Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen. - e non il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) - la condotta di colui che, al fine di ottenere l'erogazione dell'assegno del nucleo familiare, previsto dall'art. 65 L. n. 448 del 1998, redige false dichiarazioni in ordine al proprio reddito, considerato che il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. è posto a tutela della libera formazione della volontà della P.A. - con riguardo ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto richiedente il contributo - e che in esso resta assorbito il reato di cui all'art. 483 cod. pen., contenendone tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad una fattispecie complessa, assorbimento che si realizza anche quando la somma indebitamente percepita dal privato, non superando la soglia minima del valore economico dell'erogazione, integri la mera violazione amministrativa ai sensi dell'art. 316 ter, comma secondo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Falsa dichiarazione dei redditi per gli assegni familiariMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 27 maggio 2013
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 21172 dello scorso 17 maggio ha affermato che dichiarare un reddito falso, al fine di ottenere gli assegni familiari, non costituisce reato penale ma, solo un illecito amministrativo. Il caso è pervenuto alla Cassazione a seguito di ricorso, avverso la sentenza di appello, di un lavoratore. La Corte di appello di Palermo, infatti, confermava la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva condannato F.G. alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di falso ideologico in atto pubblico e truffa in danno di ente pubblico per aver riscosso delle provvidenze a favore del suo nucleo familiare sulla base di una omissiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2009, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/01/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 324
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 041962/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL LU, N. IL 12/02/1965;
avverso SENTENZA del 27/06/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
ZO CI ricorre avverso la sentenza 27.6.08 della Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella assolutoria emessa il 3.12.04 dal Tribunale di Benevento, l'ha condannata, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 483 c.p.. Deduce la ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 483 c.p., nonché carenza di motivazione, per essersi la Corte di merito limitata ad osservare che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà obbliga a trasfondere in essa fatti e circostanze corrispondenti al vero e che il reato è configurabile anche quando venga taciuto il vero, senza considerare l'esimente del "falso innocuo", che sussiste ogni qualvolta si possa escludere l'idoneità dell'atto falso ad ingannare la fede pubblica, come nel caso di specie in cui era rimasto acclarato che l'attestazione non veritiera si era dimostrata irrilevante ai fini della percezione del contributo richiesto.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 605 c.p.p., in relazione all'art. 531 c.p.p., in quanto, essendosi il reato consumato il 15.2.2000, la Corte di appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Osserva la Corte che il fatto ascritto alla ricorrente, consistito nell'aver reso dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere l'erogazione del contributo di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 65 (Assegno nucleo familiare), astrattamente inquadrabile nel reato di cui all'art. 483 c.p., ricade sotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316 ter c.p., la quale è posta a tutela della libera formazione della volontà della pubblica amministrazione, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto richiedente il contributo (Cass., sez. 6, 25 giugno 2008, Sposato, in C.E.D. Cass., n. 240978).
Come è ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, nel reato di cui all'art. 316 ter c.p. resta assorbito quello di cui all'art. 483 c.p. (v.Sez.un., 19 aprile 2007, Carchivi, in C.E.D. Cass., n. 235962), che ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso, assorbimento che si realizza anche allorché la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, non superando la soglia minima del valore economico dell'erogazione, integri una mera violazione amministrativa (Cass., sez. 6, 17 maggio 2007, Bisceglio, in C.E.D. Cass., n.236975). Nella specie, peraltro, la sentenza della Corte napoletana non ha dato conto dell'ottenimento o meno da parte di OL RI dell'indebita percezione dell'elargizione a carico dello Stato conseguente alla dichiarazione resa dalla prevenuta nei termini di cui all'imputazione, ne' se in conseguenza di essa sia stato superato il limite minimo previsto dall'art. 316 ter c.p., comma 1, ovvero se il fatto sia da ricomprendere nel cit. articolo, comma 2 e sanzionarle quindi come violazione amministrativa.
Vi è stata pertanto violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per cui l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio - per non essere ancora maturato il termine prescrizionale massimo a motivo delle sospensioni intervenute nel corso della prescrizione, il cui termine massimo viene a maturare il 3.2.09 - ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto ex art. 316 ter c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2009