Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
A SENSI DELL'ART. 15 DELLA RGGE 13-38 N. STA DI BOLLO, DI DEM STESA, TASSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto.. Dott. A0 1 2 18/ 0 3 SEZIONE PRIMA CIVINE Composta agli Ill - Presidente R.G.N. 8981/02 CELENTANO Rel. Consigliere Cron. 2679 Dott. Walter - Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 18/12/02 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IT RE, in proprio elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all'avvocato FRANCESCO 5. PETTINARI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENT CONSIGLIO MINISTRI;
intimato RG. CC avverso il decreto n. 9/01 della Corte d'Appello di 2002 PERUGIA, depositato il 21/02/02; 2378 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 18/12/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato AL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo IL AL, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988, propose domanda di risarcimento per il danno che egli asserì di aver sofferto in conseguenza di provvedimenti, denunciati come illegittimi, adottati, nell'esercizio delle loro funzioni, dal Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Roma dottor Giuseppe Andruzzi e dal G.i.p. del medesimo tribunale dottor Stefano Meschini, sotto forma, per l'uno, di richiesta di archiviazione, e per l'altro, della ordinanza di accoglimento della suddetta richiesta di archiviazione. Il AL aveva sostenuto, nella citazione, che i due magistrati avevano indebitamente coperto", con i loro provvedimenti emessi cc con colpa grave, l'operato illecito della Guardia di Finanza di Roma. nell'ambito diQuesta, infatti secondo l'esposizione dei fatti una indagine eseguita nei confronti del di lui fratello DI AL, aveva eseguito abusivi accertamenti di ordine patrimoniale e, nel riferire con il rapporto all'autorità giudiziaria inquirente, aveva lasciato traccia del possibile espletamento di una analoga ricerca telematica anche nei confronti di esso attore, ponendo così in essere un fatto lesivo della sua reputazione di professionista e di cittadino incensurato. Con decreto del 12.12.2000, il tribunale di Perugia dichiarò la domanda inammissibile per manifesta infondatezza. Propose reclamo il AL, che la Corte territoriale, in contraddittorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita nel procedimento con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, rigettò con il decreto camerale datato 21.02.2000. Detta Corte ha ritenuto, nella motivazione del decreto, che l'operato dei magistrati romani, sostanzialmente riconducibile ad un giudizio emesso in termini di esclusione della rilevanza penale dell'episodio cui il AL si era riferito, costituiva non più che esercizio dell' attività di valutazione del fatto e di interpretazione delle norme di legge, con riferimento alla figura di reato dell'abuso d'ufficio ( art.323 cod. pen. ), attività nella quale non era dato ravvisare nessuno di quegli aspetti di incoerenza con il dato dottrinale e giurisprudenziale che il AL aveva protestato e denunciato. Per la cassazione di tale decreto il AL ha ora proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente ha denunciato: 1° la violazione del combinato disposto degli artt. 276, 158 e 359 c.p.c., deducendo la nullità del decreto impugnato per essere stato pronunciato da un collegio giudicante diverso da quello che all'udienza camerale se ne era riservata la decisione. 2° la violazione degli artt. da 2 a 5 della legge di disciplina, n. 117 del 1988, in relazione ai limiti della disaminata preliminare di ammissibilità della domanda. -3° la violazione degli stessi artt. da 2 a 5 della stessa legge n. 117 del 1988, nel merito e in relazione al giudizio di inammissibilità della domanda emesso dal tribunale e confermato dalla Corte di Appello con l'impugnato decreto. -4° altra violazione delle stesse norme della legge n. 117 del 1988 sotto il profilo del danno risarcibile. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più componenti, da quello dinanzi al quale la causa è stata discussa, in violazione della norma di cui al comma 1° dell'art. 276 c.p.c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. " (v. Cass. n. 4285 del 2002, n. 10458 del 2001, n. 13393 del 2000, n. 10015 e n. 8418 del 1994). Nel caso di specie, dall'originale del decreto esistente agli atti si rileva che tale pronuncia fu emessa, il 21.02.2002, da un collegio ( dott. Renato Santilli Presidente, dott. DI Pratillo Hermann relatore, dott. Maurizio Salvi) diverso in uno dei componenti da quello che, composto dai magistrati dott. Santilli, dott. Pratillo Hermann e dott. Andrea Lama, ebbe a riservarsi la decisione all'esito della discussione nella udienza camerale del 07.02.2002. . Il motivo, e con esso il ricorso, va dunque accolto e l'impugnato decreto cassato a cagione della rilevata nullità ex artt. 276 e 158 c.p.c. . Restano assorbiti gli altri motivi. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnato decreto e rinvia per nuovo giudizio, nonché per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Perugia. Così deciso addì 18 dicembre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. w pAut Antonio Saggio Presidente Wheentz Walter Celentano estensore IL CANCELLIERE Deve ro Haralup CORTE SUPREMADI CASS ZONE Pres Doper ator in 28 GEN. 2003 IL CANCELLVERECANCELL Domenpy