Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2011, n. 45994
CASS
Sentenza 17 novembre 2011

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Massime1

L'impugnazione proposta dall'imputato con riferimento al solo aspetto della quantificazione della pena (nella specie in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze), impedendo che il relativo capo della sentenza acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare, nel rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di estinzione del reato. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).

Commentario1

  • 1La norma incrimatrice di cui all’art. 73 del D.Lgs. n. 159 del 2011 non si applica a coloro che sono stati sorpresi alla guida di ciclomotori senza patente di…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2020

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: D.lgs. n. 159/2011, art. 73) Il fatto La Corte di appello di Messina aveva riformato parzialmente la sentenza resa dal Tribunale di Messina che aveva giudicato con rito abbreviato taluno imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, si poneva alla guida del ciclomotore A. S., 50 c.c., meglio identificato in rubrica, senza essere provvisto della patente, mai conseguita, con la recidiva e del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2011, n. 45994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45994
Data del deposito : 17 novembre 2011

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