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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA ST nato il [...] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3091 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2022 15-34726/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal pubblico ministero con la requisitoria scritta trasmessa per via telematica, per la manifesta infondatezza e l'assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito dell'accertamento della penale responsabilità e della qualificazione circostanziale del fatto, non consentito nel giudizio di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal difensore della ricorrente (reiterative di quelle proposte con i motivi di gravame) "attaccano" il metodo seguito nella valutazione della prova, coerentemente scrutinata nel corpo della decisione impugnata, e vengono oggi riproposte al fine di sollecitare una nuova valutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova valorizzati nel merito. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 3, n. 38163 del 10/6/2022; Sez. 6, n. 17120, del 25/1/2022; Sez. 2, n. 16048, del 21/2/2016; Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese delle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito, nel confermare (fatta eccezione solo per la dosimetria della sanzione) la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera chiara logica e coerente, che posto e non contestato che la persona offesa denunziante ebbe una colluttazione con gli imputati, che per effetto di tale aggressione subì delle lesioni refertate e che denunziò anche la sottrazione di occhiali da sole e di una somma di denaro contante, la presenza attiva e confliggente della imputata sui luoghi teatro dei fatti, consente di affermare con certezza che fu proprio lei, come dichiarato dalla persona offesa ad appropriarsi dei valori sottratti in occasione della colluttazione. E' bene dunque rammentare che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito;
è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei 15-34726/2021 fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep, 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). La Corte territoriale, analizzando nuovamente il compendio probatorio già formatosi in primo grado, ha inteso ribadire che, a fronte della lucida descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa, non era possibile pervenire a conclusioni diverse sull'esito della valutazione processuale. Tale assunto spiega i suoi effetti, oltre che in tema di accertamento della responsabilità, anche per la qualificazione giuridica e circostanziale del fatto, trattandosi, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa riscontrata dalla refertazione clinica, di azione violenta verso la persona in occasione della quale furono, dalla ricorrente, sottratti valori alla stessa persona offesa, senza che questa avesse provocato l'animo degli aggressori o agito violentemente contro costoro. Del pari è a dirsi per la sanzione, calcolata dalla Corte di merito sui minimi edittali, con il massimo effetto diminuente attribuito alle attenuanti stimate prevalenti sulle aggravanti contestate, il che esclude anche l'interesse a ricorrere per censurarne l'apprezzamento. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni poste all'attenzione della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3091 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2022 15-34726/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal pubblico ministero con la requisitoria scritta trasmessa per via telematica, per la manifesta infondatezza e l'assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito dell'accertamento della penale responsabilità e della qualificazione circostanziale del fatto, non consentito nel giudizio di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal difensore della ricorrente (reiterative di quelle proposte con i motivi di gravame) "attaccano" il metodo seguito nella valutazione della prova, coerentemente scrutinata nel corpo della decisione impugnata, e vengono oggi riproposte al fine di sollecitare una nuova valutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova valorizzati nel merito. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 3, n. 38163 del 10/6/2022; Sez. 6, n. 17120, del 25/1/2022; Sez. 2, n. 16048, del 21/2/2016; Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese delle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito, nel confermare (fatta eccezione solo per la dosimetria della sanzione) la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera chiara logica e coerente, che posto e non contestato che la persona offesa denunziante ebbe una colluttazione con gli imputati, che per effetto di tale aggressione subì delle lesioni refertate e che denunziò anche la sottrazione di occhiali da sole e di una somma di denaro contante, la presenza attiva e confliggente della imputata sui luoghi teatro dei fatti, consente di affermare con certezza che fu proprio lei, come dichiarato dalla persona offesa ad appropriarsi dei valori sottratti in occasione della colluttazione. E' bene dunque rammentare che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito;
è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei 15-34726/2021 fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep, 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). La Corte territoriale, analizzando nuovamente il compendio probatorio già formatosi in primo grado, ha inteso ribadire che, a fronte della lucida descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa, non era possibile pervenire a conclusioni diverse sull'esito della valutazione processuale. Tale assunto spiega i suoi effetti, oltre che in tema di accertamento della responsabilità, anche per la qualificazione giuridica e circostanziale del fatto, trattandosi, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa riscontrata dalla refertazione clinica, di azione violenta verso la persona in occasione della quale furono, dalla ricorrente, sottratti valori alla stessa persona offesa, senza che questa avesse provocato l'animo degli aggressori o agito violentemente contro costoro. Del pari è a dirsi per la sanzione, calcolata dalla Corte di merito sui minimi edittali, con il massimo effetto diminuente attribuito alle attenuanti stimate prevalenti sulle aggravanti contestate, il che esclude anche l'interesse a ricorrere per censurarne l'apprezzamento. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni poste all'attenzione della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.