Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2017, n. 2021
CASS
Sentenza 17 ottobre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di omessa indicazione all'ufficiale giudiziario dei beni utilmente pignorabili, di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il debitore non è tenuto a dichiarare tutti i beni che compongono il suo patrimonio, essendo sufficiente l'indicazione di beni di facile vendibilità e di valore non inferiore all'importo del credito precettato, aumentato della metà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello con la quale era stato condannato il debitore che, pur avendo indicato un'autovettura di valore ampiamente superiore alla somma in precetto, non aveva dichiarato tutti i restanti beni, mobiliari ed immobiliari, di cui era proprietario).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2017, n. 2021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2021
    Data del deposito : 17 ottobre 2017

    Testo completo