
1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240600).
4. Si osserva invero che la modifica legislativa da ultimo citata non ha introdotto una sostanziale incompatibilità col regime carcerario per i condannati di età superiore agli anni settanta. Ad un'affermazione del genere è di ostacolo il comma 1 del citato art. 47 ter Ord. Pen., laddove afferma testualmente che "la pena può essere espiata"; e dette parole contengono un chiaro ed univoco riferimento, al pari di quanto previsto da tutte le altre disposizioni in materia di benefici penitenziari, ad un potere discrezionale della magistratura di sorveglianza, cui è riservato il potere di verificare, caso per caso, la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura invocata a facilitarne il reinserimento nella società.
Non è quindi ravvisabile nella norma in esame alcun automatismo, appunto perché la ragion d'essere di tutte le misure alternative alla detenzione, anche quando sono ammissibili, siccome rientranti, come nel caso in esame, negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse, è quello di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di reati;
ed è significativo al riguardo che il legislatore, con riferimento alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, non ha dato vita ad un istituto autonomo e separato, ma si è limitato ad operare alcuni aggiustamenti all'art. 47 ter Ord. Pen. in vigore, in tal modo lasciando chiaramente intendere che si trattava di misura pur sempre sottoposta alla disciplina generale propria della detenzione domiciliare, alle modalità, alle prescrizioni ed agli interventi dei servizi sociali, quali previsti dal quarto comma della norma in esame, ai controlli previsti al comma 4 bis ed alla revoca per il caso di evasione ovvero di incompatibilità del comportamento del condannato, contrario alla legge ovvero alle prescrizione impostegli (cfr. commi sesto e segg. della citata norma di legge).
5.Nè può ritenersi che il regime carcerario sia nella specie incompatibile con lo stato di salute del ricorrente, atteso che lo stato morboso del condannato intanto può legittimare la detenzione domiciliare in quanto venga accertato che egli possa giovarsi, in detenzione domiciliare, di indispensabili cure e trattamenti non praticabili nello stato di detenzione, ovvero possa ritenersi che, a cagione delle gravità delle condizioni di salute del condannato, l'espiazione della pena in carcere si appalesi in contrasto con il senso di umanità, al quale deve informarsi il trattamento dei detenuti in carcere.
Niente di tutto questo è ravvisabile nel caso in esame, avendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato sul punto ed avendo esso ritenuto che le condizioni di salute del condannato potessero essere adeguatamente monitorate in ambito carcerario e che non fossero tali da essere incompatibili con le finalità rieducative della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale che l'organizzazione carceraria, tramite la rieducazione, deve assicurare al condannato (cfr. Cass. Sez. 1 n. 5715 del 19/10/1999).
6. Puntuale ed insindacabile nella presente sede di legittimità è invero la motivazione, con fa quale l'ordinanza impugnata ha rilevato che le patologie diagnosticate al ricorrente (cardiopatia ischemica cronica in pregressa angioplastica, portatore di pace-maker, vasculopatia cerebrale ischemica con disturbi dell'eloquio ed ipertrofia adenomatosa della prostata, prostatite cronica e cistite cronica) potevano essere fronteggiate proseguendo la terapia medica in atto;
ha poi escluso che si trattasse di patologie tali da costituire, nell'immediato, un pericolo per la vita del ricorrente ed ha sottolineato come il carcere, nel quale il ricorrente espiava la pena, fosse fornito di attrezzature mediche tali da coprire tutte le 24 ore e che, in caso di necessità, avrebbero potuto agevolmente essere effettuati ricoveri in contigue strutture esterne, ai sensi dell'art. 11 Ord. Pen. (cfr. in termini, Cass. 1A, 24.6.08 n. 27313, rv.240877; Cass. 1A, 26.9.07 n. 37337, rv. 237507).
7. Meramente assertiva è infine l'affermazione del ricorrente, secondo cui gli illeciti penali accertati a suo carico non fossero così gravi da renderlo meritorio del regime carcerario pieno. Anche sul punto la motivazione del provvedimento impugnato appare pienamente condivisibile, avendo il Tribunale di sorveglianza di Bologna posto l'accento sul carattere rieducativo che la Costituzione assegna alla pena ed avendo rilevato come, sotto tale aspetto, fosse ancora lungo il cammino che il ricorrente aveva da percorrere per pervenire ad una significativa presa di coscienza del disvalore dei comportamenti criminosi da lui tenuti, avendo sottolineato come il ricorrente ancora continuasse ad addebitare alle banche la gran parte della responsabilità dei reati fino ad oggi accertati nei suoi confronti;
come il comportamento tenuto dal ricorrente fosse ben lungi dall'essere improntato, nei fatti, ad una piena e leale collaborazione con gli organi inquirenti onde ridimensionare, almeno in minima parte, i gravi danni patrimoniali da lui arrecati alla enorme platea dei risparmiatori danneggiati dalla fiducia riposta nella sua persona e nelle sue aziende, continuando il ricorrente a nascondere agli organi inquirenti le proprie effettive disponibilità economiche, che potrebbero utilmente essere utilizzate a tal fine;
ed era emblematica sotto tale riguardo la vicenda dei quadri d'autore fortunosamente rinvenuti nella disponibilità dei suoi familiari, vicenda che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è estranea al presente ricorso, trattandosi di quadri sostanzialmente riconducibili alla sua persona, pur se formalmente intestati a persone a lui vicine, ed ai quali egli nessun accenno aveva mai fatto.
8. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012