Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di omessa indicazione all'ufficiale giudiziario dei beni utilmente pignorabili, di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il debitore non è tenuto a dichiarare tutti i beni che compongono il suo patrimonio, essendo sufficiente l'indicazione di beni di facile vendibilità e di valore non inferiore all'importo del credito precettato, aumentato della metà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello con la quale era stato condannato il debitore che, pur avendo indicato un'autovettura di valore ampiamente superiore alla somma in precetto, non aveva dichiarato tutti i restanti beni, mobiliari ed immobiliari, di cui era proprietario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2017, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
02021-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA - Presidente DEL 17/10/2017 VINCENZO ROTUNDO Sent. n. sez. ANDREA TRONCI 1363/2017 -Rel. Consigliere PIERLUIGI DI EF REGISTRO GENERALE EMILIA ANNA GIORDANO N.10856/2016 ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ EF nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/02/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI EF Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AGNELLO ROSSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di VR AN si è proceduto per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. per avere questi, nell'ambito della procedura esecutiva promossa da VR IO, richiesto dall' ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492, comma 4, cod. proc. civ. di indicare le cose o i crediti pignorabili, reso false dichiarazioni in merito alle cose o ai crediti pignorabili. In particolare ometteva di indicare la disponibilità di beni mobili (autocarro tg. UD 730913 e autovettura tg. VE 727153) ed immobili (due terreni siti nel comune di Latisana foglio 31 nr. 25-220).
1.1 Per tale fatto: il tribunale di Udine, sezione di Palmanova, il 20 aprile 2012, in sede di giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documenti, assolveva l'imputato. - La corte di appello di Trieste, con sentenza del 5 febbraio 2015, in accoglimento dell'appello del procuratore generale, lo condannava sulla scorta di 1 una diversa valutazione giuridica delle medesime circostanze di fatto, non controverse. Questa la vicenda concreta:
2. VR IO il 19 aprile 2010 aveva notificato all'imputato un atto di precetto per circa € 4300. Aveva poi chiesto di procedere a pignoramento mobiliare. In occasione del sopralluogo dell'ufficiale giudiziario presso la residenza, questi aveva invitato il debitore a indicare i beni di sua proprietà pignorabili. Il ricorrente aveva quindi dichiarato di essere proprietario della vettura di marca BMW CT748TA e di una quota di 1/6 di un terreno sito in Concordia Sagittaria. Tale dichiarazione era resa a verbale il 5 giugno 2010, per cui l'ufficiale in pari data aveva proceduto al pignoramento della vettura stessa per un valore di 10.000 euro;
in data 11 giugno 2011 l'avvocato del creditore aveva chiesto che si procedesse a vendita della autovettura pignorata. Tale vendita era stata sospesa in quanto il creditore aveva presentato opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. 2.1 Il 30 giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla rituale richiesta del creditore, comunicava che VR AN era proprietario di due terreni siti nel Comune di Latisana, di un autocarro targato UD 730913 e di una autovettura targata VE 727153. Il creditore, allora, presentava querela per il reato di cui all'art. 388, comma 6, cod. pen. per non avere il debitore indicato tali beni all'ufficiale giudiziario.
2.2 Citato quindi a giudizio l'imputato, il tribunale lo aveva assolto ritenendo che la indicazione dell'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., facendo riferimento ai "beni utilmente pignorabili", renda non rilevante una dichiarazione di per sé incompleta quando non sia in grado di influire negativamente sulla procedura esecutiva, come nel caso di specie in cui il bene indicato era stato ritenuto di valore superiore a quello del credito vantato dal debitore.
2.3 La corte di appello, premesso che era stata acquisita la nuova circostanza di fatto dell'essere stato denunciato il furto della autovettura pignorata venendo così dichiarato estinta la procedura esecutiva per la sottrazione dell'unico bene pignorato, riteneva che la interpretazione data dal primo giudice della norma in questione fosse erronea. La indicazione dei beni "utilmente pignorabili" va intesa nel senso che per legge l'obbligo di dichiarazione è escluso solo per quei beni che sono in tutto od in parte non pignorabili.
3. VR AN ricorre contro tale decisione.
3.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 388 cod. pen. in collegamento con l'articolo 492 cod. proc. civ. . ة 2 L'obbligo non riguarda la indicazione di qualsiasi bene in proprietà del debitore ma di quei beni che possono risultare utili ai fini della esecuzione da parte del creditore e, comunque, sufficienti a soddisfare il credito. In caso contrario, la legge processuale civile non avrebbe parlato di indicazione di beni "utilmente pignorabili" ma solo di quelli pignorabili. Comunque, non si potrebbe ritenere un obbligo di indicare ogni e qualsiasi bene, anche minimo, passibile di pignoramento. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente avesse indicato prontamente la disponibilità di una vettura, effettivamente pignorata per un valore indicato dall'ufficiale giudiziario in euro 10000, ed un terreno, non risultando dichiarati due veicoli assai datati e di infimo valore ed un terreno di valore minimo.
3.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato. L'avvenuta dichiarazione da parte del ricorrente in ordine a beni di maggior valore, tra cui la vettura poi effettivamente pignorata, avrebbe dovuto far escludere la volontà di rendere una dichiarazione falsa. Non è significativo in senso contrario la circostanza valorizzata dalla corte di appello di esser stata rubata l'autovettura pignorata. La parte civile ha presentato memoria deducendo: È corretta la interpretazione data dalla Corte di Appello;
rileva che, peraltro, non è neanche vera la affermazione quanto ad essere i beni di scarso valore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato essendo erronea l'interpretazione data dalla Corte di merito all'art. 388, comma 6, cod. pen. .
1.1 Secondo tale disposizione la sanzione penale si applica al debitore ... che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione". La norma per la quale l'art. 388, comma 5, cod. pen. fissa la sanzione è quella di cui all'art. 492, comma quarto, cod. proc. civ. ("forma del pignoramento") che, appunto, prevede che l'ufficiale giudiziario possa dare la prescrizione in questione al debitore: "quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili...".
2. La questione che qui si pone riguarda la estensione dell'ambito degli altri beni "utilmente pignorabili".
2.1 Invero lo stesso testo della disposizione del codice di procedura civile risolve il problema sul piano testuale, in quanto la norma non richiede che il ん debitore indichi tutto il suo patrimonio utilmente pignorabile, come ha sostenuto 3 l'accusa e la Corte di Appello. L'ufficiale chiede che il debitore indichi "ulteriori" beni utilmente pignorabili al fine del pignoramento cui procede, quindi, con la soddisfazione di tale esigenza, il debitore (come nel caso in esame) ottempera all'ordine.
2.2 Poiché, però, il dubbio interpretativo in questa sede penale si è posto, si deve chiarire l'ambito dei beni "utilmente pignorabili". Per determinarlo, si deve tenere conto del comma seguente dell'art. 492 cod. proc. civ., in particolare per la previsione che, una volta redatto il processo verbale della dichiarazione del debitore, i beni indicati, se beni mobili, sono di per sé considerati pignorati ("se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale...") senza, si badi per quanto si dirà dopo, alcun limite: il riferimento testuale è a tutti i beni indicati dal debitore. Lo stesso vale anche per i crediti verso terzi (tra cui la liquidità dei conti bancari), il pignoramento è perfezionato con la sola dichiarazione. L'estensione del pignoramento, però, è misurato sul credito per cui si agisce e non si estende certamente all'intero patrimonio del debitore: nella materia dell'espropriazione mobiliare, l'art. 517 cod. proc. civ. prevede che l'u.g. scelga i beni di più facile e pronta liquidazione, per un “presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà". La stessa misura, ex art, 546 cod. proc. civ., è prevista per il pignoramento presso terzi.
2.3 La disposizione dell'art. 492, quarto comma, cod. proc. civ., quindi, viene in questione quando l'ufficiale giudiziario non abbia trovato beni sufficienti per l'importo di credito e spese, prudenzialmente aumentato della metà, obbligando il debitore ad indicare dei beni, se ne ha.
3. E' allora evidente che la indicazione dei beni "utilmente pignorabili" è funzionale ad ottenere un compendio pignorato che raggiunga il detto valore e non di più.. Inoltre, proprio perchè, quanto ai beni mobili, sono pignorati automaticamente tutti quelli dichiarati, senza alcuna previsione espressa di selezione da parte dell'ufficiale giudiziario, non si può pensare che in questo caso l'intero patrimonio mobiliare del debitore venga automaticamente pignorato senza rapporto con il valore del precetto. O possa essere pignorata l'intera disponibilità finanziaria presso gli istituti di credito. E' invece proprio il limite della somma del precetto che comporta che l'ufficiale giudiziario debba comunque limitare i beni da pignorare, come del resto ha fatto nel caso di specie (limitò il pignoramento all'autovettura e non lo estese alla quota di terreno pur dichiarata dal debitore esecutato). 4 3.1 Le disposizioni citate, quindi, dimostrano che la finalità della norma che impone la dichiarazione è arrivare al pignoramento dei beni di valore adeguato all'importo del credito e "facilmente vendibili". In conseguenza, non si può non ritenere che l'obbligo di dichiarazione penalmente sanzionato consista nella indicazione di beni che siano tra quelli di più semplice realizzo e sino al raggiungimento del valore del credito precettato aumentato come sopra.
3.2 In definitiva, nel caso di specie il debitore aveva indicato un bene di € 10.000 di facile vendibilità a fronte di un precetto di € 4000. Del tutto irrilevante che non avesse indicato altri beni. Peraltro, proprio gli altri beni, quanto ai beni mobili registrati, risultavano assai vetusti e di evidente scarsissimo valore e difficile vendibilità (al di fuori, quindi, dell""utilmente").
4. Ulteriori argomenti confermano la correttezza di tale conclusione, soprattutto per la palese assurdità della diversa interpretazione: È testualmente escluso che l'espressione "utilmente pignorabili" sia riferito a qualcosa di diverso dai beni pignorabili;
del resto, a parte la terminologia, non vi era ragione per la norma di specificare che la dichiarazione non deve riguardare i beni già definiti dalla legge "impignorabili". Sanzionare la condotta di omessa indicazione di beni ulteriori quando lo scopo è stato ampiamente raggiunto, come nel caso di specie, significa offrire una sanzione penale a tutela del desiderio di "punire" il debitore inadempiente. Basti pensare che se un debitore, pur avendone disponibilità, per le sue private ragioni non vuole pagare spontaneamente un credito di 5000 Euro, non vi è comunque ragione per la quale, dopo avere indicato un conto corrente ove sia presente la somma liquida, debba indicare anche altri conti correnti, titoli etc. per vederseli pignorati. Quale ipotesi concreta, si veda proprio il caso in esame: dalla esposizione dei fatti, risulta che la querela è stata presentata al di fuori di qualsiasi situazione di insoddisfazione del credito;
infatti, al momento della querela, era stato già pignorato il citato bene, di valore oltre che doppio rispetto al credito. La norma penale è stata evidentemente invocata per un "uso alternativo" rispetto alla sua funzione di tutela del creditore.
4.1 Innegabile, quindi, che vi sia un tale limite (che, invero, è testuale) altrimenti la disposizione sarebbe del tutto irragionevole. Un obbligo di dichiarazione più ampio, quale quello ritenuto dalla Corte di Appello, finirebbe per non avere alcuna funzione se non sanzionare una pretesa mera disobbedienza.
5. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: 4 5 "l'art. 388, comma 6, cod. pen. sanziona l'inottemperanza del debitore all'ordine impartitogli dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 492, comma quarto, cod. proc. civ. di indicare "ulteriori beni utilmente pignorabili", ambito che ricomprende i beni che, tra quelli in disponibilità del debitore, appaiano di facile vendibilità e sino ad un controvalore non inferiore all'importo del credito precettato, aumentato, come per legge, della metà".
6. In definitiva: collegato alla mancata "utile" l'obbligo penalmente sanzionato è dichiarazione. Nel caso di specie (a prescindere dalla suggestione del successivo furto - della autovettura pignorata) il debitore aveva indicato un bene di valore e liquidabilità più che adeguata e non ha potuto o voluto indicarne di ulteriori in assenza di qualsiasi necessità. Ne consegue che il fatto non sussiste e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2017 Il Consigliere estensore il Presidente Vincenzo Rotundo Vincenzo Rotundo Pierluigi Di AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN 2018 PAZIONARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito 6