Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 2103 cod. civ. pone il divieto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non equivalenti, in quanto proprie di un livello di inquadramento inferiore, rispetto alle ultime effettivamente svolte,ma solo equivalenti o superiori. Peraltro, non rientra in tale divieto la successiva equiparazione, in termini di inquadramento, di mansioni professionalmente inferiori a mansioni superiori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE NZ PI già elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre, n. 1, presso l'avv. Antonella Epifanio, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Grillo con procura speciale apposta in calce al ricorso e d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SpA (già Ente Poste Italiane), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa, n. 190 - Direzione affari legali -, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Marrari con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 109 in data 18 ottobre 1999 (R.G. 16/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.1.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi agli avv.ti Grillo e Marrari;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento dell'appello dell'Ente Poste Italiane contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da PI De EN nei confronti dell'ente datore di lavoro per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'Area Quadri livello 2^, a decorrere la data di entrata in vigore del nuovo inquadramento del personale disposto dal contratto collettivo.
Il De EN, già impiegato di sesta categoria nel vigore della disciplina pubblicistica, quale dirigente di esercizio preposto all'Ufficio postale di Stefanaconi, era stato inquadrato, nel regime di diritto privato regolato dal contratto collettivo, nell'area operativa. Aveva sostenuto, con tesi accolta dal Pretore, che alla predetta area erano estranee le mansioni dirigenziali, esclusivamente ascritte all'area quadri e, precisamente, al 2^ livello di essa, secondo le previsioni dell'art. 44 del contratto collettivo. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che l'accordo integrativo del 26 ottobre 1995 aveva espressamente previsto che i dipendenti già appartenenti alla sesta categoria dovessero confluire dell'area operativa in base al nuovo sistema di inquadramento;
ciò, del resto, ha aggiunto il Tribunale, doveva ritenersi conforme alle declaratorie del contratto collettivo del 26 novembre 1994, giacché soltanto i preposti ad uffici di media e grande rilevanza risultavano inquadrati nella superiore Area quadri (rispettivamente, nel 1^ e nel 2^ livello), non i direttori di uffici minori, quale era il De EN. La cassazione della sentenza è chiesta da PI De EN con ricorso articolato in tre motivi, al quale resiste con controricorso la Poste Italiane SpA (già Ente Poste Italiane).
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2103 c.c. perché le mansioni svolte dai direttori delle piccole unità
organizzative non sono qualitativamente diverse da quelle dei preposti ad unità di media rilevanza, e ciò anche in base al testo dell'art. 44 del contratto collettivo, nella parte in cui, in relazione ai requisiti per l'inquadramento nella qualifica di quadro di 2^ livello, si riferisce "all'unità organizzativa ovvero "a parti di essa di media rilevanza" con intenti esemplificativi ma non esclusivi degli uffici minori, atteso che all'area operativa appartengono mansioni esecutive e tecniche, non quelle implicanti attività organizzativa, direttiva e di gestione. Pertanto, l'inquadramento nell'area operativa, unitamente al personale già appartenente alle categorie quarta e quinta, doveva ritenersi concretare vera e propria dequalificazione vietata dalla norma imperativa.
Con il secondo motivo, si denunzia omessa motivazione sul punto afferente la tutela della professionalità, ai sensi dell'art. 2103 c.c., specificamente dedotto in grado di appello e non preso in esame dal Tribunale, con specifico riguardo ai limiti dello ius variandi del datore di lavoro all'interno dell'area operativa, datore di lavoro che, per effetto della soluzione data alla controversia dal Tribunale, sarebbe stato facultato ad assegnare ad un direttore di ufficio minore anche compiti meramente esecutivi.
Con il terzo motivo, denunziando vizi di motivazione e violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha svolto alcuna indagine concreta sulle mansioni effettivamente svolte e sulla corrispondenza alle qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva, limitandosi ad un tipo di indagine puramente formale e disapplicando il principio del favor lavoratoris nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contrattuali.
La Corte, esaminati unitariamente i tre motivi di ricorso per l'intima connessione tra gli argomenti di critica alla sentenza impugnata, li giudica infondati.
Si deve premettere che non è controverso fra le parti in fatto, che le mansioni di dirigente di ufficio locale, svolte dal Di EN, erano riconducibili ai profili professionali dei dipendenti inquadrati nella categoria VI nel vigore della disciplina pubblicistica. Sulla base al contratto collettivo stipulato il 26.11.1994, nonché delle specifiche previsioni del contratto integrativo 26.10.1995, nell'ambito del nuovo inquadramento del personale ripartito per Aree professionali, sono stati collocati nella medesima Area (Area operativa) i profili professionali della IV, V e VI categoria, pur restando distinti i livelli retributivi in relazione alle categorie di provenienza.
La tesi del ricorrente è che l'inquadramento operato dall'azienda sì pone in contrasto con l'art. 2103 c.c. e con le stesse previsioni della contrattazione collettiva.
Sotto il primo profilo, la tesi è palesemente destituita di giuridico fondamento.
L'art. 2103 c.c. persegue lo scopo di tutelare la professionalità del lavoratore ed i livelli retributivi raggiunti mediante un duplice precetto: non è consentito al datore di lavoro adibire il prestatore a mansioni non equivalenti (perché proprie di un livello di inquadramento inferiore) alle ultime effettivamente svolte, potendo soltanto disporre lo svolgimento di mansioni equivalenti o superiori;
l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro non può comportare diminuzione della retribuzione.
Nella fattispecie, le mansioni svolte dal De EN sono rimaste le stesse, cosicché si versa fuori dell'ambito dei limiti posti allo ius variandi del datore di lavoro dall'art. 2103 c.c. Ammesso che il ricorrente abbia ragione nell'affermare che l'assetto contrattuale collettivo è tale da determinare un unico inquadramento (nell'area operativa) di mansioni di diverso livello professionale, da considerare ad ogni effetto fungibili ed equivalenti, il problema della conformità a legge di tale situazione potrebbe porsi solo in presenza di comportamenti concreti del datore di lavoro di esercizio dello ius variandi con la descritta ampiezza conferito dal contratto. Si tratta di questione evidentemente estranea alla controversia, dovendosi escludere che sussista violazione dell'art. 2103 c.c., contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, per il fatto che mansioni professionalmente inferiori, vengano successivamente equiparate in termini di inquadramento a mansioni superiori. Parificare l'inquadramento dei dipendenti che svolgono mansioni inferiori a quello spettante a colui che svolge mansioni di livello superiore, non configura lesione della professionalità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2103 c.c., professionalità tutelata esclusivamente dal divieto di destinazione a compiti non equivalenti. Restano da esaminare le censure concernenti l'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata erroneamente operata dal Tribunale per giungere alla conclusione che al direttore di ufficio locale, cioè di piccola entità, compete l'inquadramento nell'area operativa e non nell'area quadri.
Ad avviso del ricorrente, il dato dimensionale rileverebbe solo per l'inquadramento nell'Area Quadri di 1^ livello, presupponente la gestione di grandi unità organiche, mentre l'art. 44 del c.c.n.l. 26.11.1994 si riferisce alla nozione di media rilevanza con riguardo esclusivo alle parti di un'unità organizzativa e non ad un ufficio. Orbene, il Tribunale ha dato atto che la formulazione del menzionato art. 44 del contratto poteva originare dubbi interpretativi, ma che il successivo contratto integrativo 26.10.1995 li aveva definitivamente eliminati, stabilendo l'inquadramento del personale direttivo proprio in base al dato dimensionale dell'ufficio, distinguendo tra uffici di piccola (con inquadramento dei relativi preposti, ex VI categoria, nell'area operativa), media e rilevante entità (Area Quadri, rispettivamente, di 1^ e 2^ livello). In realtà, il ricorrente non contesta che le declaratorie contenute nel contratto collettivo 26.11.1994 siano state successivamente specificate con il suddetto accordo integrativo, che ha espressamente stabilito rinquadramento del personale appartenente alle categorie previste dalla disciplina pubblicistica nelle nuove aree professionali. Sembra, invece, muovere dal presupposto che la regola collettiva debba trarsi esclusivamente dal contratto del 1994 e non da quello integrativo. Si tratta di una prospettiva palesemente erronea in quanto non si tratta di contratti collettivi di diverso livello collocati in relazione gerarchica (come avviene, ad esempio, per i contratti nazionali rispetto a quelli integrativi ai sensi del disposto dell'art. 45 d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni), ma di un unico livello di contrattazione (di diritto comune) concernente i dipendenti della stessa azienda, con totale identità dei soggetti contrattuali (cfr. art. 6, comma 6, d.l. n. 487 del 1993, convertito in l. n. 71 del 1994). Ne discende che la regola contrattuale deve essere, come correttamente ha fatto il Tribunale, ricavata dall'intero complesso dei testi negoziali collettivi, da considerare unitariamente, mentre la chiarezza dei significati esclude, evidentemente, il ricorso a criteri interpretativi di ordine sussidiario.
Il ricorso deve essere dunque rigettato. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, la natura della controversia e l'esito contrastante dei giudizi di merito inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente fra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001