Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. in carenza della richiesta presentata, con riferimento ai fatti presi in considerazione, dall'organo titolare del potere d'accusa. (Fattispecie relativa ad un'archiviazione disposta all'esito dell'opposizione ex art. 410 cod.proc.pen., in ordine ad una fattispecie criminosa diversa da quella che aveva costituito oggetto della richiesta del P.M. e per la quale quest'ultimo non aveva ancora espletato alcuna attività d'indagine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2007, n. 35783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35783 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1384
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 025731/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ZO, N. IL 05/07/1962 PERSONA OFFESA;
nel procedimento
contro
:
PA TI, N. IL 07/11/1962;
avverso ORDINANZA del 13/03/2006 G.I.P. TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
FATTO E DIRITTO
Il Gip del Tribunale di S. Maria C.V., con ordinanza 13/3/2006, dopo avere evidenziato di non potere condividere la richiesta di archiviazione - per ne bis in idem - formulata dal P.M. in relazione al procedimento penale a carico di PP IL, indagata per il delitto di cui all'art. 388 c.p., disponeva comunque l'archiviazione, non ravvisando nel merito gli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato o di quello di cui all'art. 572 c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, IO NZ, persona offesa, e ha dedotto la violazione della legge penale (art. 409 c.p.p.), l'abnormità del provvedimento e il difetto di motivazione, avendo il Gip disposto l'archiviazione "sulla base di motivi totalmente e tipologicamente diversi da quelli proposti alla sua attenzione e... per un reato con riferimento al quale non era stata formulata alcun tipo di richiesta di archiviazione da parte del P.M.".
Il ricorso è fondato.
Nel sistema normativo del nuovo processo penale, di tipo accusatorio, il Gip può conoscere dei fatti penali unicamente nei limiti dell'investitura ricevuta dal P.M. e, conseguentemente, non può archiviare una notitia criminis in ordine alla quale il P.M. non ha assunto alcuna determinazione.
L'ordinanza di archiviazione, pur adottata all'esito del rito camerale a seguito di opposizione ex art. 410 c.p.p., ma in carenza della richiesta presentata, con riferimento ai fatti presi in considerazione, dall'organo titolare del potere d'accusa, è provvedimento abnorme, perché non inquadrarle nel sistema processuale vigente.
È quanto si è verificato nel caso in esame.
La richiesta di archiviazione, infatti, era riferita al solo delitto di cui all'art. 388 c.p. ed era giustificata, con richiamo al principio del ne bis in idem, dal fatto che per tale illecito era già stata esercitata l'azione penale nell'ambito del procedimento n. 3752/04 R.G.N.R., avente ad oggetto condotte anteriori al 5/8/2004. Di tale richiesta veniva dato avviso alla persona offesa, la quale presentava opposizione, articolando la propria difesa entro il perimetro tracciato dell'organo d'accusa e per contrastarne l'assunto.
Il Gip ha disposto l'archiviazione non per la dedotta preclusione del ne bis in idem, ma per motivi di merito, analizzando le condotte della indagata successive al 22/9/2004 ed estendendo, d'ufficio, la propria valutazione anche alla fattispecie criminosa di cui all'art.572 c.p., non oggetto della richiesta del P.M., per concludere che non v'era prova di responsabilità penale e che sarebbe stato comunque "difficile" acquisirla.
Il Gip, in sostanza, ha archiviato il procedimento, pur in assenza di qualunque attività d'indagine espletata dal P.M., che aveva ritenuto di sollecitare l'archiviazione in base al preliminare rilievo della operatività della preclusione innanzi citata.
Nella specie, per come la procedura si è articolata, si è verificata, inoltre, una sostanziale violazione del contraddittorio ai danni della persona offesa. Questa, infatti, con l'opposizione, ha contrastato una richiesta di archiviazione giustificata da soli motivi processuali e non è stata posta, quindi, in grado di fare valere le proprie ragioni sul merito delle accuse mosse all'indagata, merito, invece, che il Gip ha preso in considerazione per escluderne la rilevanza penale, nonostante il mancato espletamento di qualunque attività d'indagine.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio. Poiché sembra che i fatti oggetto del presente procedimento non coincidono con quelli di cui all'altro procedimento n. 3752/04 a carico di PP IL, gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per le sue ulteriori determinazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007