Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 2
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.
Il credito dell'Inail verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato costituisce credito di valore, perciò da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che, se per effetto di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l'ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall'Inail in primo grado, la maggior somma risultante può essere domandata dall'istituto senza necessità di proporre appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte, costituendo tale richiesta semplice precisazione del "petitum" relativo alla domanda già posta.
Commentari • 5
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FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio T. Maria Luisa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Università di Pisa, nella misura complessiva di euro 11.409,25, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite. A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, attraverso la predisposizione di fatture false e non inserite nella contabilità ufficiale e nei registri IVA, avrebbe …
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FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio T. Maria Luisa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Università di Pisa, nella misura complessiva di euro 11.409,25, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite. A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, attraverso la predisposizione di fatture false e non inserite nella contabilità ufficiale e nei registri IVA, avrebbe …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (R.G.N. 20604/2000) proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro - tampore, elett. dom. in Roma, via IV Novembre n. 144, presso la sede legale, rappresentato e difeso dall'avv. Cristoforo Tarantino, in sostituzione dell'avv. Marcello Britti, per procura notaio Tuccari di Roma del 30 dicembre 2000, rep. 61739;
- ricorrente -
contro
UI LU;
nonché sul ricorso (R.G.N. 24461/2000) proposto da:
UI LU, elett. dom. in Roma, via degli Avignonesi n. 5, presso l'avv. Enrico Soprano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Tuccillo, per procura speciale a margine del ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
S.p.a. MILANO ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, già elett. dom. in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 27, presso lo studio dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
ed ora domicil. d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
- controricorrente -
I.N.A.I.L.;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Campobasso dal 24 maggio 2000, n. 25 (R.G.N. 26/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 16/1/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo AT DO;
uditi gli avv. Cristoforo Tarantino e Stefano Di Meo, per delega dell'avv. Mario Tuccillo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 dicembre 1998 il Pretore del lavoro di Campobasso, in accoglimento del ricorso proposto dall'INAIL nei confronti di IG AL, condannava quest'ultimo, ai sensi dell'art. 11 t.u. n. 1124 del 1965, al pagamento della somma di lire 148.921.070, erogata quale rendita per l'infortunio sul lavoro occorso per inosservanza della normativa prevenzionistica ai dipendenti IN RO, AN ON e La VA AN i quali, mentre erano intenti alla demolizione di un edificio, in data 6 luglio 1987 erano precipitati dal solaio del secondo piano riportando lesioni personali;
rigettava la domanda di rivalsa spiegata dal AL verso la s.p.a. Milano Assicurazioni, chiamata in causa, essendo risultata sospesa la garanzia a causa della mancata comunicazione alla compagnia assicuratrice degli indici variabili di rischio e del conseguente mancato pagamento della quota variabile del premio, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto.
Avverso la decisione proponeva gravame il AL deducendo che mancavano prove della sua responsabilità non potendo valere in tali sensi la sentenza ex art. 444 c.p.p., pronunciata nel processo penale instaurato a suo carico per l'infortunio. Quanto al rapporto con l'assicurazione assumeva, inoltre, l'appellante: che non poteva essergli addebitata nessuna responsabilità per l'esistenza di una prassi contrattuale - consistente nella richiesta da parte dell'assicuratrice di anno in anno della comunicazione degli indici variabili di rischio - la quale aveva ingenerato in lui il convincimento dell'intervenuta deroga all'art. 6 delle condizioni generali di contratto;
che il premio era stato comunque accettato dall'assicuratore, con effetto di rinuncia tacita alla sospensione. Si costituivano l'INAIL che chiedeva il rigetto dell'appello insistendo, all'udienza di discussione, per l'aggiornamento del costo della rendita corrisposta ai lavoratori infortunati. Si costituiva anche la s.p.a. Milano Assicurazioni la quale assumeva che la prassi invocata era stata instaurata solo dopo i fatti di causa e che la clausola di cui all'art. 6 delle condizioni generali costituiva corretta applicazione dell'art. 1901 c.c. Nè alcuna rilevanza aveva la riscossione del premio in data successiva al sinistro.
Con sentenza del 24 maggio 2000 il locale Tribunale confermava la pronuncia pretorile.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: la responsabilità del AL in ordine all'infortunio e la mancanza di qualsiasi cautela erano provate, oltre che dal suo comportamento essendosi questi limitato soltanto a contestare l'utilizzabilità degli atti prodotti dall'INAIL, dagli elementi acquisiti al processo penale instaurato per quei fatti che si era concluso con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; erano inammissibili e comunque infondate le censure relative alla statuizione di rigetto della domanda di rivalsa avanzata nei confronti della società assicuratrice dal AL;
quanto alla richiesta, formulata dal procuratore dell'INAIL all'udienza di discussione, di condanna dell'imprenditore alla maggior somma di lire 239.148.817, a seguito della rivalutazione delle rendite da infortunio disposta con decreto ministeriale nelle more del giudizio, in mancanza di appello incidentale non era possibile modificare la statuizioni sul punto del Pretore. L'INAIL ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo cui ha resistito il AL con controricorso proponendo ricorso incidentale con quattro motivi. La s.p.a. Milano Assicurazioni ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. All'udienza di discussione si è costituito per l'INAIL l'avv. Cristofaro Tarantino, in sostituzione dell'avv. Marcello Britti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c., devono riunirsi in un solo processo i due ricorsi contro la stessa sentenza.
Con i primi due motivi del ricorso incidentale, il cui esame va anticipato nel profilo logico e giuridico, si denuncia: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, inefficacia in sede civile della sentenza penale ex art. 414 c.p.p., assoluta assenza di prova della colpa, per avere il Tribunale utilizzato come fonte del proprio convincimento gli elementi raccolti nel processo penale conclusosi con sentenza c.d. di patteggiamento;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e inammissibile inversione dell'onere della prova, per avere il giudice d'appello utilizzato, sempre ai fini del giudizio di responsabilità, il dato della mancanza di qualsiasi fonte di prova contraria, nemmeno allegata dal datore di lavoro, senza considerare che incombeva all'Istituto la dimostrazione degli estremi della colpa di questi.
I due motivi vanno rigettati perché infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in questa sede va ribadita in quanto si condividono le ragioni poste a fondamento, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento) costituisca indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr., Cass., 24 febbraio 2001; vedi anche Cass., 23 gennaio 1998, sulla utilizzazione in generale da parte del giudice nella formazione del proprio convincimento delle prove raccolte in giudizio penale).
Dall'altro, si ricorda che il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l'accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorché non valutato criticamente in dibattimento per essersi il reato estinto, può essere posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato ed, altresì, possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali, rese alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 225 c.p.c. del 1930, per fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, senza che perciò sia violato il diritto alla difesa della parte (cfr., Cass. 10 maggio 2001, n. 6502; 24 marzo 1997, n. 2576). Tali principi sono stati esattamente applicati dal Tribunale che ha osservatotene il processo penale instaurato contro l'appellante per l'infortunio si era concluso con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.; che le risultanze degli atti potevano costituire elemento di prova liberamente apprezzabile nel giudizio de quo in cui si controverteva su un diritto il cui riconoscimento dipendeva dagli stessi fatti contestati in sede penale come integranti violazione di norme pensionistiche;
che, nella specie, era stata peraltro pronunciata sentenza di applicazione della pena solo per il reato di lesioni colpose mentre il processo, in riferimento alla imputazione di violazione degli artt. 70 e 73 DPR n. 164 del 1956, si era concluso con declaratoria di non doversi procedere per amnistia;
che, nella libera e legittima valutazione degli elementi raccolti, era indubbia l'inesistenza, al momento dell'infortunio, di qualsiasi tipo di misura antinfortunistica e, conseguentemente, la responsabilità civile, a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 2087 c.c. in relazione alle citate norme del DPR n. 164, del AL il quale, oltretutto, non aveva offerto ne' tanto meno allegato prova contraria.
Nè può sostenersi che il Tribunale abbia, nel caso in esame, invertito l'onere probatorio di cui era gravato l'INAIL poiché, come si è visto, il giudizio espresso è stato fondato sul libero apprezzamento di risultanze legittimamente acquisite. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 437 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere dichiarato inammissibili i motivi di appello concernente la domanda di rivalsa spiegata nei confronti della s.p.a. Milano Assicurazioni.
Ed invero, a fronte dell'eccezione sollevata dalla società di sospensione della garanzia per violazione dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, era seguita una immediata e puntuale contestazione del AL che, senza per questo introdurre una nuova eccezione, si era limitato ad esporre in modo compiuto e circostanziato gli eventi e le circostanze di fatto e di diritto attinenti alla eccezione ex adverso sollevata. In tale senso soccorreva la documentazione relativa agli anni anteriori all'evento del 6 luglio 1987 attestante l'instaurazione di una consolidata prassi tra le parti, in deroga al disposto del citato art.
6. Con il quarto motivo, denunciandosi insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto del l'accettazione da parte della s.p.a. Milano Assicurazioni del pagamento del premio senza riserve e della rinuncia ad avvalersi della sospensione, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto irrilevante l'accettazione del pagamento del premio.
Entrambi i motivi vanno rigettati perché infondati. Il divieto di proporre nuove (domande ed) eccezioni nel giudizio di appello, ai sensi del 2^ comma dell'art. 437 c.p.c., ha natura di ordine pubblico sicché la sua violazione va rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare influenza alcuna la accettazione del contraddittorio (vedi tra le tante, Cass., 4 marzo 1986, n. 1370). La disposizione non mira, infatti, a garantire il rispetto del contraddittorio ma soddisfa, come è stato rilevato da autorevole dottrina, all'esigenza dell'attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giurisdizione, che costringe il giudice d'appello entro i limiti obiettivi che la causa ha ricevuto in primo grado.
Tali principi sono stati applicati dal Tribunale che, a fronte dell'appello del AL - il quale, senza contestare la corresponsione tardiva del premio assicurativo, aveva eccepito l'esistenza di prassi modificatrici del contenuto contrattuale e, dall'altro, la rinuncia dell'assicuratore ad avvalersi della sospensione della garanzia - ha ritenuto che tali motivi erano inammissibili, essendo basati non su mere argomentazioni difensive, volte a contestare l'esistenza o la fondatezza dell'avversa pretesa - le quali possono essere dedotte in ogni tempo - bensì sull'allegazione di fatti nuovi del tutto estranei al giudizio di primo grado, costituenti eccezioni in senso stretto, in violazione dell'art. 437, comma 2^, c.p.c.. Per completezza va rilevato che il giudice d'appello ha motivato la decisione anche nel merito rilevando l'infondatezza delle censure in base a due argomenti. Da un lato, la prassi dell'invio all'assicurato di un prospetto predisposto per l'indicazione degli elementi di rischio variabili era risultata, infatti, alla stregua dei documenti prodotti dallo stesso AL, instaurata successivamente ai fatti di causa e, in ogni caso, l'idoneità di tale prassi a modificare le clausole del contratto di assicurazione avrebbe dovuto essere provata per iscritto onde la mancanza di rilievo ai fini dell'esclusione della sospensione della garanzia assicurativa. Dall'altro, il solo fatto dell'accettazione del pagamento del premio, sia pure tardivo, non aveva implicato affatto rinuncia ad avvalersi della sospensione della garanzia che, anzi, essendo il contratto di assicurazione stipulato tra le parti, di durata decennale, non ancora scaduto, l'assicuratore era obbligato a ricevere il pagamento e a riattivare la garanzia.
È appena il caso di osservare che, in ordine al primo argomento, il ricorrente si è limitato ad opporre il proprio giudizio, contrario a quello espresso dall'impugnata sentenza, richiamando genericamente la documentazione prodotta senza affatto indicare e trascrivere gli atti invece confermanti la tesi sostenuta dell'esistenza di una prassi precedente all'infortunio occorso, modificativa delle condizioni contrattuali. In ordine al secondo, la sospensione dell'assicurazione in quanto diritto disponibile può essere oggetto di una valida rinuncia, la quale però non può essere desunta dalla equivoca circostanza dell'accettazione del tardivo pagamento del premio (cfr. tra le tante, Cass., 22 marzo 1990, n. 2383). Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 116 del DPR n. 1124 del 1965 e dell'art. 345 c.p.c. nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto potenzialmente decisivo della controversia prospettato dalle parti ed errore sul presuppostoci censura l'impugnata sentenza per aveva rigettato la richiesta di rivalutazione delle rendite erogate dall'Istituto, in ragione dell'infortunio collettivo, sul rilievo che la pretesa avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale e che, ai sensi dell'art. 11, 2^ comma del DPR n. 1124 l'Istituto è costituito in credito anche per le ulteriori somme dovute a seguito della revisione delle tabelle di cui all'art. 39 TU per il solo fatto dell'accertamento giurisdizionale della responsabilità civile del datore di lavoro.
Eppure il procuratore dell'INAIL, in occasione dell'udienza del 18 maggio 2000, aveva depositato l'attestazione di credito del 22 febbraio 2000, rilasciato dal Direttore della Sede di Campobasso e non contestato da controparte, da cui risultava che, a seguito della rivalutazione delle rendite disposte con D.M. 4 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 1999, il costo dell'infortunio de quo si era elevato dall'originario importo di lire 148.921.070 a quello di lire 239.148.817.
D'altro canto, se la seconda argomentazione è nettamente contraddittoria in relazione al rigetto della domanda sul punto, altrettanto è la prima poiché non occorreva, nella specie, proporre appello incidentale, stante la previsione di aggiornamento ex lege del costo dell'infortunio e il costante indirizzo giurisprudenziale sulla natura della domanda del maggior credito dell'Istituto.
Il motivo va accolto perché fondato.
In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicuratole variazioni di ammontare del credito dell'INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e in generale delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario. Detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche d'ufficio (cfr., Cass., 4 novembre 1995, n. 11490;
27 gennaio 1993, 995).
Il ricorso principale va perciò accolto, rigettato il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata va cassata in parte qua. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti (trattandosi di una mera operazione di ricalcolo del credito dell'Istituto, effettuata dal Direttore della Sede di Campobasso e non contestata, a seguito della rivalutazione delle rendite disposta con DM 4 maggio 1999, pubblicato in GU n. 109 del 12 maggio 1999), la Corte, ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., decide la causa nel merito e dichiara dovuta all'INAIL da IG AL la complessiva somma di lire 239.148.817, pari ad EURO 123.510,06, confermando nel resto. Condanna il AL, soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'INAIL che liquida in dispositivo. Compensa, per la ricorrenza di giusti motivi, quelle tra il AL e la s.p.a. Milano Assicurazioni.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, rigettato l'incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna IG AL al pagamento in favore dell'INAIL della complessiva somma di lire 239.148.817, pari ad EURO 123.510,06, confermando nel resto. Condanna il AL al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'INAIL, che liquida in EURO 23,50, oltre EURO 2.000,00 (duemila/00) per onorari;
compensa quelle tra il AL e la s.p.a. Milano Assicurazioni. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003