Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
050 7 3 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA D I CAS SAZ IONE OGGETTO: RTE M SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro R.G.n.7995/02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente di Sez. - Cron....11290 Delli Priscoli Dott. Mario Primo Presidente Rep. ff. di Vittorio Duva Presidente di Sez. - Ud. 19.12.2002 Giovanni Olla 17 Giovanni Prestipino Consigliere Rel.- TT Antonino Elefante זי Vincenzo TIProto " TO Preden "I זי AN LE 11 " Michele Varrone IT ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO IO, elett.te dom.to in Roma, Via Marsala n. 9, presso l'Ufficio legale centrale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi e famiglie caduti delle FS, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Rivellini in forza di procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente 1638
contro
S.A. F.-AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.a. Intimata e
contro
CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'AZIENDA AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.a. S.A.F. - Intimato avversO le sentenze del Tribunale Amministrativo Friuli-Venezia Giulia n. 588 del Reginale per il 31.7.2000 e del Tribunale di Udine n. 191 del 31.10.2001. Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Raffaele Palmieri, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Svolgimento del processo Con sentenza del 31 luglio 2000 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto da IO IO nei confronti della s.p.a. S.A. F. Autoservizi F.V.G. e del Consiglio di disciplina 2 della medesima società, diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione del 17 febbraio 1999 con la quale il Consiglio di disciplina aveva comminato al medesimo IO, lavoratore dipendente della società S.A.F. con la qualifica di autista, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per trenta giorni e la pena accessoria del trasloco punitivo. Il Tribunale ha rilevato che, essendo la questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ai sensi degli artt. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e 80, 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. la controversia doveva essere decisa dal giudice ordinario, al quale dal legislatore erano state trasferite le controversie inerenti ai rapporti di lavoro instaurati alle dipendenze della pubblica amministrazione. successivamente adito il Avendo il IO per sentir dichiarare Tribunale di Udine l'illegittimità della suddetta sanzione e della pena accessoria, il Giudice unico del lavoro di tale Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 2001, ha a sua volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in base al rilievo che il rapporto di lavoro era stato instaurato con un soggetto di 3 (e non con una pubblica diritto privato e che, ciò nonostante, la amministrazione) giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo in base all'art. 58 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148. Con ricorso del 1° marzo 2002 il IO, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., ha denunciato a questa Corte il conflitto negativo di giurisdizione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione preliminarmente rilevato che sussiste il Va giurisdizione denunciato dal negativo di conflitto ricorrente, il cui ricorso deve essere quindi ritenuto ammissibile, dal momento che sulla controversia promossa dal IO la giurisdizione è stata declinata sia dal giudice amministrativo, con la sentenza emanata dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli- Venezia Giulia il 31 luglio 2000, sia dal giudice ordinario, con la sentenza resa dal Tribunale di Udine il 31 ottobre 2001, le cui copie autentiche sono state ritualmente prodotte in questo giudizio. Ciò premesso, va rilevato che queste Sezioni Unite, riguardo al contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, con diverse sentenze succedutesi nel tempo hanno affermato che le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (v. contenente le ora il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del lavoro alle "norme generali sull'ordinamento dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), con le devolute al giudice ordinario le quali sono state pubblico impiego (salvo tassative controversie del eccezioni), non hanno abrogato, né espressamente né implicitamente, la disciplina dettata dall'art. 58 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, allegato A, al quale deve essere riconosciuta natura di norma speciale, con la conseguenza che resta tuttora devoluta alla cognizione del giudice amministrativo il contenzioso disciplinare degli autoferrotranvieri, qualunque sia l'organo che abbia emesso il provvedimento punitivo e quale che sia il tipo di rapporto di lavoro, non potendosi distinguere tra ente pubblico e privato concessionario del servizio di trasporto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 26 luglio 2002 n. 11102, Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10992 e Cass. Sez. Un. 10 novembre 2000 n. 1165). Nelle medesime sentenze è stato pure osservato che la disciplina in questione non può suscitare dubbi di come, delillegittimità costituzionale, posto che - Corte costituzionale ha ritenuto più volteresto, la (v., di recente, le ordinanze n. 439 del 7 novembre 161 del maggio 2002) - la scelta 2002 e n. 5 discrezionale del legislatore di non intervenire sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari non è né dei dipendenti delle aziende di trasporto irragionevole né arbitraria - non potendo comunque configurarsi per il medesimo legislatore un obbligo di procedere ad una contemporanea revisione dell'intero riparto della giurisdizione anche per settori particolari caratterizzati da specialità di rapporti anche perché la scelta suddetta non menoma le garanzie di tutela giurisdizionale e della sua effettività, stabilite dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. Alla stregua di questi principi, ai quali deve essere data adesione, nella controversia promossa dal IO per impugnare la sanzione che gli era stata dichiarata la giurisdizione del erogata deve essere giudice amministrativo. Giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice spese di amministrativo e compensa fra le parti le questo giudizio. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2003 Il Presidente: Мыть неда басов Il Consigliere estensore: Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista - 2 APR. 2003 Gion 6 JELLIERE C1 anni Giambanista