Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BNC ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Roma, in persona del Dott. Luciano Conti, Responsabile Direzione Assicurativa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, difesa dall'avvocato VINCENZO TAFURI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC D'SC NI, CENTRO CARROZZERIA DI GUIDA & CIANCIO di DI GUIDA GIACINTA S.N.C., FARRO LUIGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 967/00 del Giudice di pace di POZZUOLI, emessa il 28/04/00, depositata il 13/06/00; R. G. 2211/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato VINCENZO TAFURI;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT D'CO Domenico, con citazione 14 e 25.2.1999, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Pozzuoli, la s.n.c. Centro Carrozzeria Di Guida e Ciancio e la Banca Nazionale delle Comunicazioni, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno a lui derivato dall'incidente stradale verificatosi in data 21.2.1998 in Monte di Procida. Assumeva che, essendo alla guida della sua vettura Alfa 155, era stato investito dalla IA MA tg. PV 847717, di proprietà del Centro Carrozzeria ed assicurata presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni. Si costituiva soltanto la Banca, che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo la carenza di legittimazione passiva sostanziale per inesistenza della garanzia assicurativa. Il Giudice di pace, con sentenza 13. 6. 2000, ritenuto che l'eccezione proposta dalla Banca risultasse superata dall'esito della prova testimoniale, dichiarava la responsabilità esclusiva del conducente della IA MA nella produzione dell'evento dannoso e condannava i convenuti, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di lire 1.200.000 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla refusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione la Banca Nazionale delle Comunicazioni con unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La banca ricorrente lamenta la violazione degli artt. 18 e 23 legge n. 990/1969, sull'assunto secondo cui lo TT non provò, ne'
poteva provare, che al momento dell'incidente la vettura IA MA fosse di proprietà del Centro Carrozzeria Di Guida e Ciancio, giacché essa apparteneva invece a tale SO EN e solo dopo l'incidente, in data 5.3.98, fu acquistata dal Centro. Osserva quindi che risulta violata la norma dell'art. 23 citato, non avendo l'attore convenuto in giudizio colui che, al momento del sinistro, era proprietario della IA. Rileva che sotto tale profilo la sentenza del giudice di pace, ancorché pronunciata ex art. 113, secondo comma c.p.c., è censurabile in sede di legittimità risultando violata una norma di carattere processuale. La censura non merita accoglimento. L'esame in ordine alla regolarità del contraddittorio, in relazione alla ipotesi di litisconsorzio necessario prevista dal citato art. 23, presuppone necessariamente una indagine in punto di fatto volta ad accertare se, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, il proprietario della IA fosse il SO anziché il Centro. Risulta pertanto evidente che la censura, pur presentata come attinente a norma processuale, involge in realtà la valutazione del giudice a quo su un elemento di merito della decisione, che si pone quale presupposto necessario per l'esame della regolarità del contraddittorio, e che non è censurabile in questa sede per i limiti del giudizio di Cassazione.
Il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004