Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
L'immunità, assicurata dall'art. 68, comma primo, Cost., ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell'esercizio delle loro funzioni non si estende ai mezzi di informazione che abbiano diffuso le dichiarazioni e le opinioni coperte dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può avvalersi il compartecipe privo della medesima guarentigia. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il G.u.p. ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un giornalista - che aveva pubblicato su un mensile uno scritto redatto da un membro del Parlamento e contenente espressioni offensive nei confronti del direttore di un giornale - sulla base dell'estensione dell'immunità parlamentare anche a suo favore).
Commentari • 2
- 1. Diffamazione: l’immunità parlamentare non è invocabile solo per la natura politica del contesto (Cass. Pen. n. n. 32862/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
Leggi di più… - 2. Responsabilità dei padroni e dei committenti, natura giuridica oggettiva, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2007, n. 43090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43090 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/09/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1283
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 17135/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ON N. IL 29/10/1932;
nei confronti di:
1) NG AN N. IL 28/09/1934;
2) DO IC N. IL 26/08/1958;
avverso la SENTENZA del 09/01/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorse-Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo DI POPOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9 gennaio 2007, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Catania ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di CO AN e NI EN, quali imputati del reato di concorso in diffamazione a mezzo stampa in danno di CO ON. L'imputazione ha tratto origine dalla pubblicazione a cura del AN sul mensile "Il Dibattito" di uno scritto del EN dal titolo "L'uomo del ponte. Breve storia di IN CO e dell'ufficio stampa del Verminaio", nel quale il CO, direttore del giornale "La Gazzetta del Sud", era indicato come "strano e potentissimo signore che abita luoghi inesistenti... l'uomo del ponte... uno dei nomi della paura di una terra abituata al gioco delle mezze verità... ombra maligna... prototipo del servitore - emulatore... tiranno dell'etere e della rotativa... povero pavone abituato ad alternare i verbi del comando ai verbi dell'obbedienza" e si affermava, contrariamente al vero, che sarebbe stato coinvolto in un tentativo di ricostituzione del partito fascista, che avrebbe collusione con la mafia.
Il G.U.P. ha motivato la statuizione osservando che nei confronti del EN non era stata proposta querela, ne' poteva applicarsi l'art.123 c.p., in relazione a due condotte del tutto autonome;
quanto al
AN, riteneva che potesse anch'egli giovarsi dell'immunità parlamentare operante a favore del EN, il quale aveva fatto parte della commissione antimafia, e che in ogni caso egli potesse utilmente invocare il diritto di cronaca, essendosi limitato a pubblicare uno scritto formato da altri, senza prendere posizione sul suo contenuto.
Ha proposto ricorso per Cassazione il CO, costituitosi parte civile, sulla base di quattro motivi.
Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta mancanza di querela a carico del EN, osservando che in realtà sussiste il concorso fra la condotta di costui e quella del AN.
Col secondo motivo censura l'affermazione secondo la quale sarebbe dato al giornalista avvalersi dell'esenzione da responsabilità del parlamentare: a maggior ragione in quanto il AN aveva mostrato di aderire alle affermazioni offensive del EN, omettendo di chiuderle tra virgolette e arricchendo il testo con fotografie. Col terzo motivo il ricorrente contesta che le affermazioni contenute nello scritto pubblicato siano coperte da immunità parlamentare, atteso che il dossier è stato divulgato al di fuori delle sedi istituzionali e che le affermazioni ivi contenute non hanno riscontro negli atti della commissione antimafia.
Col quarto motivo, infine, ribadisce che il AN ha prestato adesione al contenuto dello scritto da lui pubblicato;
sottolinea, inoltre, l'assoluta carenza di pubblico interesse in riferimento ai fatti attinenti alla vita privata del deducente.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Si sottrae a censura la sentenza impugnata là dove il G.U.P. di Catania, dopo aver rilevato che la querela è stata presentata dal CO soltanto nei confronti del AN, ha escluso che ricorressero i presupposti per l'applicabilità dell'art. 123 c.p., a carico del EN;
tale disposizione, infatti, si riferisce all'ipotesi di concorso di più persone nella commissione del medesimo reato, mentre nel caso di specie la condotta del EN si è esaurita nell'episodio autonomamente svoltosi il 4 dicembre 2001, con la divulgazione dello scritto assertivamente diffamatorio nel corso di una conferenza stampa;
ha osservato, infatti, il Giudice di merito - in esito a un accertamento di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità - che le emergenze processuali non consentono di ritenere che l'autore dello scritto avesse poi trasmesso il dossier al AN ai fini della pubblicazione, o che in qualsiasi altro modo vi avesse contribuito. Manca, pertanto, la prova della commissione, da parte del EN, di quello che il ricorrente definisce il "secondo reato", e cioè del concorso nella pubblicazione sulla rivista "Il Dibattito".
Conforme a legge è, su tali presupposti, la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale nei confronti del EN per mancanza di querela.
Altrettanto non è a dirsi in ordine all'esclusione di responsabilità del AN sotto il profilo della ritenuta estensione, a favore del giornalista, degli effetti dell'immunità assicurata ai membri del Parlamento dall'art. 68 Cost. comma 1. La tesi racchiusa nel convincimento che l'immunità non possa circoscriversi al parlamentare, ma debba intendersi estesa ai mezzi d'informazione che hanno diffuso le dichiarazioni e le opinioni che dall'immunità stessa sono coperte, muove dal tacito presupposto che la norma costituzionale invocata appresti una causa di giustificazione: la quale, coerentemente con tale ottica, dovrebbe estendersi al concorrente. Siffatta costruzione giuridica non può, tuttavia, trovare consenso, dovendosi invece attribuire all'immunità parlamentare la valenza di una causa soggettiva di esclusione della punibilità: donde rimane esclusa la possibilità che di essa possa valersi il compartecipe privo della medesima guarentigia. Alla stregua di tale rilievo, che reca in sè anche la necessità di riesaminare in una diversa prospettiva la responsabilità - certamente non equiparabile a quella del mero intervistatore - del giornalista che abbia dato risonanza allo scritto del parlamentare garantito da immunità, pubblicandolo come servizio a propria "cura" e arricchendolo con fotografie, la linea argomentativa che informa la pronuncia liberatoria emessa dal G.U.P. si rivela viziata da un errato presupposto giuridico: onde la sentenza non può sfuggire ad annullamento.
Il Giudice di rinvio, che si designa nello stesso tribunale di Catania - ufficio G.U.P. - in persona di diverso magistrato, sottoporrà la vicenda a rinnovato esame dando applicazione ai suesposti principi.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN CO con rinvio al Tribunale di Catania - ufficio G.U.P. - per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2007