Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, qualora con provvedimento del capo dell'ufficio adottato ai sensi dell'art. 154 disp att. cod. proc. pen. sia disposta la proroga straordinaria del termine di deposito della motivazione della sentenza, la sospensione dei termini di custodia deve essere recepita dal giudice che procede con apposita ordinanza, suscettibile di gravame; nondimeno, alla luce della formulazione letterale dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., detto giudice non deve più valutare le condizioni di legittimità della misura, ma solo la concreta necessità della sospensione, al fine di evitare scadenze intempestive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 26241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26241 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
2624 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UGO DE CRESCIENZO Presidente SENTENZA - N. 462 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA N. 50733/2016 Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ZI N. IL 14/08/1963 avverso l'ordinanza n. 1640/2016 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 25/11/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Sebili lette/sentite le conclusioni del PG Dott. s concludi fee it rigenoидено otel ricors marve рес Selvatore Stroseio Udit i difensor Avv.; Selvatore dei motion di recor в'ессо дві місто RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Milano rigettava l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano che sospendeva i termini di custodia cautelare durante il decorso di quelli per il deposito della motivazione, come prorogati dal Presidente della Corte di appello ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge: non esisterebbe alcun automatismo tra la proroga dei termini per il deposito della motivazione e la sospensione dei termini di custodia cautelare in quanto dovrebbe essere effettuato uno specifico apprezzamento dei parametri di legittimità della misura cautelare;
2.2. vizio di legge e di motivazione: la sospensione del decorso dei termini di fase non era giustificato dalla gravità delle accuse, dato che la misura risultava applicata solo per uno dei tre reati in relazione ai quali originariamente era stata disposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. valutazione dei presupposti di1.1. Il primo motivo di ricorso che invoca la legittimità delle misure cautelari nell'ambito delle valutazioni effettuate per disporre la proroga dei termini di custodia in relazione differimento straordinario dei termini per il deposito della motivazione disposto ai sensi dell'art 154 disp. att. cod. proc. pen. è manifestamente infondato.
1.2. Il collegio ribadisce che il provvedimento di proroga, sia pure formulato da giudice estraneo al giudizio, poiché emesso dal responsabile dell'ufficio e non dal collegio giudicante ha «natura giurisdizionale, in ragione dei suoi immediati riflessi nel processo, desumibili dall'incidenza che assume sul decorso dei termini per proporre impugnazione, ma ritiene che la sua efficacia sul prolungamento del termine di custodia cautelare, sia pure automatica, in conseguenza della previsione priva di valutazioni contenuta nella disposizione di cui all'art. 304 cod. proc.pen., comma 1, lett. c) [...], richieda indefettibilmente, in forza della lettera della medesima disposizione, l'emissione di un'ordinanza, suscettibile di gravame. Tale previsione, proprio in quanto incidente sul bene primario della libertà, non appare superabile in conseguenza di un'automatica estensione degli effetti dell'apposizione del primo termine, cui si perverrebbe attraverso un 2 provvedimento proveniente da un giudice estraneo al rapporto processuale. L'opposta interpretazione avrebbe l'effetto di privare la parte di qualsiasi possibilità di interlocuzione sulle condizioni e modalità di esercizio di tale potere di proroga, possibilità tanto più indefettibile ove questa sia per l'appunto connessa all'emissione di un atto di natura giurisdizionale» (cosi Cass. sez. 6 n. 15162 del 19/03/2014, Rv. 258635). La sospensione dei termini di custodia cautelare non discende automaticamente dall'eventuale primo provvedimento di proroga, ma necessita di un provvedimento ad hoc correlato alla proroga straordinaria dei termini per il deposito della motivazione disposta ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. Tale provvedimento non richiede, tuttavia, alcun riesame dell'esistenza dei presupposti delle misure, né della loro attualità. La discrezionalità del giudice si esprime, infatti, esclusivamente nella valutazione delle condizioni per attivare la sospensione, ovvero nello scrutinio della esistenza dei presupposti per sospendere i termini di custodia anche in relazione all'evitamento di scadenze intempestive. Non si richiede, invece, l'esame dei parametri di legittimità delle cautele ordinariamente riesaminabili nell'ambito della cognizione cautelare attivabile con le richieste di revoca o sostituzione previste dall'art. 299 cod. proc. pen.
1.3. Si ritiene pertanto che: in seguito alla proroga straordinaria dei termini per il deposito della motivazione disposta ai sensi dell'art. 154 disp att. cod. proc. pen. la sospensione dei termini di custodia cautelare debba essere effettuata con un provvedimento ad hoc, suscettibile di impugnazione;
nel disporre tale sospensione non devono tuttavia essere valutate le condizioni di legittimità delle misure, ovvero l'attualità delle esigenze cautelari, ma solo la concreta necessità della sospensione in relazione alla proroga dei termini per il deposito della motivazione.
1.4. La Corte territoriale, in coerenza con tali indicazioni, escludeva che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare involgesse valutazioni discrezionali relative alla perdurante necessità di mantenere attivo il presidio cautelare, limitandosi a rilevare la correlazione tra il differimento della scadenza dei termini di fase e la proroga dei termini per il deposito della sentenza (pag. 3 del provvedimento impugnato).
1.5. Anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata valutazione della gravità delle accuse, è manifestamente infondato. Il ricorrente anche in questo caso, invoca la valutazione di parametri rilevanti nell'ambito della cognizione cautelare in senso stretto, ma indifferenti per le valutazioni in ordine alla 3 sospensione dei termini di custodia cautelare correlata alla decisione di prorogare i termini per il deposito della motivazione. Anche il questo caso la Corte d'appello in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla cassazione escludeva che il provvedimento di sospensione si tramutasse in un giudizio sull'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni - di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2017 Il Presidenté L'estensore Sandra Recchione Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 MAG. 2017 IL DICASS Cancelliere CANCELLIERE, S E R P Claudia Pianelli) сти ८४०० O N E S A Z I