Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S01687/0 1 IN NOME DEL POPOT ITA KANG Oggetto usucapione della SEZIONE SECONDA CIVILE preepicietes di un struisce diter us Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14369/98 IANNOTTA Presidente Dott. Antonio Cron. 3544 SCHETTINO Consigliere - Dott. Olindo Rep.544 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Umberto Ud. 26/06/00 GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TROMBETTA - Rel. Consigliere- Dott. Francesca UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 SE NTENZA per diritti L. • 6 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IT D'ANDREA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRE 1500 CANCELLERIA PIERO FOSCARI 40, difeso dall'avvocato COLAIACOVO VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente 0975344 contro 0975345 PALLONI CAROLINA, REALE ANGELA, REALE GIULIO, REALE 0375319 MARIA PIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA 0975320 DI RIENZO 290, presso lo studio dell'avvocato SPADARO MARCO che li difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrenti Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 191/97 del Tribunale di2000 dal Sig. Col ovo. 1270 SULMONA, depositata il18/03/97 6000 per diritti ©2015 MAG. 2001 IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica COR udienza del 26/06/00 dal Consigliere Dott. Francesca Richiesta sopia TROMBETTA;
SPADARS del Sig. Vincenzo COLAIACOVO difensore deber din udito l'Avvocato 007 LUB. 2001 il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del IL CANC ERE ricorso;
udito 1'Avvocato Marco SPADARO, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 AY511491 DIRITTI DI A M I M D M A W 1 4 2 2 4 4 -2- A W 1 4 2 2 4 5 ARG INA 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.7.89 AR D'DR conveniva in giudizio davanti al pretore di MO CA ON, IU RE, AN RE, RI IA RE, deducendo che con rogito 23.3.89 aveva acquistato una zona di terreno di circa mq.275 in Corfinio, facente parte di quello catastalmente intestato ai convenuti, foglio 17 part. 611, zona di terreno da moltissimi anni separata dal restante terreno dei convenuti, da una rete metallica e da oltre venti anni posseduta in Fπ2 modo pacifico, interrotto ed esclusivo dal suo dante causa ME OR che gliene aveva garantito la proprietà in forza del suddetto possesso uti dominus di durata ultraventennale. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la sua piena ed esclusiva proprietà della suddetta zona di terreno. costituitisi, contestavano la I convenuti, domanda affermando di aver esercitato con continuità i loro diritti sulla zona contestata e precisando: che la rete era stata collocata nel 1972 dal proprio dante causa ancorandola ad un muro perimetrale di una piccola costruzione, con arretrandato di qualche metro rispetto al confine 3 reale, evitando in tal modo di realizzare un costoso sostegno della rete;
che il RE non aveva inteso individuare il confine con la proprietà poi passata all'attore, ma solo testimoniare ai terzi estranei uno ius escludendi in ordine alla intera sua proprietà. Espletata l'istruttoria con l'escussione di numerosi testi, il Pretore con sentenza 22.3.1994 accoglieva la domanda attrice dichiarando l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale a favore del D'DR. FT2 Su impugnazione dei convenuti il Tribunale di MO con sentenza 19 luglio 1997, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del D'DR. Afferma il Tribunale che, pur essendo indubbia presenza della rete metallica (che separava i la fondi delle parti incorporando al terreno di proprietà del D'DR, quello in contestazione), nonché l'assenza in essa di varchi, tuttavia rimasta del tutto incerta l'epoca di collocazione della recinzione, avendo la maggior parte dei testi (GA, Di RE, CH, UC) riferito di non sapere da chi e quando al rete fu installata, di contro alle affermazioni del teste 4 CE che ha fatto riferimento al 1972, ed al teste ME che ha precisato che la rete esiste da cinquanta anni. L'estrema divergenza fra le tesi prospettate, lascia un margine di incertezza insuperabile sull'effettiva ероса di collocazione di affermare della rete, tanto da non consentire della zona da parte degli che vi fu abbandono appellanti. svolta in 1° grado ha Infatti l'istruttoria fornito indizi non inconsistenţi sulla utilizzazione della striscia da parte degli eredi FT2 Reali, quali la potatura da loro effettuata degli alberi da frutta, о il deposito all'interno di un manufatto sito sulla zona contestata, di bombole di gas. Insufficiente e fragile appare la prova del possesso da parte del dante causa del D'DR, ME OR, che secondo i testi Di LO e AV, avrebbe posseduto personalmente a mezzo della procuratrice in loco ME IL, il terreno per più di venti anni;
mentre i testi Di ME LE avrebbero aggiunto HE e IL ME avrebbe tagliato gli alberi sette о dieci anni fa;
ed il teste ME LE che avrebbe lavorato il terreno su incarico di ME OR, il quale vi collocava ortaggi prima e dopo 5 la guerra. Afferma ancora il Tribunale che le dichiarazioni dei testi Di LO e AV sono rimaste generiche, perché non hanno specificato il quo modo del rapporto con la res;
mentre quelle del teste ME LE sono del tutto imprecise circa l'epoca cui fanno riferimento (prima e dopo la guerra) e contrastano con la circostanza, pacifica per molti testi, che il fondo sia incolto da alcuni anni. Infine l'esercizio indiretto del possesso da parte del ME (dante causa del D'DR) per F72 mezzo della sorella IL, non stato sufficientemente provato. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il D'DR al quale resistono con controricorso CA ON, IU, AN e RI IA RE. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. -per avere il Tribunale, non essendo stato ridepositato il fascicolo di parte ex art. 111 disp.att. c.p.c., erroneamente deciso l'appello senza esaminare la sentenza impugnata il cui inserimento nel fascicolo anzidetto è previsto per legge;
e quindi senza poter compiere l'analisi del 6 percorso logico che ha condotto il pretore ad accogliere la domanda;
senza far luce sulle oscurità della tesi dei convenuti in ordine all'animus di RE Luigi;
2) la contraddittoria ed insufficiente motivazione per avere il Tribunale, non dando conto di tutte le testimonianze rese о ravvisando erroneamente contraddizioni о imprecisioni nelle affermazioni dei testi, omesso di motivare su punti decisivi della controversia, quali l'esistenza della rete metallica separante la porzione di FT2 contestazione dalla restante proprietàterreno in degli appellanti;
о la diversità dell'animus del RE in ordine al terreno in contestazione rispetto all'animus che l'apposizione della rete rendeva manifesto relativamente al restante terreno;
3) la violazione dell'art. 2697 c.civ. -per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non provato il possesso da parte del D'DR, della striscia in contestazione, assumendo: A) che era imprecisa l'epoca in cui era stato esercitato il possesso, e ciò nonostante l'affermazione prima e dopo la guerra indicasse, con il riferimento ad un ampio arco temporale, che il 7 possesso era consolidato e duraturo;
B) che la raccolta di frutta o le operazioni di taglio degli alberi, posti in essere dai resistenti, erano tali da escludere la prova del possesso, e ciò nonostante si trattasse di fatti episodici che potevano essersi verificati anche clandestinamente;
c) che l'esercizio indiretto del possesso da parte del dante causa del ricorrente, tramite la sorella IL, non appariva sufficientemente provato, ciò nonostante la prova fosse costituita dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. FT2 IL primo motivo di ricorso è infondato. Il mancato rideposito del fascicolo di parte, dopo il suo avvenuto ritiro, non comporta alcuna sanzione di improcedibilità dell'appello, come questa corte ha costantemente affermato (v.tra le ultime sentt. 11045/96; 7823/97; 8553/95; 6299/95), essendo il giudice, comunque, tenuto a decidere la controversia sulla base degli atti a disposizione, i quali quelli contenuti nel fascicolo fra dell'appellato, nel fascicolo d'ufficio ed ove tardivamente restituito, anche nel fascicolo dell'appellante; semprechè, in tal caso, non sia stata sollevata, sul punto, alcuna eccezione dalla controparte. 8 Nella presente fattispecie l'assunto del ricorrente, secondo il quale il tribunale avrebbe deciso senza aver letto la sentenza impugnata, oltre a basarsi su un presunto omesso rideposito del fascicolo dell'appellante, desunto dalla mancata annotazione del Cancelliere, smentito dalla sentenza del Tribunale la cui motivazione contiene espliciti riferimenti alla sentenza del pretore. Il motivo deve essere, quindi, respinto. нFT2 Il secondo ed il terzo dei motivi del ricorso, possono essere trattati strettamente connessi, congiuntamente. Essi sono infondati, non sussistendo né il vizio di motivazione né la violazione di legge dedotti. Il Tribunale, infatti, tenendo ben presenti i principi sull'onere probatorio, ha motivato minuziosamente sui punti decisivi della controversia ed in particolare sull'apposizione della recinzione, affermando che le prove acquisite non consentivano di definire l'epoca in cui tale specificando cherete è stata apposta, l'incertezza in ordine all'epoca della installazione era conseguente alle dichiarazioni della maggior parte dei testi escussi, i quali avevano, per lo più, dichiarato di non sapere da chi e quando la rete fosse stata installata. Il fatto poi che due testi soltanto abbiano dato indicazioni di date assai distanti nel tempo se pur favorevoli al ricorrente;
che altri testi, però, abbiano testimoniato di attività svolte dagli appellanti nella zona in contestazione (potatura degli alberi da frutta, utilizzazione di un manufatto ivi esistente); di che l'attività FT2 potatura sia stata attribuita da altri testi aveva ancora anche alla controparte;
che sia stata contestata da alcuni testi lo stato di incoltura del fondo, affermata, viceversa da altri, sono tutti elementi di prova contrastanti che hanno indotto il tribunale come chiaramente dallo stesso espresso in motivazione, a ritenere sussistente uno stato di incertezza sui fatti qualificanti della domanda, tale da non consentire di affermare, anche sulla base di presunzioni, conseguita la prova del possesso ad usucapionem né del dante causa del ricorrente né di quest'ultimo. Le censure proposte dal ricorrente si suo inammissibilerisolvono, pertanto, in un tentativo di sollecitare da questa corte una nuova 10 e più a lui favorevole valutazione dei fatti. Il ricorso va, quindi, respinto ed il ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo. FIL
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in £. 160.000 oltre £.
3.000.000 per onorari. Francesca MB est. Vantel Così deciso in Roma il 26 giugno 2000. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLEDIA 60000 - 6 FEB, 2001 310'000! IL CANCELLIERE 01Roma L UFFICIO 30. MAR. 2001 Recieve 15569 310.000 trecent p. C Responsable Gludiziari (DRM PACCHINI)