Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4193
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

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La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.

Il credito dell'Inail verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato costituisce credito di valore, perciò da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che, se per effetto di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l'ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall'Inail in primo grado, la maggior somma risultante può essere domandata dall'istituto senza necessità di proporre appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte, costituendo tale richiesta semplice precisazione del "petitum" relativo alla domanda già posta.

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    FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio T. Maria Luisa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Università di Pisa, nella misura complessiva di euro 11.409,25, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite. A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, attraverso la predisposizione di fatture false e non inserite nella contabilità ufficiale e nei registri IVA, avrebbe …

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  • 2Corte dei conti, s.g. Toscana, sentenza 9 dicembre 2021, n. 458
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    FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio T. Maria Luisa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Università di Pisa, nella misura complessiva di euro 11.409,25, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite. A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, attraverso la predisposizione di fatture false e non inserite nella contabilità ufficiale e nei registri IVA, avrebbe …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4193
Data del deposito : 21 marzo 2003

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