Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN009 8 8 / 0 1 E DE PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO M SEZIONE PRIMA CIVILE TIKA HNISSI B riti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: YUS SUPERVGNG Presidente Dott. Mario CORDA R.G.N. 18170/99 Cron.2005 Consigliere Dott. Vincenzo FERRO Rep. 309 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TEN ZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL SOLE 24 ORE dal $10! PA FR, NI AN, domiciliati in ROMA 3000 per diritti !. 24 GEN 2001 presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di NCELLIERE My CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LAMBERTO LAMBERTI, EMILIANO CHIESA, giusta procura a ‹E 3000 margine del ricorso;
ANCELLERIA - ricorrenti
contro
CG575650 ET EL, ET RI TERESA, ET IMMACOLATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BELLI 39, presso l'avvocato DI BIASE, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE PROTO, giusta procura a 2000 margine della comparsa di risposta in atti;
1661 -1- resistenti avversO la sentenza n. 5475/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 26/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari di legge. by -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 18.5.1999 il giudice unico del Tribunale di Torino, dichiarò la propria ratione materiae sulle domandeincompetenza proposte il 16/19.1.1998 da TT AN e EN NA nei confronti di TO LO, AR TE ed MA, intese а conseguire il rimborso della somma ad essi mutuata di L.40.000.000 e di quelle versate in adempimento dei contratti di affitto del febbraio e del settembre 1995 di un bar gelateria, di proprietà degli TO, sia per la ristrutturazione che per spese varie ed interessi sulle anticipazioni. Sulla eccezione dei convenuti, che avevano invocato la competenza per materia del pretore di Torino, il tribunale, ritenendo che anche il mutuo si inquadrasse nel rapporto di affitto di azienda, dichiarò la competenza del pretore e fissò il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa con il rito speciale, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali. Hanno proposto istanza per il regolamento di competenza TT AN e EN NA, con tre motivi;
hanno resistito TO LO e AR TE e LI IN, madre della minore TO 3 MA. Il P.M. ha laconcluso per inammissibilità del ricorso, essendo alla data di notifica dello stesso intanto sopravvenuta la competenza del giudico unico, ai sensi del D.L.gvo n. 51/1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 38 c.p.c., osservando che né i convenuti avevano eccepito né il giudice aveva rilevato la incompetenza del giudice adito nella prima udienza di trattazione, essendosi essi limitati a dedurre con la comparsa di risposta che avrebbero proposto l'azione concernente le vicende del contratto di affitto di azienda avanti al pretore competente per materia, senza contestare la competenza del tribunale a decidere sulle domande proposte dagli attori. Con il I I° motivo è denunziata la violazione dell'art. 1 D.L.gvo 19.2.1998 n. 51 e degli artt. 100 e 426 c.p.c.; assumono i ricorrenti che la pubblicazione della sentenza impugnata era avvenuta il 26.7.1999, in cui era entrato in vigore il decreto legislativo predetto, che ha istituito il giudice unico, sopprimendo l'ufficio del pretore;
per l'effetto avrebbe dovuto disporsi soltanto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., sicchè la dichiarazione di incompetenza veniva a risultare priva di significato. Con il III° motivo lamentano i ricorrenti la violazione dell'art. 8 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per il fatto che aveva dichiarato la propria incompetenza, benchè più fossero state le domande proposte, alcune delle quali estranee alla competenza pretorile;
per cui il tribunale avrebbe dovuto separare i giudizi, rimettendo al pretore solo la decisione sulle domande relative all'affitto. La entrata in vigore in data 2.6.1999 del D.L.gvo 19.2.1998 n.51, che ha istituito il giudice unico di primo grado e soppresso l'ufficio di pretura, rende inammissibile il ricorso, peraltro proposto con il nuovo regime, giacchè il fatto che la causa debba essere trattata comunque dinanzi a quel giudice, in concomitanza del venir meno del pretore dall'ordinamento giudiziario, ha fatto contendere sullacessare ogni ragione di competenza, non più controvertibile tra pretore tribunale, ed ha pertanto fatto venir meno la corrispondente necessità per questa Corte di regolarla, tutto ciò comportando l'ineludibile obbligo della riassunzione presso l'ufficio del giudice unico. Né rileva la esigenza eventuale di variazione del rito, in relazione alla natura della causa, da trattarsi ai sensi degli artt. 413 SS. c.p.c. ove sia di affitto di azienda e con il rito ordinario nel caso contrario, posto che esula dalla funzione regolatrice della competenza la statuizione sulle forme del processo. hoove Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
2fico quanto alle spese del processo sussistono giusti NST motivi per la integrale compensazione tra le parti. 4867
P.Q.M.
377 La Corte, dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del processo. Roma 26.9.2000 Il Relatore Il Presidente Su ry мой DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GET 2001 IL CANCELLIERE AR Di NuzzO Oggi, Dance Dr N. IL CANCELLIERE AR Dingece CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 8.3.2011. serie 4 al n. 13423 versate € 175,53 apposta in calec alta copia, enterfiica (art. 278 T.J 6