Sentenza 12 ottobre 1998
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 452 e 443 del cod. pen. in relazione all'art. 3 della Costituzione per la parte in cui è penalmente sanzionata la detenzione in farmacia di specialità medicinali scadute, mentre non è prevista quale reato la detenzione di tali medicinali negli armadi farmaceutici dei reparti ospedalieri. Infatti la detenzione di medicinali scaduti da parte del farmacista non può essere assimilata al medesimo comportamento tenuto da personale ospedaliero; ciò in quanto, nel primo caso, l'eventuale assunzione del farmaco avviene direttamente ad opera del paziente, nel secondo, è affidata al personale infermieristico, che può esercitare controllo, tanto nel momento del prelievo del medicinale dall'apposito armadio, quanto nel momento della sua effettiva somministrazione al paziente.
La conservazione in farmacia dei medicinali scaduti è assoggettata a regole particolari in considerazione delle necessarie precauzioni da assumere allo scopo di ottenere che essi siano facilmente distinti dai farmaci che possono, viceversa, essere venduti al pubblico. Ciò anche in considerazione del fatto che la farmacia va qualificata quale esercizio commerciale, con la conseguenza che al titolare sono applicabili le norme incriminatrici di cui all'articolo 452 in relazione all'articolo 445 del cod. pen.(delitti colposi contro la salute pubblica). (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, gestore di una farmacia, condannato nei gradi di merito per aver custodito nel suo esercizio medicinali scaduti insieme con farmaci "in corso", senza alcuna specifica indicazione che potesse scongiurare errori).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/1998, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 12/10/1998
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 1019
3. Dott. Giuseppe De Nardo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N. 23110/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- SU AN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 4 maggio 1998 dalla Corte di appello di Milano;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende;
- Udito il difensore, Avv.to Francesco Cavallaro del foro di Milano;
- Considerato in
F A T T O
In data 26 novembre 19 92, a seguito di un'ispezione. eseguita presso la farmacia del dott. AN UR in Castiglione Intelvi, si accertò che, nell'armadietto destinato a contenere gli stupefacenti, vi erano alcune confezioni di specialità medicinali scaduti di validità unitamente ad altre ancore valide.
Con sentenza del 5 marzo 1997, il Pretore della sezione distaccata in Menaggio della Pretura circondariale di Corno, ritenuto che il fatto integrasse la violazione di cui all'art. 123 T.U.Leggi Sanitarie, in relazione all'ipotesi colposa prevista dagli artt. 443 e 452 cod. pen., ha condannato il UR alla pena di quaranta giorni di reclusione (convertita nella sanzione pecuniaria di L 1.000.000) e 100.000 di multa.
Sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 maggio 1998, ha sostanzialmente confermato la pronuncia impugnata, concedendo semplicemente al UR la non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale. - Osserva in
D I R I T T O
Preliminarmente è da rilevare che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale (per irragionevole disparità di trattamento, in relazione all'art. 3 Cost.) degli artt. 123 T.U.L.S., 443 e 452 cod. pen. per la parte in cui è penalmente sanzionata la detenzione in farmacia di specialità medicinali scadute, mentre non costituisce reato la detenzione di tali medicinali negli armadi farmaceutici dei reparti ospedalieri.
La questione è manifestamente infondata per la semplice ragione che la detenzione per la vendita non può essere assimilata alla detenzione per la somministrazione, la quale, nel primo caso, è affidata al paziente, mentre, nel secondo caso, è affidata al personale infermieristico specializzato che esercita un duplice controllo, al momento del prelievo dall'armadio (analogo a quello del farmacista dispensatore) ed al momento della effettiva somministrazione al paziente.
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata:
- per violazione e falsa applicazione dell'art. 123 T.U.L.S., in relazione alle prescrizioni sulla conservazione degli stupefacenti contenute nel D.P.R. n. 309/90;
- per aver ritenuto la sussistenza di una norma incriminatrice ricavandola da una prassi non nominata e perciò non vincolante, in contrasto con il principio di stretta legalità;
- per aver errato nell'applicazione dei principi generali sull'onere della prova;
- per aver frainteso ed erroneamente valutato la testimonianza del Vitagliani;
- per aver irragionevolmente. presunto, in contrasto con dati di comune esperienza, che tutti i medicinali comunque presenti in farmacia siano, in mancanza di inequivoche indicazioni in contrario, destinate alla vendita, senza operare le necessarie distinzioni e valutazioni di fatto, congruamente motivandole.
Tutte le predette censure sono infondate.
Ed invero, bisogna innanzi tutto tener presente che l'unica norma incriminatrice, applicata dai giudici di merito, è quella contenuta nell'art. 443 cod. pen. (il successivo art. 452 si riferisce all'ipotesi colposa ritenuta nel caso in esame) che sanziona la detenzione per il commercio di medicinali guasti o imperfetti (i medicinali scaduti, per costante giurisprudenza, sono da considerare imperfetti).
Orbene, poiché la farmacia è indubbiamente un esercizio commerciale, specialmente con riguardo ai medicinali preconfezionati, è ovvio che le specialità medicinali in detto esercizio contenute sono destinate al commercio.
È vero che possono essere detenuti anche medicinali guasti o scaduti, non per la vendita, ma in attesa della loro distruzione. Tuttavia, è anche vero che questi medicinali non possono essere confusi con tutti gli altri, tanto è vero che la loro conservazione è assoggettata a regole particolari. Nè tale confusione è ammissibile per le specialità stupefacenti sol perché è prescritta la loro custodia in apposito armadietto chiuso a chiave, ben potendosi, all'interno dello stesso, operare una chiara e netta separazione tra quelli destinati alla vendita e quelli destinati alla distruzione.
Costituisce, infine, valutazione di merito, insindacabile in questa sede perché correttamente motivata, l'aver ritenuto insufficiente la sola separazione per scomparti, senza alcun altra specifica indicazione che potesse scongiurare il pericolo di errori. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, previa declaratoria della manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte
- dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999