CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17986 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE VA nato a [...] 11 10/09/1975 avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MAFFI GIAMPIERO, in difesa di BE VA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di Brescia, adito ex art. 324 cod. proc. pen., con provvedimento in data 13 settembre 2022, rigettava parzialmente il ricorso proposto da VA ER confermando il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia in data 06/08/2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 8 d.lgs. n. 74/2000 (capo 3 dell'incolpazione provvisoria) e 648 bis cod. pen. (capo 19), annullando la misura in relazione al capo 22) (art. 512-bis cod. pen.), con conseguente restituzione dell'autovettura in giudiziale sequestro. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17986 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 07/02/2023 Il Tribunale, nel rigettare le censure proposte con riferimento ai suddetti capi 3) e 19), ricostruiva la genesi delle indagini ed il contenuto delle contestazioni aventi ad oggetto un articolato meccanismo fraudolento di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ad opera della DSS Impianti s.r.l.s. (società riferibile al fratello AR ER, con cui il ricorrente collaborava) nei confronti di varie imprese per l'ammontare complessivo di euro 4.794.953,94, oltre IVA pari ad euro 37.063,00. I giudici di merito richiamavano l'attività di verifica da parte della Guardia di Finanza basata sull' analisi documentale e su numerose intercettazioni che avevano consentito di individuare il ruolo avuto dall' odierno indagato il quale, unitamente al fratello, aveva provveduto a prelevare in contanti le somme versate dalle società beneficiarie del sistema delle false fatturazioni ovvero a versarle presso conti esteri. Ritenevano, pertanto, legittimo il sequestro per equivalente nei confronti del predetto in relazione al reato di cui al capo 3) sino alla concorrenza di euro 221,990,66 pari al 50% della percentuale del 9% sull' ammontare degli importi relativi alla fatturazione per operazioni inesistenti, quale prezzo del reato per come emerso dalla attività captativa nonché il sequestro per equivalente in relazione al reato di cui al capo 19) sino alla concorrenza di euro 104.000,00, avendo accertato che l' indagato aveva incamerato, sul proprio conto corrente, la somma pari a tale importo in forza di accrediti provenienti dal conto corrente del fratello AR ER ove erano stati incassati i bonifici delle società che aveva beneficiato del detto meccanismo fraudolento. 2. Contro il suindicato provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, l'indagato il quale formula i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità e travisamento del compendio indiziario in ordine alla ritenuta correttezza della determinazione del prezzo del reato di cui al capo 3). Assume che il Tribunale aveva applicato una misura cautelare reale per un importo totalmente privo di alcuna giustificazione logico-razionale, recependo un calcolo del tutto ingiustificato ed approssimativo indicato dalla Guardia di Finanza nella propria relazione e fatto proprio dal G.I.P. in sede di emissione della misura cautelare. Rileva, ancora, che i giudici del riesame avevano applicato la percentuale del 9% - quale media percentuale - sebbene la Guardia di Finanza aveva evidenziato nella propria relazione che il prezzo del reato era compreso fra il 6% ed il 10% sul fatturato, sicchè la media era pari ad euro 386.561,43; in ogni caso dal percentuale del 9% era pari ad euro 434.881,61 e, quindi, inferiore al quantum indicato dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge nonchè travisamento del compendio indiziario in ordine alla ritenuta correttezza della determinazione del prezzo del reato di cui al capo 19). 2 Assume che, secondo quanto emerso dal compendio indiziario, il ricorrente non partecipava minimamente alla definizione delle percentuali che dovevano essere trattenute in sede di restituzione delle somme prelevate dalle società annotatrici e che lo stesso non aveva mai avuto la disponibilità di tali somme, nemmeno nella misura del 50% di quanto spettante . al fratello, come ritenuto dai giudici di merito. Rileva, quindi, che del tutto erronee ed illogiche erano le considerazioni del Tribunale il quale si era basato sulla imputazione di cui al capo di incolpazione, senza considerare che l'indagato non aveva mai avuto la disponibilità di tali somme, come allegato e comprovato tramite il deposito di documentazione attestante la propria situazione economico-patrimoniale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge nonchè travisamento del compendio indiziario e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto che il profitto del reato di cui al capo 19), corrispondeva alle somme bonificate sul conto corrente postale dell'indagato. Rileva che il Tribunale non aveva valutato che il ricorrente non aveva beneficiato di tale somma ma l'aveva restituita integralmente al fratello AR ER come desumibile, anche, dalle condizioni reddituali e patrimoniali dello stesso dimostrate in atti. Richiama, in tal senso, i principi fissati dalla giurisprudenza di legittima per cui il sequestro preventivo a carico del riciclatore deve essere annullato allorquando manca la prova che lo stesso abbia mai avuto la disponibilità del profitto del reato di riciclaggio. Con il quarto motivo deduce travisamento del compendio indiziario nonchè manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito aveva ritenuto sussistente il periculum in mora. Evidenzia che difettava il requisito dell' attualità, risalendo la richiesta del P.M. a ben due anni prima, che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che, come comprovato,. il ricorrente non aveva mai avuto la disponibilità di proventi illeciti e che, del tutto illogicamente, il Tribunale aveva basato la sussistenza della capacità dissimulatoria in ragione della intestazione del veicolo della compagna, laddove in relazione a tale condotta di intestazione fittizia aveva escluso il fumus della fattispecie delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Prima di procedere all' esame dei singoli motivi si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. 2.1. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di riesame in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 324 cod. proc. pen., può essere avanzata solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o 3 "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. VE e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. ZI in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Occorre rilevare al riguardo che la manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'ad 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge;
l'art. 292, comma 2, lett. c) e c -bis), e comma 2 - ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; cfr., successivamente, Sez. 6, n. 4 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921). 3. Osserva il Collegio che, esaminati i motivi di impugnazione dei menzionati sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, tutte le censure appaiono proposte per motivi non consentiti o, comunque, sono da ritenere manifestamente infondate. 3.1. Va premesso che giudici del riesame hanno messo in evidenza gli elementi utili a rivelare il quadro indiziario ed a legittimare il provvedimento ablativo tratti dalle verifiche fiscali della Guardia di Finanza, dalle acquisizioni documentali anche in sede di perquisizioni nonché dal materiale captativo richiamato evidenziando che era emerso un articolato meccanismo fraudolento di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ad opera della DSS Impianti s.r.l.s. (società riferibile al fratello AR ER, con cui il ricorrente collaborava) nei confronti di varie imprese per l'ammontare complessivo di euro 4.794.953,94, oltre IVA pari ad euro 37.063,00, computando le somme retrocesse in misura percentuale del 9%. Occorre rilevare che la deduzione secondo cui la Guardia di Finanza avrebbe evidenziato nella propria relazione che il prezzo del reato era compreso fra il 6% ed il 10% sul fatturato, costituisce una mera deduzione indimostrata, non essendo stata allegata tale relazione in violazione del c.d. principio di autosufficienza. Sotto altro profilo che osservarsi che ove i giudici di merito fossero incorsi in un mero errore di calcolo in ragione del fatto che il quantum effettivo ammonterebbe ad euro 434.981,32 e non ad euro 443.981,32 (come indicato) la relativa questione in questa sede, comunque, non rileva e potrebbe, in ogni caso, essere risolta in fase esecutiva. 3.2. Anche il secondo ed il terzo motivo relativi al profitto del reato di cui al capo 19) non colgono nel segno. Muovendo dai principi richiamati al §.2.1., non potendosi parlare di una motivazione del tutto carente ovvero contraria a principi di diritto in quanto meramente apparente, allo stato degli atti, la decisione impugnata quanto alla individuazione del profitto relativo al reato di cui al capo 19) non si presta ad alcuna censura, con la ulteriore precisazione che l' eccezione viene formulata in modo del tutto generico ed aspecifico (in quanto il ricorrente non individua da quali parti dell' ordinanza de qua sia dato evincere il vizio lamentato) e che, comunque, emerge chiaramente, dal complessivo tenore del provvedimento impugnato, che il Tribunale del riesame 5 Il Consi•li- - Estensore ha richiamato gli argomenti della ordinanza genetica e li ha rivalutati e vagliati, prendendo specifica posizione sulle censure formulate dall' indagato il quale, comunque, risulta avere avuto la disponibilità delle somme in questione, a prescindere dai rapporti interni con il fratello mentre la prospettazione secondo lo stesso non avrebbe avuto alcuna disponibilità dei proventi in ragione del trasferimento al fratello è una mera allegazione che non inficia in alcun modo il ragionamento dei giudici di merito. Tanto basta per ritenere la manifesta infondatezza delle censure dedotte con detti motivi in quanto nessuna delle argomentazioni prospettate dall' impugnante comprova una violazione di legge, basandosi le stesse, in realtà, o su pretesi travisamenti o su letture alternative dei fatti e costituendo, quindi, deduzioni non compatibili con il vizio di violazione di legge, l' unico deducibile in questa sede. 3.3. Pure l'ultimo motivo è manifestamente inJondato. I giudici del riesame, nel ritenere integrato il requisito del periculum in mora, hanno tenuto in debita considerazione la "dimestichezza e sistematicità" ad opera del ricorrente nel dirottare all' estero i proventi illecitamente incamerati, richiamando il contenuto delle captazioni ambientali. In tale contestato l'asserito erroneo richiamo ad elementi di fatto in relazione ai quali era stata esclusa la gravità indiziaria, non vale ad inficiare la motivazione che rimane effettiva ed adeguata. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il Presid nte
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MAFFI GIAMPIERO, in difesa di BE VA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di Brescia, adito ex art. 324 cod. proc. pen., con provvedimento in data 13 settembre 2022, rigettava parzialmente il ricorso proposto da VA ER confermando il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia in data 06/08/2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 8 d.lgs. n. 74/2000 (capo 3 dell'incolpazione provvisoria) e 648 bis cod. pen. (capo 19), annullando la misura in relazione al capo 22) (art. 512-bis cod. pen.), con conseguente restituzione dell'autovettura in giudiziale sequestro. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17986 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 07/02/2023 Il Tribunale, nel rigettare le censure proposte con riferimento ai suddetti capi 3) e 19), ricostruiva la genesi delle indagini ed il contenuto delle contestazioni aventi ad oggetto un articolato meccanismo fraudolento di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ad opera della DSS Impianti s.r.l.s. (società riferibile al fratello AR ER, con cui il ricorrente collaborava) nei confronti di varie imprese per l'ammontare complessivo di euro 4.794.953,94, oltre IVA pari ad euro 37.063,00. I giudici di merito richiamavano l'attività di verifica da parte della Guardia di Finanza basata sull' analisi documentale e su numerose intercettazioni che avevano consentito di individuare il ruolo avuto dall' odierno indagato il quale, unitamente al fratello, aveva provveduto a prelevare in contanti le somme versate dalle società beneficiarie del sistema delle false fatturazioni ovvero a versarle presso conti esteri. Ritenevano, pertanto, legittimo il sequestro per equivalente nei confronti del predetto in relazione al reato di cui al capo 3) sino alla concorrenza di euro 221,990,66 pari al 50% della percentuale del 9% sull' ammontare degli importi relativi alla fatturazione per operazioni inesistenti, quale prezzo del reato per come emerso dalla attività captativa nonché il sequestro per equivalente in relazione al reato di cui al capo 19) sino alla concorrenza di euro 104.000,00, avendo accertato che l' indagato aveva incamerato, sul proprio conto corrente, la somma pari a tale importo in forza di accrediti provenienti dal conto corrente del fratello AR ER ove erano stati incassati i bonifici delle società che aveva beneficiato del detto meccanismo fraudolento. 2. Contro il suindicato provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, l'indagato il quale formula i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità e travisamento del compendio indiziario in ordine alla ritenuta correttezza della determinazione del prezzo del reato di cui al capo 3). Assume che il Tribunale aveva applicato una misura cautelare reale per un importo totalmente privo di alcuna giustificazione logico-razionale, recependo un calcolo del tutto ingiustificato ed approssimativo indicato dalla Guardia di Finanza nella propria relazione e fatto proprio dal G.I.P. in sede di emissione della misura cautelare. Rileva, ancora, che i giudici del riesame avevano applicato la percentuale del 9% - quale media percentuale - sebbene la Guardia di Finanza aveva evidenziato nella propria relazione che il prezzo del reato era compreso fra il 6% ed il 10% sul fatturato, sicchè la media era pari ad euro 386.561,43; in ogni caso dal percentuale del 9% era pari ad euro 434.881,61 e, quindi, inferiore al quantum indicato dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge nonchè travisamento del compendio indiziario in ordine alla ritenuta correttezza della determinazione del prezzo del reato di cui al capo 19). 2 Assume che, secondo quanto emerso dal compendio indiziario, il ricorrente non partecipava minimamente alla definizione delle percentuali che dovevano essere trattenute in sede di restituzione delle somme prelevate dalle società annotatrici e che lo stesso non aveva mai avuto la disponibilità di tali somme, nemmeno nella misura del 50% di quanto spettante . al fratello, come ritenuto dai giudici di merito. Rileva, quindi, che del tutto erronee ed illogiche erano le considerazioni del Tribunale il quale si era basato sulla imputazione di cui al capo di incolpazione, senza considerare che l'indagato non aveva mai avuto la disponibilità di tali somme, come allegato e comprovato tramite il deposito di documentazione attestante la propria situazione economico-patrimoniale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge nonchè travisamento del compendio indiziario e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto che il profitto del reato di cui al capo 19), corrispondeva alle somme bonificate sul conto corrente postale dell'indagato. Rileva che il Tribunale non aveva valutato che il ricorrente non aveva beneficiato di tale somma ma l'aveva restituita integralmente al fratello AR ER come desumibile, anche, dalle condizioni reddituali e patrimoniali dello stesso dimostrate in atti. Richiama, in tal senso, i principi fissati dalla giurisprudenza di legittima per cui il sequestro preventivo a carico del riciclatore deve essere annullato allorquando manca la prova che lo stesso abbia mai avuto la disponibilità del profitto del reato di riciclaggio. Con il quarto motivo deduce travisamento del compendio indiziario nonchè manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito aveva ritenuto sussistente il periculum in mora. Evidenzia che difettava il requisito dell' attualità, risalendo la richiesta del P.M. a ben due anni prima, che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che, come comprovato,. il ricorrente non aveva mai avuto la disponibilità di proventi illeciti e che, del tutto illogicamente, il Tribunale aveva basato la sussistenza della capacità dissimulatoria in ragione della intestazione del veicolo della compagna, laddove in relazione a tale condotta di intestazione fittizia aveva escluso il fumus della fattispecie delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Prima di procedere all' esame dei singoli motivi si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. 2.1. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di riesame in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 324 cod. proc. pen., può essere avanzata solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o 3 "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. VE e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. ZI in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Occorre rilevare al riguardo che la manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'ad 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge;
l'art. 292, comma 2, lett. c) e c -bis), e comma 2 - ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; cfr., successivamente, Sez. 6, n. 4 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921). 3. Osserva il Collegio che, esaminati i motivi di impugnazione dei menzionati sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, tutte le censure appaiono proposte per motivi non consentiti o, comunque, sono da ritenere manifestamente infondate. 3.1. Va premesso che giudici del riesame hanno messo in evidenza gli elementi utili a rivelare il quadro indiziario ed a legittimare il provvedimento ablativo tratti dalle verifiche fiscali della Guardia di Finanza, dalle acquisizioni documentali anche in sede di perquisizioni nonché dal materiale captativo richiamato evidenziando che era emerso un articolato meccanismo fraudolento di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ad opera della DSS Impianti s.r.l.s. (società riferibile al fratello AR ER, con cui il ricorrente collaborava) nei confronti di varie imprese per l'ammontare complessivo di euro 4.794.953,94, oltre IVA pari ad euro 37.063,00, computando le somme retrocesse in misura percentuale del 9%. Occorre rilevare che la deduzione secondo cui la Guardia di Finanza avrebbe evidenziato nella propria relazione che il prezzo del reato era compreso fra il 6% ed il 10% sul fatturato, costituisce una mera deduzione indimostrata, non essendo stata allegata tale relazione in violazione del c.d. principio di autosufficienza. Sotto altro profilo che osservarsi che ove i giudici di merito fossero incorsi in un mero errore di calcolo in ragione del fatto che il quantum effettivo ammonterebbe ad euro 434.981,32 e non ad euro 443.981,32 (come indicato) la relativa questione in questa sede, comunque, non rileva e potrebbe, in ogni caso, essere risolta in fase esecutiva. 3.2. Anche il secondo ed il terzo motivo relativi al profitto del reato di cui al capo 19) non colgono nel segno. Muovendo dai principi richiamati al §.2.1., non potendosi parlare di una motivazione del tutto carente ovvero contraria a principi di diritto in quanto meramente apparente, allo stato degli atti, la decisione impugnata quanto alla individuazione del profitto relativo al reato di cui al capo 19) non si presta ad alcuna censura, con la ulteriore precisazione che l' eccezione viene formulata in modo del tutto generico ed aspecifico (in quanto il ricorrente non individua da quali parti dell' ordinanza de qua sia dato evincere il vizio lamentato) e che, comunque, emerge chiaramente, dal complessivo tenore del provvedimento impugnato, che il Tribunale del riesame 5 Il Consi•li- - Estensore ha richiamato gli argomenti della ordinanza genetica e li ha rivalutati e vagliati, prendendo specifica posizione sulle censure formulate dall' indagato il quale, comunque, risulta avere avuto la disponibilità delle somme in questione, a prescindere dai rapporti interni con il fratello mentre la prospettazione secondo lo stesso non avrebbe avuto alcuna disponibilità dei proventi in ragione del trasferimento al fratello è una mera allegazione che non inficia in alcun modo il ragionamento dei giudici di merito. Tanto basta per ritenere la manifesta infondatezza delle censure dedotte con detti motivi in quanto nessuna delle argomentazioni prospettate dall' impugnante comprova una violazione di legge, basandosi le stesse, in realtà, o su pretesi travisamenti o su letture alternative dei fatti e costituendo, quindi, deduzioni non compatibili con il vizio di violazione di legge, l' unico deducibile in questa sede. 3.3. Pure l'ultimo motivo è manifestamente inJondato. I giudici del riesame, nel ritenere integrato il requisito del periculum in mora, hanno tenuto in debita considerazione la "dimestichezza e sistematicità" ad opera del ricorrente nel dirottare all' estero i proventi illecitamente incamerati, richiamando il contenuto delle captazioni ambientali. In tale contestato l'asserito erroneo richiamo ad elementi di fatto in relazione ai quali era stata esclusa la gravità indiziaria, non vale ad inficiare la motivazione che rimane effettiva ed adeguata. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il Presid nte