Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5761
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Sentenza 19 aprile 2001

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L'art. 2103 cod. civ. pone il divieto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non equivalenti, in quanto proprie di un livello di inquadramento inferiore, rispetto alle ultime effettivamente svolte,ma solo equivalenti o superiori. Peraltro, non rientra in tale divieto la successiva equiparazione, in termini di inquadramento, di mansioni professionalmente inferiori a mansioni superiori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5761
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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