Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 26241
CASS
Sentenza 23 febbraio 2017

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In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, qualora con provvedimento del capo dell'ufficio adottato ai sensi dell'art. 154 disp att. cod. proc. pen. sia disposta la proroga straordinaria del termine di deposito della motivazione della sentenza, la sospensione dei termini di custodia deve essere recepita dal giudice che procede con apposita ordinanza, suscettibile di gravame; nondimeno, alla luce della formulazione letterale dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., detto giudice non deve più valutare le condizioni di legittimità della misura, ma solo la concreta necessità della sospensione, al fine di evitare scadenze intempestive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 26241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26241
    Data del deposito : 23 febbraio 2017

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