Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Il giudice di sorveglianza investito dal reclamo del condannato, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso la sanzione della misura dell'esclusione dalle attività comuni già scontata non può dichiarare l'inammissibilità della richiesta per carenza di interesse ma, qualora ritenga fondate le doglianze, deve revocarla ora per allora. (Fattispecie nella quale al condannato era stata applicata la sanzione per un periodo superiore al limite massimo di quindici giorni, previsto dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2012, n. 8501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8501 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 14/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3712
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 16644/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT SI N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 388/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA, del 06/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6.3.2012, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo interposto da TT LE, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis OP, avverso il provvedimento con cui l'amministrazione penitenziaria gli aveva applicato la sanzione dell'esclusione dall'attività comune per un periodo superiore a quindici giorni;
il Magistrato di Sorveglianza argomentava nel senso di condividere le doglianze del detenuto, atteso che il termine massimo della sanzione è di quindici giorni e non è consentito alla direzione del carcere l'applicazione non solo continuativa di sanzioni disciplinari in modo tale da eludere il termine massimo di ciascuna, ma anche l'applicazione a distanza ravvicinata, poiché tale modus operandi si colloca in contrasto con il principio costituzionale che vieta trattamenti contrari al senso di umanità. Cionondimeno, poiché la violazione aveva riguardo ad un periodo ormai trascorso, riteneva che non sussistesse più l'interesse a ricorrere.
Di qui la decisione di non luogo a provvedere.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto personalmente, per dedurre violazione degli artt. 35 e 64 OP, nonché illogicità della motivazione: in particolare, si duole l'interessato che il magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto la sopravvenuta carenza di interesse, laddove la doglianza non poteva che essere avanzata una volta configuratasi la violazione delle norme di legge;
il ricorrente dichiara di condividere il tenore del provvedimento, ma non la sua conclusione sulla ritenuta mancanza di interesse.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, ricorrendo l'interesse a ricorrere del prevenuto, anche se i provvedimenti di applicazione delle sanzioni abbiano perso efficacia nelle more del provvedimento.
4. È stata depositata memoria con cui la difesa dell'istante ha chiesto l'accoglimento del ricorso, attesa la permanenza dell'interesse a vedere accertata la lesione di diritti, anche una volta che la sanzione illegittimamente inflitta abbia esaurito i suoi effetti afflittivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È principio affermato da questa Corte quello secondo cui una dichiarazione di inammissibilità del ricorso o di non luogo a provvedere sul reclamo per carenza di interesse, come avvenuto nel caso di specie, si traduce in una violazione del diritto del detenuto ad un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della misura disciplinare (Sez. 5, 21.9.2004, n. 43113): è infatti indiscusso, come rilevato dallo stesso magistrato di Sorveglianza, che la misura dell'esclusione dalle attività comuni è sottoposta al limite temporale di quindici giorni ed al controllo sanitario e che non è consentita l'applicazione continuata di detto tipo di sanzione, anche con soluzioni di continuità minime, come quella di un giorno, poiché così operando si verrebbe a configurare un'aperta violazione del principio costituzionale che vieta trattamenti contrari al senso di umanità. Pertanto il giudice a quo doveva non solo ritenere fondate le doglianze avanzate dall'Attanasio, come in effetti fece, ma accogliere il reclamo, revocando la misura ora per allora, poiché solo così operando avrebbe reso effettivo l'assolvimento dell'obbligo di controllo giurisdizionale sulla legittimità delle misure adottate di cui era stato investito e avrebbe messo una seria ipoteca su eventuali successivi provvedimenti disposti ex novo dall'amministrazione.
L'ordinanza impugnata, così come richiesto dal Procuratore Generale, deve essere annullata, con rinvio per nuove esame al magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013