Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell'ipotesi del "patteggiamento", nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCAP S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Medaglie d'Oro n. 157, presso lo studio dell'Avv. Francesco Saulle, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Abate in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE di CHIUSANO di San DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea Sacchi n. 3, presso la casa di Generoso Mastromarino, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Mastromarino in forza di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1740/99 pubblicata il 13.7.1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24.3.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale e, in subordine, per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.7.1993, la OC s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Chiusano di San Domenico, premettendo:
a) che con delibera di Giunta n. 84 del 5.4.1989 era stato approvato il verbale di gara di licitazione privata del 23.3.1989 e si erano aggiudicati i lavori di sistemazione della rete idrica all'impresa IO NI;
b) che essa istante, subentrata alla ditta individuale anzidetta, in data 21.7.1989 aveva stipulato con il Comune contratto di appalto per l'esecuzione dei riferiti lavori;
c) che l'Ente territoriale, benché sollecitato e diffidato, non aveva effettuato la consegna dei lavori medesimi.
Tanto premesso, l'attrice domandava che venisse pronunciata la risoluzione del contratto in questione per inadempimento del convenuto, di cui domandava altresì la condanna al risarcimento del danno.
Costituitosi, il convenuto stesso chiedeva il rigetto della pretesa avversaria, deducendo che la consegna dei lavori non era avvenuta a causa della mancata approvazione del progetto definitivo da parte del Consorzio Idrico Alto Calore di Avellino e domandando, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario NI IO, il quale aveva dolosamente simulato l'esistenza dei requisiti soggettivi necessari per la stipula dei contratti relativi ad opere pubbliche, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni.
Il giudice adito, con sentenza del 23.3/22.4.1997, dichiarava risolto il contratto per inadempimento del Comune e condannava quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 19.307.058, assumendo che la mancata approvazione del progetto non escludeva la responsabilità dell'appaltante e che il contratto di appalto era stato stipulato con la OC s.r.l., la quale risultava regolarmente iscritta all'albo nazionale dei costruttori.
Avverso la decisione, proponeva appello l'Ente territoriale, deducendo:
a) che NI IO si era aggiudicato i lavori, in data 23.3.1989, dopo aver esibito un certificato di iscrizione all'albo anzidetto risultato falso, onde a nulla valeva la successiva comunicazione, in data 12.5.1989, della trasformazione della ditta individuale nella OC s.r.l., avendo il IO, e non la società, partecipato alla licitazione senza averne i requisiti, laddove tale vizio radicale del procedimento si era comunicato al contratto di appalto stipulato poi con la medesima società, rendendolo nullo;
b) che, mancando il presupposto dell'inadempimento, doveva escludersi il diritto al risarcimento del danno, liquidato in misura, peraltro, eccessiva;
c) che doveva essere accolta, in considerazione della nullità della gara e del contratto, la domanda riconvenzionale di condanna della OC al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa. Resisteva nel grado l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30.6/13.7.1999, in parziale accoglimento di siffatto gravame, respingeva la domanda proposta dalla stessa OC nei confronti del Comune, assumendo:
a) che l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della rete idrica, da parte della ditta IO, fosse avvenuta in base a certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori non genuino, conformemente alla pronuncia del Tribunale penale di Avellino che, con sentenza depositata il 23.4.1997, ne aveva dichiarato espressamente la falsità;
b) che, da un lato, l'aggiudicazione alla ditta anzidetta fosse perciò affetta da vizio radicale, produttivo della nullità del contratto di appalto, mentre, dall'altro lato, tale nullità non poteva essere esclusa per il fatto che il negozio fosse stato concluso con la OC, vuoi perché quest'ultima non aveva partecipato al procedimento di licitazione privata, vuoi perché, anche ad ipotizzare una sua successione nella posizione della ditta aggiudicataria per averne proseguito l'attività a seguito della trasformazione di tale ditta in società di capitali, si doveva egualmente escludere la validità del contratto, non potendo il presupposto legale della valida iscrizione all'albo dei costruttori intervenire con effetto sanante dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula del contratto medesimo;
c) che l'accertata invalidità del negozio comportasse l'inesistenza dell'obbligo della consegna dei lavori da parte del Comune e della violazione del dovere di cooperazione del creditore della prestazione avente per oggetto l'esecuzione dell'opera, dalla quale il primo giudice aveva fatto discendere la responsabilità dell'Ente territoriale;
d) che fosse infondato il terzo motivo di impugnazione, relativo alla condanna della OC al risarcimento dei danni, essendo rimasto accertato che nessuna spesa era gravata sull'Amministrazione a causa della condotta dell'appellata e non essendo stato, del resto, neanche indicato il pregiudizio subito dall'appellante.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per Cassazione la OC s.r.l., deducendo sette motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso il Comune di Chiusano di San Domenico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, segnatamente sotto il profilo della validità della procura speciale rilasciata a margine del ricorso stesso.
Giova al riguardo premettere in punto di fatto:
a) che l'intestazione del ricorso anzidetto reca il riferimento alla OC S.r.l. "in persona del legale rapp.te pro tempore", ancorché senza alcun ulteriore richiamo nominativo;
b) che la procura sopra indicata, a sua volta, risulta sottoscritta con firma, sì illeggibile, ma apposta sotto la menzione (a timbro) di una carica sociale ("SOCAP s.r.l. L'Amministratore Unico"). Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere, nella specie, confermare l'orientamento, già altre volte manifestato (Cass. 1^ giugno 1999, n. 5309; Cass. 20 settembre 2002, n. 13761), secondo cui:
a) per un verso, in ipotesi di sottoscrizione illeggibile apposta sotto la menzione di una società provvista di personalità giuridica e della carica sociale rivestita dal sottoscrivente, l'individuazione della persona fisica che ha rilasciato la procura può essere raggiunta attraverso il controllo, nel registro delle imprese, della firma e del potere rappresentativo;
b) per altro verso, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifica, nella medesima procura o nel contesto dell'atto cui questa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, spettando alla controparte contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c, deducendo:
a) che la sentenza impugnata fonda il suo ragionamento sul fatto che è stata aggiudicata la gara (fonte dell'obbligazione azionata) in base ad un certificato falso di iscrizione all'ANC da parte dell'impresa aggiudicatane, quando processualmente non esiste minima prova che tale atto sia falso;
b) che l'idoneità a partecipare alla gara in oggetto presuppone il possesso della categoria 10 A e tale requisito è posseduto dal IO NI sin dal 20.2.1967, nonché dalla OC s.r.l., impresa conferitaria di esso IO, dal 31.5.1989;
c) che di tale assunto è stata fornita la prova specifica e formale in primo grado (con il deposito della documentazione relativa all'udienza del 24.1.1996) ed in appello (mediante il certificato ANC);
d) che la sentenza penale di patteggiamento non fa il minimo riferimento a tale documentazione e, tanto meno, alla gara di appalto in questione;
e) che la medesima sentenza non reca traccia alcuna del fatto che il IO avesse patteggiato anche la contestazione di produzione di falsa certificazione per la partecipazione alla gara de qua presso il Comune di Chiusano di San Domenico, nel senso esattamente che la pronuncia sopra indicata chiarisce che il IO aveva formato falsi certificati di iscrizione maggiorando quelli già posseduti per partecipare alle gare successivamente elencate, dove non compare quella in oggetto esattamente perché, per tale gara, era stata utilizzata legittimamente una categoria già posseduta dal 1967 e, quindi, con documentazione ne' falsa ne' alterata;
f) che la Corte territoriale, oltre ad avere erroneamente censurato di falso un documento che non lo era affatto, non ha neppure tenuto conto del fatto che, quando si è svolta la licitazione di appalto in data 23.3.1989, la OC era già subentrata al IO NI con atto costitutivo dell'8.2.1988 e tale subingresso era stato comunicato al Comune di Chiusano di San Domenico con nota del 12.5.1988, ovvero circa un anno prima della licitazione medesima, onde è illogico e superficiale voler ritenere come partecipante alla gara lo stesso IO a titolo personale, posto che tanto la licitazione, in data 23.3.1989, quanto la stipulazione del contratto, in data 21.7.1989, sono intervenute tra il Comune e la OC, non esistendo più l'impresa IO NI dal febbraio 1988. Il motivo non è fondato.
Per quanto attiene, in primo luogo, alle censure di cui alle lettere a), b), c) ed f) che precedono, si osserva come le circostanze dedotte dalla ricorrente appaiano del tutto ininfluenti (ed, in questo senso, quindi, per nulla decisive), dal momento che:
1) circa il possesso sin dal 20.2.1967, ad opera del IO NI, dell'idoneità a partecipare alla gara in oggetto nella categoria "10 A", basterà qui notare che, nella specie, si controverte esattamente in ordine alla "falsità" della documentazione (certificato di iscrizione all'A.N.C.), presentata dalla ditta omonima, in base alla quale quest'ultima si è aggiudicata i lavori di sistemazione della rete idrica oggetto di causa, onde la circostanza dedotta al riguardo dalla ricorrente si palesa, di per sè, affatto irrilevante, oltre che, peraltro, manifestamente contraddetta dall'assunto stesso di cui alla superiore lettera f);
2) circa il possesso dal 31.5.1989, ad opera della OC, di analoga idoneità, è sufficiente osservare come una simile prospettazione si riveli parimenti immeritevole di ingresso, atteso che la Corte territoriale, con apprezzamento in quanto tale incensurato, ha dato esaurientemente conto del fatto che "l'iscrizione nell'albo dei costruttori ha natura di presupposto legale del contratto di appalto e non di requisito di esso (onde) non può intervenire con effetti di sanatoria dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula del contratto, ma deve esistere al momento della gara", ragione per la quale, a fronte di una licitazione d'appalto svoltasi in data "23.3.1989" (per ammissione della stessa ricorrente), appare, di nuovo, palese l'ininfluenza del possesso, da parte della OC, dell'idoneità a partecipare alla gara medesima dal "31.5.1989", come pure del fatto che la stessa OC, e non il IO NI a titolo personale, abbia partecipato alla licitazione sopra indicata, là dove, cioè, l'aggiudicataria società, subentrata all'anzidetto IO con atto dell'8.2.1988 comunicato al Comune di Chiusano di San Domenico con nota del 12.5.1988, sarebbe risultata in ogni caso sprovvista della riferita idoneità.
Per quanto, poi, concerne le doglianze di cui alle lettere d) ed e) che precedono, vale notare come la sentenza impugnata rechi, ad opera della Corte territoriale, un apprezzamento di fatto consistente, in particolare, nei rilievi secondo i quali:
a) "Il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata in data 23.4.1997, applicando la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha condannato IO NI ad anni uno e mesi otto di reclusione, all'esito del giudizio nel quale gli era stato contestato, tra l'altro, anche il fatto di aver presentato il certificato A.N.C., falso, in forza dei quale la sua ditta si era aggiudicata i lavori di sistemazione della rete idrica di cui si discute";
b) "...l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della rete idrica, da parte della ditta IO, avvenne in base a certificato di iscrizione all'A.N.C. non genuino, conformemente alla pronuncia del Tribunale penale, che, con la predetta sentenza, ne ha dichiarato espressamente la falsità".
Un simile apprezzamento, per sua stessa natura, si palesa insuscettibile di censura in sede di legittimità, se non sotto le specie del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, laddove, però, a questo riguardo, deve trovare applicazione il principio (al quale, però, la ricorrente non si è attenuta, avendo fatto generico richiamo, sotto le pagine 7 e 8 del ricorso, alla "sentenza penale di patteggiamento... prodotta come allegato sub n. 4 pag. 12-21 in produzione di appello depositata il 29.11.97, alla "comparsa di costituzione in appello a pag. 7 sia a pag. 6 lettera d in comparsa collegiale" e al contenuto della "pag.
3... della richiamata sentenza di patteggiamento") secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita, mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, allo scopo di consentire al giudice di legittimità il controllo del carattere decisivo della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente la precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - indicando le ragioni di un simile carattere, dato che, per il principio dell'autosufficienza dello stesso ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito al predetto giudice sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1^ febbraio 1995, n. 1161;
Cass. 13 gennaio 1997, n. 265; Cass. 5 aprile 1997, n. 2965; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11386; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080). Con il secondo motivo di impugnazione, nonché con il terzo e con il sesto, del cui esame congiunto si palesa qui l'opportunità involgendo tali motivi la trattazione di questioni strettamente connesse, la ricorrente denunzia quanto segue.
Con il secondo, lamenta la violazione dell'art. 445 c.p.p., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale ha dato efficacia alla sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile, in violazione dell'art. 445 c.p.p. che ne fa espresso divieto;
b) che non può sorreggersi e condividersi la motivazione secondo cui, trattandosi di sentenza di condanna, implicitamente il IO NI ha ammesso la sua responsabilità in ordine ai fatti contestatigli in sede penale, poiché, così, si trasferiscono forzosamente in sede civile la valutazione e l'accertamento di fatti appunto che, in sede penale, non sono stati minimamente compiuti con acquisizione dibattimentale delle prove relative, venendo a mancare, con il rito del patteggiamento, proprio il dibattimento;
c) che la violazione dell'art. 445 c.p.p. si è verificata esattamente quando la Corte territoriale richiama in sede civile la sentenza penale per far discendere dalla stessa in maniera astratta e generica responsabilità penale in merito a fatti che non sono stati accertati o provati, o che sono addirittura inesistenti, per quanto riguarda la controversia in esame, secondo quanto evidenziato nel motivo che precede richiamando la documentazione acquisita nella fase di merito, la quale dimostra pacificamente il dato obiettivo costituito, da un lato, dall'insussistenza di qualsiasi richiamo nel procedimento penale all'appalto de quo e al falso circa la certificazione (iscrizione all'ANC) per conseguirlo, nonché, dall'altro lato, dalla sussistenza del possesso del requisito di iscrizione all'albo vuoi da parte della OC, al momento della licitazione privata e della sottoscrizione del contratto, vuoi da parte del IO NI, sin dal 1967, in ordine al genere di lavori di categoria 10 A oggetto dell'appalto per cui è causa;
d) che la violazione e falsa applicazione dell'art. 445 c.p.p. assume rilievo nel momento in cui la Corte di merito ha voluto dare efficacia in sede civile alla sentenza di patteggiamento (perché comunque di condanna, ex art. 445, primo comma, ultimo inciso, c.p.p.), ritenendo di superare il divieto contenuto nell'inciso precedente, là dove si accenna all'inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi e dove un simile divieto è stato introdotto dal legislatore proprio perché i fatti posti a base dell'accusa non saranno mai trattati, acquisiti e vagliati dal giudice del dibattimento.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta ancora la ricorrente violazione dell'art. 654 c.p.p., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo che la Corte territoriale ha violato il principio di diritto indicato in epigrafe in quanto ha ritenuto di dare efficacia vincolante nel giudizio civile de quo ad una sentenza non dibattimentale, non resa fra le stesse parti del procedimento e non avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto del suddetto procedimento. Con il sesto motivo di impugnazione, lamenta infine la ricorrente violazione dell'art. 27 della Costituzione, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo che la sentenza penale di patteggiamento
è stata presa in esame e considerata come punto decisivo della controversia quando non era passata in giudicato in quanto sottoposta a gravame per cassazione.
I tre motivi non sono fondati.
Giova premettere come la motivazione della Corte territoriale al riguardo si sviluppi attraverso i seguenti passaggi:
a) "Il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata in data 23.4.1997, applicando la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha condannato IO NI ad anni uno e mesi otto di reclusione, all'esito del giudizio nel quale gli era stato contestato, tra l'altro, anche il fatto di aver presentato il certificato A.N.C., falso, in forza del quale la sua ditta si era aggiudicata i lavori di sistemazione della rete idrica di cui si discute";
b) "la sentenza emessa a seguito di patteggiamento presuppone l'implicito riconoscimento della colpevolezza da parte dell'imputato, non contraddetto da elementi a sua discolpa, sui quali si sarebbe potuta fondare alcuna delle ipotesi di esclusione della punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.";
c) "In forza di un tale provvedimento giurisdizionale, al quale sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, il giudice civile può ritenere accertato il fatto contestato e implicitamente ammesso dall'imputato, anche quando, come è a dirsi nel caso di specie, sia stato proposto ricorso per Cassazione, senza, peraltro, che a sostegno dello stesso siano state indicate le circostanze specifiche che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito ad applicare la causa di proscioglimento";
d) "Alla stregua di tali considerazioni, può senz'altro ritenersi accertato che l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della rete idrica, da parte della ditta IO, avvenne in base a certificato di iscrizione all'A.N.C. non genuino, conformemente alla pronuncia del Tribunale penale, che, con la predetta sentenza, ne ha dichiarato espressamente la falsità".
Tanto premesso, per quanto innanzi tutto attiene alle censure, di cui al secondo motivo, meglio illustrate sotto la precedente lettera c), si osserva che tali censure, ove pure non siano da stimare meramente ripetitive di quelle - come sopra disattese - poste a base del primo motivo (giusta quanto traspare dallo stesso richiamo, contenuto nel motivo in esame, al "motivo A del presente ricorso"), si palesano prive del necessario connotato dell'autosufficienza, nel senso esattamente che, a fronte degli apprezzamenti di fatto della Corte territoriale che sono stati dianzi riportati, si limitano a prospettare "il dato obiettivo che da un lato v'è insussistenza di qualsiasi richiamo nel procedimento penale dell'appalto de quo e del falso circa la certificazione all'ANC per conseguirlo e dall'altro lato v'è la sussistenza del possesso del requisito di iscrizione all'albo da parte della SOCAP al momento della licitazione privata e della sottoscrizione del contratto e addirittura da parte del IO NI sin dal 1967 per quanto riguarda i lavori aggiudicati con regolare gara ed appaltati poi con regolare contratto e cioè dell'effettiva, legittima e regolare iscrizione all'ANC in ordine alla categoria dei lavori di categoria 10 A oggetto dell'appalto per cui è causa", sulla base (tutto quanto precede) del mero richiamo "alla documentazione acquisita nella fase di merito", laddove, giova qui ribadire richiamando la giurisprudenza sopra citata, qualora con il ricorso per Cassazione venga dedotta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita, mancata valutazione di risultanze processuali (come nella specie, sia pure implicitamente), è necessario, allo scopo di consentire al giudice di legittimità il controllo del carattere decisivo della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente la precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - indicando le ragioni di un simile carattere, dato che, per il principio dell'autosufficienza dello stesso ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito al predetto giudice sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Circa, poi, le residue censure di cui ai motivi secondo (lettere "a", "b" e "d"), terzo e sesto, si osserva che la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), malgrado non sia una vera e propria sentenza di condanna (alla quale, difatti, è equiparata solo a determinati fini) e non costituisca, in deroga al disposto degli artt. 651 e 654 c.p.p., una statuizione provvista dell'efficacia vincolante propria del giudicato (art. 445, primo comma, c.p.p.), postula tuttavia una richiesta, da parte dell'imputato, che implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, onde non impedisce che, nel corrispondente giudizio in sede civile, ai fini della relativa decisione, si proceda all'accertamento autonomo, in via incidentale, dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale, ivi costituendo, tuttavia, indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. 8 ottobre 1998, n. 9976; Cass. 10 novembre 1998, n. 11301; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15572; Cass. 24 febbraio 2001, n. 2724; Cass. 21 marzo 2003, n. 4193). In termini analoghi, del resto, si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale, con le pronunce n. 499 del 23 novembre 1995 e n. 394 del 25 luglio 2002, nel ribadire come alla sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. non si possa riconoscere natura di vera e propria sentenza di condanna (stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituiscono nel giudizio ordinario la premessa per l'applicazione della pena), sottolineando che la equiparazione "a una pronuncia di condanna" contenuta nell'art. 445, primo comma, ultimo inciso, c.p.p. fa tuttavia espressamente salve le diverse disposizioni di legge che ne escludono alcuni effetti tipici, fra cui la stessa "efficacia nei giudizi civili o amministrativi" (art. 445, primo comma, secondo inciso, c.p.p.) che appare intrinsecamente conforme alla peculiare natura della sentenza de qua, non fondata sull'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato, ha quindi affermato che proprio quest'ultima esclusione, da intendere nel senso che la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non riveste effetti di "giudicato", abilita ciò nondimeno il giudice (civile o amministrativo) a conoscere "incidentalmente" di tale responsabilità, esattamente come avviene nel caso di vera e propria sentenza di condanna penale che non faccia stato nel successivo giudizio (civile o amministrativo). Per quanto attiene, da ultimo, al mancato passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento, siccome sottoposta a gravame per cassazione, vale notare che la circostanza si palesa niente affatto decisiva, dovendo al riguardo trovare applicazione il principio più generale, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15 febbraio 2001, n. 2200), secondo cui la sentenza penale "non irrevocabile", pur non potendo fare stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando questi ultimi non risultino da mere valutazioni del giudice penale ma trovino rispondenza (come nella specie, là dove viene in considerazione l'istituto del cosiddetto "patteggiamento") nella stessa natura della pronuncia adottata, onde la riferita sentenza, lungi dal poter essere ritenuta priva di qualsiasi rilevanza ed insuscettibile di valutazione alcuna ai fini propri del giudizio civile, reca pur sempre un accertamento che, ancorché non vincolante per il giudice, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere alla formazione del convincimento del medesimo giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova in oggetto, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta.
Nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha minimamente ritenuto che, dalla sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento, derivasse un'efficacia di "giudicato" nel processo a quo relativamente ai fatti materiali accertati nella stessa sentenza, nel senso esattamente che, in seno al giudizio di merito, è stato invece, sulla base della sentenza anzidetta, ritenuto "accertato il fatto contestato e implicitamente ammesso dall'imputato (ovvero) che l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della rete idrica, da parte della ditta IO, avvenne in base a certificato di iscrizione all'A.N.C, non genuino, conformemente alla pronuncia del Tribunale penale, che, con la predetta sentenza, ne ha dichiarato espressamente la falsità", onde, in questi termini, la pronuncia impugnata, siccome fondata, per un verso, sopra gli incensurati (giusta il mancato accoglimento delle doglianze illustrate sotto la lettera "e" del secondo motivo) e comunque incensurabili (essendosi tradotti in una motivazione adeguata, immune da vizi logico-giuridici) apprezzamenti di fatto che sono stati prima riferiti, nonché, per altro verso, ancorché implicitamente, su principi di diritto del tutto conformi a quelli dianzi enunciati, non soggiace alle residue censure di cui ai motivi secondo (lettere "a", "b" e "d"), terzo e sesto.
Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 1449 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c, deducendo:
a) che la domanda di risoluzione contrattuale per rescissione è stata avanzata tardivamente dal Comune in aperta violazione dell'art. 1449 c.c., in quanto solo e soltanto in sede di costituzione in giudizio (25.10.1993) figura opposta in via di eccezione, con un preannuncio in comparsa a distanza di oltre un anno dalla conoscenza del procedimento penale a carico di IO NI in proprio e non della OC in persona del suo legale rappresentante, quindi unilateralmente esercitata con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 9.10.1994, il cui relativo atto risulta informalmente depositato dalla controparte in pendenza del giudizio;
b) che l'improponibilità e l'improcedibilità dell'opposta rescissione è stata tempestivamente eccepita dalla OC sin dalle prime cure e, successivamente, in comparsa di costituzione, nelle conclusioni in appello.
Il motivo non è fondato.
Sulla base, infatti, dello stesso richiamo alla norma contenuta nell'art. 1449 c.c., appare manifesto come l'odierna ricorrente invochi la prescrizione (annuale) dettata per l'azione di "rescissione" del contratto, mentre non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata che si sia domandata tale rescissione, secondo quanto traspare, del resto, dalla stessa "impropria" dizione del motivo in esame, là dove si allude ad una non meglio precisata "domanda di risoluzione contrattuale per rescissione", risultando, piuttosto, dall'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale come, attraverso l'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Avellino, fosse stata domandata esattamente "la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del convenuto" e come il primo giudice abbia quindi dichiarato "risolto il contratto per inadempimento del Comune di Chiusano S. Domenico". Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 2558 c.c., deducendo: a) che la OC è subentrata per conferimento (atto costitutivo dell'8.2.1988) nei requisiti soggettivi di impresa per l'iscrizione all'ANC posseduti da IO NI sin dal 1967;
b) che la Corte territoriale, in violazione della norma sopra richiamata, per poter motivare la decisione di nullità contrattuale ha trasferito situazioni personali del IO NI oggetto di procedimento penale, ma non oggetto del conferimento dell'azienda, che ha dato titolo alla stessa OC di potersi aggiudicare la gara con licitazione privata del 23.3.1989 e di stipulare il contratto di appalto in data 21.7.1989.
Il motivo non è fondato.
Il giudice del merito, infatti, ha ritenuto al riguardo:
a) che "l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della rete idrica, da parte della ditta IO, avvenne (a seguito di gara per licitazione privata in data 23.3.1989) in base a certificato di iscrizione all'A.N.C. non genuino...";
b) che l'iscrizione nell'albo dei costruttori ha natura di presupposto di legittimazione speciale del privato che contratti con la Pubblica Amministrazione, ovvero di presupposto legale del contratto di appalto, e non di requisito di esso, onde il vizio dal quale tale presupposto risulti affetto (mancanza o invalidità) determina la nullità, e non l'annullabilità, del contratto medesimo;
c) che l'aggiudicazione alla ditta IO NI è affetta da vizio radicale, produttivo quindi della nullità del contratto di appalto;
d) che una simile nullità non potrebbe essere esclusa per il fatto che il negozio giuridico sia stato concluso con la OC s.r.l., sia perché questa non partecipò al procedimento di licitazione privata, sia perché, se si volesse ipotizzare una sua successione nella posizione della ditta aggiudicataria per averne proseguito l'attività a seguito della sua trasformazione in società di capitali (come da comunicazione del 12.5.1989, "successiva" all'aggiudicazione), si dovrebbe egualmente escludere la validità del contratto, non potendo, per quel che si è detto, il presupposto legale della valida iscrizione all'albo dei costruttori intervenire con effetto sanante "dopo" l'aggiudicazione o "dopo" la stipula del contratto, ma dovendo invece esistere al momento della gara. L'assunto della Corte territoriale, segnatamente per quanto attiene al profilo riportato da ultimo (sotto la lettera "d"), non risulta minimamente censurato in seno al motivo in esame, cosicché è da ritenere che la Corte medesima, senza che venga per nulla in considerazione il disposto dell'art. 2558 c.c. che si pretende violato e che si palesa invece del tutto estraneo al caso di specie (onde l'infondatezza della relativa doglianza avanzata dalla ricorrente), abbia in realtà fornito adeguata giustificazione del fatto che l'invalidità della gara di aggiudicazione, a causa della mancanza di uno dei presupposti legali di questa (iscrizione nell'albo dei costruttori) in capo alla ditta aggiudicataria IO NI, abbia quindi determinato la nullità del contratto di appalto, indipendentemente dal rilievo che detto contratto sia poi stato stipulato dall'odierna ricorrente, subentrata alla medesima aggiudicataria a seguito della sua trasformazione in società di capitali e debitamente iscritta all'albo nazionale dei costruttori. Con il settimo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, deducendo che la Corte territoriale ha ritenuto di valutare fatti non provati in ordine al presunto falso della certificazione di iscrizione all'ANC, disattendendo e non valutando la certificazione amministrativa prodotta e finalizzata alla documentazione, con efficacia vincolante fino a querela di falso, del requisito posseduto per la partecipazione alla gara di appalto fonte della obbligazione per cui è causa.
Il motivo non è fondato.
Per un verso, infatti, basterà qui notare come il giudice di merito, indipendentemente dal profilo (che riguardo al motivo de quo non viene di per sè in considerazione e che ha formato oggetto di trattazione in sede di esame congiunto dei precedenti motivi secondo, terzo e sesto) relativo all'efficacia della sentenza del Tribunale di Avellino in data 23.4.1997 (che, "applicando la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha condannato NI IO ad anni uno e mesi otto di reclusione, all'esito del giudizio nel quale gli era stato contestato, tra l'altro, anche il fatto di aver presentato il certificato A.N.C, falso, in forza del quale la sua ditta si era aggiudicata i lavori di sistemazione della rete idrica di cui si discute"), abbia ritenuto "accertato che l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della rete idrica, da parte della ditta IO, avvenne in base a certificato di iscrizione all'A.N.C, non genuino" proprio sulla base della decisione anzidetta che "ne ha dichiarato espressamente la falsità", onde si palesa destituito di fondamento l'assunto secondo cui la Corte territoriale "ha ritenuto di valutare fatti non provati in ordine al presunto falso della certificazione di iscrizione all'ANC". Per altro verso, il riferimento alla mancata valutazione della "certificazione amministrativa prodotta e finalizzata alla documentazione... del requisito posseduto per la partecipazione alla gara di appalto fonte dell'obbligazione per cui è causa", appare del tutto generico, non essendo stato, in particolare, minimamente specificato, anche in relazione al principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto della suddetta "certificazione amministrativa", così da permettere a questa Corte di apprezzarne il carattere "decisivo", ai fini dell'eventuale riconoscimento della sussistenza del vizio di motivazione implicitamente dedotto dalla ricorrente sotto il profilo qui considerato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di Cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 3.500,00 per onorario ed euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (nella misura percentuale del dieci per cento dell'onorario medesimo) e agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 3.500,00 per onorario ed euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004