Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC UG, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CHENERI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SO RO VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso l'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 166/2000 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 06/11/2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI. udito per il resistente l'Avvocato FABIO GULLOTTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del giugno 1992 SO DO conveniva in giudizio SC Augusta, innanzi al Tribunale di Bolzano, onde sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro contratto.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo fra l'altro, per quel che qui rileva, la fissazione di un assegno divorzile di L. 3.500.000.
Il Tribunale di Bolzano, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissava la misura dell'assegno in questione in un importo di L.
1.500.000 mensili.
Proponeva appello la SC, chiedendo fra l'altro il riconoscimento dell'importo mensile da lei richiesto.
Resisteva il SO, chiedendo in via di appello incidentale che venisse accertata l'autosufficienza economica della SC. La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, (ancora una volta, per quanto rileva in questa sede) con sentenza depositata il 6/11/2000, osservava: a) come, ai fini della determinazione dell'entità dell'assegno divorzile, dovesse tenersi conto dell'eventuale inadeguatezza dei mezzi della richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto o a quello che poteva ragionevolmente e legittimamente fondarsi sulle aspettative maturate in costanza di matrimonio;
b) come, dovesse tenersi conto altresì del criterio compensativo, e del fatto che l'accertamento dell'adeguatezza suddetta debba essere compiuta con criteri di normalità, prescindendo da tipi di esistenza improntati ad un eccessivo consumismo.
Ciò premesso, la Corte territoriale riteneva congrua la misura dell'assegno fissata in sede di primo grado di giudizio, sottolineando, più in particolare, e fra l'altro al riguardo, come i redditi della donna (L. 2.000.000, da pensione + 1.500.000, da assegno divorzile), coniugati alla disponibilità di un appartamento di notevoli dimensioni concessale gratuitamente dalla figlia in una delle zone più pregiate di Bolzano, le consentissero un tenore di vita pressoché identico a quello avuto durante il matrimonio e sul quale avrebbe potuto contare se il matrimonio avesse avuto prosecuzione, e come andasse tenuto in conto il profilo per cui ad una certa età (la SC era ottantenne) le esigenze della vita si riducano, e come, infine, non potesse tenersi conto dell'attività societaria intrapresa dal SO nel 1991, e dei relativi incrementi che ne erano conseguiti, in quanto la convivenza coniugale si era interrotta fin dal 1979, e pertanto trattavasi di incrementi patrimoniali verificatisi solo in un periodo di tempo di molto successivo, sì che non potesse configurarsi lo schema secondo cui essi avessero costituito ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative già presenti al momento del divorzio.
Ai fini del concomitante rigetto dell'appello incidentale proposto dal SO, la Corte valorizzava altresì la componente risarcitoria dell'assegno divorzile, sottolineando come la rottura del matrimonio fosse stata a suo tempo, in sede di separazione giudiziale, addebitata al SO.
Ricorre per Cassazione la SC, sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso il SO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi del ricorso (con i quali il ricorrente deduce, rispettivamente, Art. 360 n. 5 c.p.c.: ILLOGICITÀ E CONSEGUENTE CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA IMPUTAZIONE A FAVORE DELLA RICORRENTE, ED A FINI VALUTATIVI DELLA SUA SITUAZIONE ECONOMICA REDDITUALE, DELLA DISPONIBILITÀ DI UN APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DELLA FIGLIA (SPOSATA) E A LEI CONCESSO IN USO, nonché VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 360 N. 3 C.P.C; IN PARTICOLARE VIOLAZIONE DELL'ART. 5 LEGGE;
CON RIFERIMENTO ALL'OBBLIGO DI FORNIRE AL CONIUGE MENO FORTUNATO ASSEGNO IN CARENZA DI MEZZI ADEGUATI) si prospettano fra loro intimamente connessi, ed, in quanto tali, vanno perciò trattati unitariamente.
Con essi la ricorrente lamenta, rispettivamente:
a) l'avvenuta ed indebita imputazione a reddito (o comunque a situazione economica giuridicamente valutabile), della disponibilità, da parte di essa ricorrente, di un appartamento di proprietà della figlia, concessole in comodato da quest'ultima per motivi affettivi, e perciò ad un titolo non duraturo e del tutto precario;
b) che la Corte territoriale abbia fatto influire tale disponibilità sulle decisioni relative alla misura dell'assegno divorzile;
profilo - quest'ultimo - tanto più incongruo - a dire della ricorrente - ove valutato in relazione alla funzione anche risarcitoria dell'assegno divorzile (motivo n. 1), c) la mancata considerazione del fatto per cui, nel caso in specie, essa SC, durante la vita coniugale durata circa cinquantanni, godesse, per diritto coniugale, dell'appartamento intestato al marito, il che non si rendeva perciò in alcun modo ne' ragguagliabile ne' fungibile rispetto alla nuova situazione rappresentata dalla disponibilità, ad un titolo del tutto precario, dell'alloggio di proprietà della figlia;
disponibilità che - oltretutto - con atteggiamento di piena lealtà essa SC si era guardata bene dal rivestire dei fittizi panni dell'"onerosità". I motivi in questione si rivelano del tutto inammissibili. Infatti, essi difettano del requisito della effettiva "pertinenza" rispetto al reale contenuto della decisione impugnata, nel momento in cui finiscono per attribuire a quest'ultima una, supposta, indebita valorizzazione - in termini di redditualità e patrimonialità - della disponibilità, da parte di essa SC, dell'alloggio di proprietà della figlia in Bolzano. Ed è infatti - di contro a quanto si assume dalla ricorrente - la sentenza della Corte Bolzanina, lungi dall'imputare, a componente reddituale-patrimoniale della SC la disponibilità dell'alloggio della figlia nel capoluogo altoatesino, si è limitata a valorizzarla come componente di ordine meramente fattuale, di un fenomeno quale e il "tenore di vita" di fatto goduto dalla SC al momento della pronuncia di divorzio;
fenomeno il quale, ai limitati fini della logica assistenziale cui assolve di per sè l'istituto dell'assegno divorzile, lungi dal caratterizzarsi come necessaria sintesi di situazioni giuridiche incidenti sulla posizione patrimoniale del singolo soggetto, contempla al suo interno, come all'occorrenza apprezzabili, (purché attuali), anche situazioni di "agio" godute sulla base di titolo giuridico non irreversibile.
Non miglior sorte merita il 3^ motivo con il quale la ricorrente, nel dedurre infine ART. 360 N. 3 VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 898/70 SUL PUNTO ATTINENTE ALLA MANCATA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL
SO, lamenta invece il mancato allargamento dell'accertamento della situazione reddituale del SO anche alla sua partecipazione societaria maggioritaria a società commerciali, e l'incongruità - a suo dire - della giustificazione data dai giudici bolzanini ad una tale loro decisione operativa: l'essere cioè una tale ultima situazione riferibile ad una fase successiva alla cessazione della vita in comune.
Adduce, più in particolare, la ricorrente la configurabilità di un errore giuridico consistito - a suo dire - nel fatto del non avere la Corte bolzanina tenuto conto del profilo per cui "la valutazione dei presupposti per la determinazione della congruità dell'assegno divorzile, debba tenere conto, oltreché delle precedenti situazioni patrimoniali, anche dei successivi incrementi i quali costituiscano prevedibile e naturale sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio".
Il motivo si rivela esso stesso, più in particolare, come del tutto inammissibile, ed infatti, dato per scontato il profilo per cui l'inizio dell'attività societaria in se del Boesso risalga ad epoca del tutto successiva a quella della separazione, la doglianza sollevata dalla ricorrente non finisce che per indirizzarsi ad altro che a vedere sindacata la valutazione con la quale i giudici bolzanini hanno, con giudizio di mero fatto il quale si rende incensurabile in questa sede, escluso che la nuova attività societaria intrapresa dal SO successivamente alla separazione, abbia rappresentato sviluppo prevedibile delle aspettative maturate in costanza di matrimonio. È da escludere, più in particolare, che si renda riscontrabile di per sè vizio logico giuridico argomentativo, nel fatto che la Corte di Bolzano abbia ritenuto di non rinvenire continuità e naturalità di sviluppo fra una pregressa attività lavorativa del Boesso presso una casa editrice giornalistica e quella di presidente della Giunta Provinciale - da un lato - e (parrebbe) una successiva attività di partecipazione societaria nel settore della produzione editoriale. Ricorrono, peraltro, giusti motivi per un'integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004