CASS
Sentenza 3 ottobre 2023
Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2023, n. 40065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40065 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40065 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da LE AT avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara, il 14 ottobre 2021, ha respinto i reclami presentati contro i provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti, il 9, il 16 e, quindi, il 23 marzo 2021, dal Consiglio di disciplina della locale Casa circondariale. 2. LE AT propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge con riferimento: - alla carenza di motivazione dei provvedimenti disciplinari, che si risolve nello stereotipato richiamo alle relazioni di servizio;
- all'omessa, preventiva e rituale comunicazione di data ed ora della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina;
- all'irrilevanza, in ottica disciplinare, di comportamenti, quali la c.d. «battitura», che si risolvono nella pacifica protesta per la violazione di suoi diritti e che, per giurisprudenza consolidata, non rientrano nel novero delle infrazioni disciplinari tipizzate;
- all'apodittica affermazione, peraltro non oggetto di contestazione, secondo cui egli avrebbe pronunziato, all'indirizzo degli operatori penitenziari, espressioni gratuitamente offensive ed oltraggiose, travalicanti l'esercizio del diritto di critica;
- alla proporzione tra i fatti accertati e la gravosa sanzione irrogatagli, giustificata anche con riferimento a vicende successive e mai compiutamente accertate in sede giudiziaria;
- all'omessa considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad inscenare le proteste, connesse all'inottemperanza, da parte della direzione della Casa circondariale di Novara, al provvedimento giurisdizionale che lo aveva autorizzato a stampare su carta il contenuto di taluni files digitali, contegno che aveva, peraltro, vulnerato, nel caso di specie, le sue prerogative difensive, nonché all'omessa fruizione di un numero di ore d'aria inferiore a quanto previsto;
- all'esecuzione delle sanzioni disciplinari consecutivamente e senza il rispetto dell'intervallo stabilito dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con ordinanza del 10 aprile 2014. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Con riferimento alla doglianza vedente sul difetto di motivazione, va rilevato come il Tribunale di sorveglianza abbia dato atto che il Consiglio di disciplina, dopo avere illustrato la condotta tenuta, nelle singole circostanze, dal detenuto, ne ha espressamente stimato la sussumibilità nella previsione dell'art. 77, comma 1, nn. 4) e 16), D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in ragione, specificamente, delle concrete modalità di esecuzione della «battitura» del cancello e dei muri, effettuata per più giorni consecutivi, per tre volte al dì, in orario sia mattutino che pomeridiano, accompagnata di fischi e protratta, in ciascuna occasione, per almeno dieci minuti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. (In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa)» (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione del canone ermeneutico testé richiamato, stimando che la durata e la frequenza della protesta ne precludano la qualificazione in chiave di pacifica protesta, volta a reclamare l'adempimento del diritto riconosciutogli in sede giurisdizionale ed impongano, piuttosto, di riconoscerne il carattere concretamente molesto nei confronti dell'intera comunità penitenziaria, concretamente testimoniato dalle lamentele 3 avanzate da molti detenuti, disturbati da una condotta fastidiosa che AT, per di più, ha posto in essere per motivi personali, estranei al resto della popolazione carceraria. Il provvedimento impugnato si palesa, ugualmente, coerente e completo — e, per questa ragione, tetragono alle generiche censure del ricorrente — nella parte in cui apprezza la rilevanza disciplinare del frequente e reiterato rifiuto, da parte di AT, di rientrare in cella al termine dell'ora d'aria accordatagli, contegno che, per le modalità esecutive prescelte (in taluni casi, invero, l'odierno ricorrente si è arrampicato sulle inferriate ed ha costretto gli agenti a ricondurlo di peso in cella, sotto la vigilanza del personale sanitario, così provocando ritardi e disservizi nella fruizione a turno dei cortili da parte dei detenuti e nell'espletamento di altre attività da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari, distolti dagli ordinari adempimenti), non può essere giustificato perché originato dall'incompleta esecuzione, in costanza di restrizione a Novara, della disposizione che gli assicurava due, anziché una, ore quotidiane all'aperto, né dalla resistenza frapposta dall'amministrazione penitenziaria all'esecuzione dell'ordinanza che lo autorizzava alla stampa cartacea di taluni documenti registrati su supporto digitale. 3. Il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, chiarito, sul piano procedurale, che la documentazione in atti dimostra che i procedimenti disciplinari promossi nei confronti di LE AT si sono svolti nel pieno rispetto delle previsioni di legge, essendosi provveduto sia alla contestazione degli addebiti che alla comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina, corredata dall'indicazione di giorno ed ora, nonché, all'esito, della sanzione irrogata, secondo quanto risulta dai verbali, che danno ulteriormente conto del rifiuto del detenuto di sottoscrivere gli atti per ricevuta e di presenziare. AT, d'altro canto, ha potuto liberamente esercitare, a dispetto di quanto eccepito, il proprio diritto di difesa, producendo, personalmente o tramite i difensori, memorie scritte e rendendo dichiarazioni in udienza. Tanto basta, in difetto di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario, ad attestare la regolarità dell'iter seguito dall'amministrazione penitenziaria, che il ricorrente contesta in termini di tangibile ed insuperabile genericità. 4. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è, ancora, esente da vizi nella parte in cui spiega, con dovizia di analitiche e pertinenti argomentazioni, che le gravose sanzioni disciplinari irrogate ad LE AT in esito ai procedimenti de quibus agitur rispondono a canoni di adeguatezza e proporzionalità perché tengono conto della oggettiva consistenza delle violazioni, della loro protrazione 4 lungo un consistente torno di tempo, dell'insistente provocatorietà dell'atteggiamento serbato dal detenuto, propenso allo scherno ed alla mancanza di riguardo e diretto, in ultimo, alla creazione di generalizzati disordini. La legittimità, sotto questo aspetto, della decisione impugnata non è scalfita dal riferimento alle iniziative ulteriormente adottate dall'amministrazione e dall'autorità giudiziaria, che il Tribunale di sorveglianza ha indicato quale riscontro postumo del contegno tenuto da AT, già autonomamente e compiutamente apprezzato grazie alla descrizione delle condotte oggetto di accertamento in sede disciplinare. 5. Il Tribunale di sorveglianza ha, infine, correttamente disatteso la censura afferente al lasso temporale intercorso tra l'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflittegli, ovvero ad un profilo che non attiene alla legittimità dell'esercizio del potere disciplinare, oggetto esclusivo del reclamo previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354. Sul punto, peraltro, è pacifico che l'esecuzione è avvenuta in ossequio alle regole stabilite dal DAP con la Circolare del 6 maggio 2015, mentre il ricorrente invoca l'applicazione del principio secondo cui l'esecuzione delle sanzioni dovrebbe essere intervallata da un termine corrispondente a quello della sanzione precedentemente inflitta, che, lungi dall'essere stato affermato in termini assoluti, ha ispirato una specifica pronuncia (Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, AT, non massimata) che, come riconosciuto dalla successiva produzione giurisprudenziale, è priva di valenza generale in quanto ritagliata sulle peculiarità della singola vicenda (in questo senso, cfr. Sez. 7, n. 7998 del 15/12/2022, dep. 2023, AT, e Sez. 1, n. 421 del 18/10/2022, dep. 2023, entrambe non massimate). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40065 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da LE AT avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara, il 14 ottobre 2021, ha respinto i reclami presentati contro i provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti, il 9, il 16 e, quindi, il 23 marzo 2021, dal Consiglio di disciplina della locale Casa circondariale. 2. LE AT propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge con riferimento: - alla carenza di motivazione dei provvedimenti disciplinari, che si risolve nello stereotipato richiamo alle relazioni di servizio;
- all'omessa, preventiva e rituale comunicazione di data ed ora della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina;
- all'irrilevanza, in ottica disciplinare, di comportamenti, quali la c.d. «battitura», che si risolvono nella pacifica protesta per la violazione di suoi diritti e che, per giurisprudenza consolidata, non rientrano nel novero delle infrazioni disciplinari tipizzate;
- all'apodittica affermazione, peraltro non oggetto di contestazione, secondo cui egli avrebbe pronunziato, all'indirizzo degli operatori penitenziari, espressioni gratuitamente offensive ed oltraggiose, travalicanti l'esercizio del diritto di critica;
- alla proporzione tra i fatti accertati e la gravosa sanzione irrogatagli, giustificata anche con riferimento a vicende successive e mai compiutamente accertate in sede giudiziaria;
- all'omessa considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad inscenare le proteste, connesse all'inottemperanza, da parte della direzione della Casa circondariale di Novara, al provvedimento giurisdizionale che lo aveva autorizzato a stampare su carta il contenuto di taluni files digitali, contegno che aveva, peraltro, vulnerato, nel caso di specie, le sue prerogative difensive, nonché all'omessa fruizione di un numero di ore d'aria inferiore a quanto previsto;
- all'esecuzione delle sanzioni disciplinari consecutivamente e senza il rispetto dell'intervallo stabilito dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con ordinanza del 10 aprile 2014. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Con riferimento alla doglianza vedente sul difetto di motivazione, va rilevato come il Tribunale di sorveglianza abbia dato atto che il Consiglio di disciplina, dopo avere illustrato la condotta tenuta, nelle singole circostanze, dal detenuto, ne ha espressamente stimato la sussumibilità nella previsione dell'art. 77, comma 1, nn. 4) e 16), D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in ragione, specificamente, delle concrete modalità di esecuzione della «battitura» del cancello e dei muri, effettuata per più giorni consecutivi, per tre volte al dì, in orario sia mattutino che pomeridiano, accompagnata di fischi e protratta, in ciascuna occasione, per almeno dieci minuti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. (In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa)» (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione del canone ermeneutico testé richiamato, stimando che la durata e la frequenza della protesta ne precludano la qualificazione in chiave di pacifica protesta, volta a reclamare l'adempimento del diritto riconosciutogli in sede giurisdizionale ed impongano, piuttosto, di riconoscerne il carattere concretamente molesto nei confronti dell'intera comunità penitenziaria, concretamente testimoniato dalle lamentele 3 avanzate da molti detenuti, disturbati da una condotta fastidiosa che AT, per di più, ha posto in essere per motivi personali, estranei al resto della popolazione carceraria. Il provvedimento impugnato si palesa, ugualmente, coerente e completo — e, per questa ragione, tetragono alle generiche censure del ricorrente — nella parte in cui apprezza la rilevanza disciplinare del frequente e reiterato rifiuto, da parte di AT, di rientrare in cella al termine dell'ora d'aria accordatagli, contegno che, per le modalità esecutive prescelte (in taluni casi, invero, l'odierno ricorrente si è arrampicato sulle inferriate ed ha costretto gli agenti a ricondurlo di peso in cella, sotto la vigilanza del personale sanitario, così provocando ritardi e disservizi nella fruizione a turno dei cortili da parte dei detenuti e nell'espletamento di altre attività da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari, distolti dagli ordinari adempimenti), non può essere giustificato perché originato dall'incompleta esecuzione, in costanza di restrizione a Novara, della disposizione che gli assicurava due, anziché una, ore quotidiane all'aperto, né dalla resistenza frapposta dall'amministrazione penitenziaria all'esecuzione dell'ordinanza che lo autorizzava alla stampa cartacea di taluni documenti registrati su supporto digitale. 3. Il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, chiarito, sul piano procedurale, che la documentazione in atti dimostra che i procedimenti disciplinari promossi nei confronti di LE AT si sono svolti nel pieno rispetto delle previsioni di legge, essendosi provveduto sia alla contestazione degli addebiti che alla comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina, corredata dall'indicazione di giorno ed ora, nonché, all'esito, della sanzione irrogata, secondo quanto risulta dai verbali, che danno ulteriormente conto del rifiuto del detenuto di sottoscrivere gli atti per ricevuta e di presenziare. AT, d'altro canto, ha potuto liberamente esercitare, a dispetto di quanto eccepito, il proprio diritto di difesa, producendo, personalmente o tramite i difensori, memorie scritte e rendendo dichiarazioni in udienza. Tanto basta, in difetto di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario, ad attestare la regolarità dell'iter seguito dall'amministrazione penitenziaria, che il ricorrente contesta in termini di tangibile ed insuperabile genericità. 4. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è, ancora, esente da vizi nella parte in cui spiega, con dovizia di analitiche e pertinenti argomentazioni, che le gravose sanzioni disciplinari irrogate ad LE AT in esito ai procedimenti de quibus agitur rispondono a canoni di adeguatezza e proporzionalità perché tengono conto della oggettiva consistenza delle violazioni, della loro protrazione 4 lungo un consistente torno di tempo, dell'insistente provocatorietà dell'atteggiamento serbato dal detenuto, propenso allo scherno ed alla mancanza di riguardo e diretto, in ultimo, alla creazione di generalizzati disordini. La legittimità, sotto questo aspetto, della decisione impugnata non è scalfita dal riferimento alle iniziative ulteriormente adottate dall'amministrazione e dall'autorità giudiziaria, che il Tribunale di sorveglianza ha indicato quale riscontro postumo del contegno tenuto da AT, già autonomamente e compiutamente apprezzato grazie alla descrizione delle condotte oggetto di accertamento in sede disciplinare. 5. Il Tribunale di sorveglianza ha, infine, correttamente disatteso la censura afferente al lasso temporale intercorso tra l'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflittegli, ovvero ad un profilo che non attiene alla legittimità dell'esercizio del potere disciplinare, oggetto esclusivo del reclamo previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354. Sul punto, peraltro, è pacifico che l'esecuzione è avvenuta in ossequio alle regole stabilite dal DAP con la Circolare del 6 maggio 2015, mentre il ricorrente invoca l'applicazione del principio secondo cui l'esecuzione delle sanzioni dovrebbe essere intervallata da un termine corrispondente a quello della sanzione precedentemente inflitta, che, lungi dall'essere stato affermato in termini assoluti, ha ispirato una specifica pronuncia (Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, AT, non massimata) che, come riconosciuto dalla successiva produzione giurisprudenziale, è priva di valenza generale in quanto ritagliata sulle peculiarità della singola vicenda (in questo senso, cfr. Sez. 7, n. 7998 del 15/12/2022, dep. 2023, AT, e Sez. 1, n. 421 del 18/10/2022, dep. 2023, entrambe non massimate). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.