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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 12210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12210 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Roberto Patscot che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di NC ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta da AN ZZ e lo ha ammesso ad espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare. A ragione della decisione osserva che ZZ non ha mostrato alcuna consapevolezza rispetto al reato e non ha prospettato alcuna attività risocializzante. D’altra parte, anche l’UEPE ha suggerito un regime più contenitivo alla luce delle limitate risorse personali ed esterne a disposizione del condannato per elaborare un progetto di espiazione penale alternativa al carcere. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12210 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/03/2026 2 2. Ricorre ZZ, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 124, 125, 127, 177, 192, 530, 533, 546, e 656 cod. proc. pen. e 6 Conv. EDU nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha travisato le informazioni istruttorie ponendo a fondamento della decisione una motivazione contraddittoria. Evidenzia al riguardo che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, il condannato, come si evince dalla documentazione in atti, ha prospettato iniziative risocializzanti e ha dato prova di avere la disponibilità delle risorse economiche (personali e del coniuge) necessarie alla predisposizione di un progetto di espiazione alternativa della pena. Ha, infatti, depositato all’UEPE e al Tribunale dichiarazione dei redditi nonché dichiarazione di disponibilità di un ente convenzionato col Tribunale di Taranto, l’Associazione Casa-famiglia NT con sede in Ginosa, dove svolgere attività di volontariato, compatibile con la sua condizione di pensionato in età avanzata. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di affidamento in prova, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente come interpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Il condannato non solo ha avviato la revisione critica del proprio passato, ma ha anche proposto lo svolgimento di attività socialmente utile. Né in senso contrario può valorizzarsi la mancata attuazione di condotte riparatorie o risarcitorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione 3 della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa;
ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322, e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Tra gli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato rileva anche lo svolgimento di attività lavorativa, la cui mancanza, tuttavia, non rappresenta una condizione ostativa di accesso alla misura, qualora l'interessato non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute, ben potendo essere surrogata da altre socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). Quando il soggetto che chiede l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale si trovi in stato di libertà prima dell'inizio dell'espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l'astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose. In tale prospettiva, il Tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisire informazioni da qualsiasi fonte, e quindi anche dagli organi di polizia, informazioni valutabili all'unica condizione che le medesime non si limitino ad argomentazioni del tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione del giudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare (Sez. 1, n. 5223 del 28/09/1999, Sergio, Rv. 214431 - 01). per modo che, in tale evenienza, il Tribunale di sorveglianza non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del soggetto richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale). Nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, il Tribunale di sorveglianza non è, in alcun modo, 4 vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). Quanto, infine, all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, esso non costituisce né un requisito per l'ammissione al beneficio né una condizione necessaria per valutarne, ex post, l'esito positivo, tenuto conto che questa può essere imposta "in quanto compatibile". Di qui, la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimità dell'incondizionato obbligo di risarcimento del danno (Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012, dep. 2013, Mariotti, Rv. 254235; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Medditi, Rv. 258884- 01; Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro, Rv. 275171 - 01). 2. Discostandosi dai richiamati principi e seguendo un percorso motivazionale carente e disallineato dalle risultanze dell’istruttoria, il Tribunale di sorveglianza, ha valorizzato, ai fini del giudizio prognostico sull'utilità dell’affidamento in prova, elementi fattuali o solo apoditticamente affermati (assenza di consapevolezza rispetto al reato) e, comunque, non decisivi, posto che per essere ammessi all’invocata misura è sufficiente l’avvio del processo di revisione critica, oppure non adeguatamente riscontrati, se non smentiti, dagli atti di causa (omessa prospettazione di attività risocializzante e mancata elaborazione di un progetto di espiazione penale esterna). Risulta, infatti, che il condannato ha prodotto in corso di causa documentazione attestante non solo le risorse economiche su cui può attualmente contare per le iniziative risocializzanti, ma anche il suo impegno a svolgere presso un ente, dichiaratosi disponibile, attività di volontariato, che, almeno astrattamente, sembra adeguata alla sua età e alla sua condizione di pensionato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di NC per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di NC. Così deciso, in Roma 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IF IU CI
lette le conclusioni del PG Roberto Patscot che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di NC ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta da AN ZZ e lo ha ammesso ad espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare. A ragione della decisione osserva che ZZ non ha mostrato alcuna consapevolezza rispetto al reato e non ha prospettato alcuna attività risocializzante. D’altra parte, anche l’UEPE ha suggerito un regime più contenitivo alla luce delle limitate risorse personali ed esterne a disposizione del condannato per elaborare un progetto di espiazione penale alternativa al carcere. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12210 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/03/2026 2 2. Ricorre ZZ, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 124, 125, 127, 177, 192, 530, 533, 546, e 656 cod. proc. pen. e 6 Conv. EDU nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha travisato le informazioni istruttorie ponendo a fondamento della decisione una motivazione contraddittoria. Evidenzia al riguardo che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, il condannato, come si evince dalla documentazione in atti, ha prospettato iniziative risocializzanti e ha dato prova di avere la disponibilità delle risorse economiche (personali e del coniuge) necessarie alla predisposizione di un progetto di espiazione alternativa della pena. Ha, infatti, depositato all’UEPE e al Tribunale dichiarazione dei redditi nonché dichiarazione di disponibilità di un ente convenzionato col Tribunale di Taranto, l’Associazione Casa-famiglia NT con sede in Ginosa, dove svolgere attività di volontariato, compatibile con la sua condizione di pensionato in età avanzata. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di affidamento in prova, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente come interpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Il condannato non solo ha avviato la revisione critica del proprio passato, ma ha anche proposto lo svolgimento di attività socialmente utile. Né in senso contrario può valorizzarsi la mancata attuazione di condotte riparatorie o risarcitorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione 3 della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa;
ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322, e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Tra gli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato rileva anche lo svolgimento di attività lavorativa, la cui mancanza, tuttavia, non rappresenta una condizione ostativa di accesso alla misura, qualora l'interessato non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute, ben potendo essere surrogata da altre socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). Quando il soggetto che chiede l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale si trovi in stato di libertà prima dell'inizio dell'espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l'astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose. In tale prospettiva, il Tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisire informazioni da qualsiasi fonte, e quindi anche dagli organi di polizia, informazioni valutabili all'unica condizione che le medesime non si limitino ad argomentazioni del tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione del giudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare (Sez. 1, n. 5223 del 28/09/1999, Sergio, Rv. 214431 - 01). per modo che, in tale evenienza, il Tribunale di sorveglianza non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del soggetto richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale). Nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, il Tribunale di sorveglianza non è, in alcun modo, 4 vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). Quanto, infine, all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, esso non costituisce né un requisito per l'ammissione al beneficio né una condizione necessaria per valutarne, ex post, l'esito positivo, tenuto conto che questa può essere imposta "in quanto compatibile". Di qui, la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimità dell'incondizionato obbligo di risarcimento del danno (Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012, dep. 2013, Mariotti, Rv. 254235; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Medditi, Rv. 258884- 01; Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro, Rv. 275171 - 01). 2. Discostandosi dai richiamati principi e seguendo un percorso motivazionale carente e disallineato dalle risultanze dell’istruttoria, il Tribunale di sorveglianza, ha valorizzato, ai fini del giudizio prognostico sull'utilità dell’affidamento in prova, elementi fattuali o solo apoditticamente affermati (assenza di consapevolezza rispetto al reato) e, comunque, non decisivi, posto che per essere ammessi all’invocata misura è sufficiente l’avvio del processo di revisione critica, oppure non adeguatamente riscontrati, se non smentiti, dagli atti di causa (omessa prospettazione di attività risocializzante e mancata elaborazione di un progetto di espiazione penale esterna). Risulta, infatti, che il condannato ha prodotto in corso di causa documentazione attestante non solo le risorse economiche su cui può attualmente contare per le iniziative risocializzanti, ma anche il suo impegno a svolgere presso un ente, dichiaratosi disponibile, attività di volontariato, che, almeno astrattamente, sembra adeguata alla sua età e alla sua condizione di pensionato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di NC per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di NC. Così deciso, in Roma 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IF IU CI