Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
La qualificazione di imputato di reato connesso assunta nel corso del dibattimento, con l'applicazione delle maggiori garanzie previste dagli artt. 64 e 210 cod. proc. pen., successivamente modificata - a seguito degli elementi emersi in ordine alla "provata condotta illecita" di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. - in quella di testimone "intimorito", non esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni dello stesso teste contenute nel fascicolo del P.M. ed acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure l'iter seguito dal Tribunale, il quale in un primo tempo ha ritenuto di interrogare il teste, essendosi prospettata l'astratta possibilità della responsabilità per il reato di favoreggiamento, con le garanzie previste dagli articoli 64 e 210 cod. proc. pen., modificando poi tale valutazione essendo emersi elementi che escludevano i presupposti per una accusa di favoreggiamento ed evidenziavano la sussistenza della "provata condotta illecita" di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2003, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 10/12/2003
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FANTACCHIONI Mario - Consigliere - N. 01849
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 021243/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS EL N. IL 17/12/1972;
2) ZA AN N. IL 18/11/1974;
avverso SENTENZA del 13/02/2003 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
sentito il P.G., Dott.ssa Cesqui, ed il difensore dell'AS;
PREMESSO
Che il tribunale di Sassari, con sentenza in data 13 febbraio 2003, dichiarò AS LE e AR IM colpevoli dei reati di rapina aggravata, commesso nell'ufficio postale di San Giovanni, del porto in luogo pubblico delle armi (una rivoltella ed un coltello) utilizzate per commettere la rapina e del furto pluriaggravato dell'autoveicolo utilizzato dai rapinatori per allontanarsi dal luogo della rapina e, ritenuta la continuazione, condannò l'AS alla pena di anni sei e masi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa e lo AR alla pena sei e mesi nove di reclusione e euro 2.200 di multa, oltre le pene accessorie.
Pronunciando sull'appello proposto dagli imputati, la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - con la sentenza indicata in epigrafe, confermò la predetta condanna. L'avv.to Antonio Secci, nell'interesse dell'AS e l'avv.to Pietro Diaz, nell'interesse dello AR, hanno impugnato la sentenza della Corte territoriale con ricorso per Cassazione.
Nell'odierna udienza pubblica il P.G., Dott.ssa Elisabetta Cesqui, ha chiesto che i ricorsi siano disattesi;
l'avv.to Diaz, nell'interesse dello AR, ha, invece, chiesto l'accoglimento del ricorso Premesso, in inerito al ricorso dell'AS, che:
Con il primo motivo si denuncia la "violazione di norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., in relazione all'art. 500 c.p.p.". Rilevato che la Corte di merito ha tratto la prova della partecipazione dell'AS alla rapina ed agli altri reati a questa finalisticamente legati dalle dichiarazioni rese dal teste RA nella fase delle indagini preliminari solo perché ha ritenuto che fosse provato che il rifiuto del predetto teste di confermare la sua originaria dichiarazione fosse dovuto alle minacce dell'imputato AR, si denuncia, in particolare, l'errore in cui il predetto giudice di merito sarebbe incorso nell'estendere l'efficacia della prova anche all'AS, che, in quanto estraneo alla minaccia, avrebbe avuto il diritto di essere giudicato secondo la regola generale che consente solo l'utilizzazione delle prove formate in contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo si sostiene che la Corte di merito ha violato i principi generali che governano a prova nel processo penale avendo del tutto omesso di verificare la credibilità del teste RA, alle cui dichiarazioni, benché de relato e non confermate dal soggetto al quale si riferiscono (cioè dallo AR), ha attribuito valore di prova piena.
L'errore, si aggiunge, è più evidente se si considera che mancano effettivi riscontri individualizzanti delle predette dichiarazioni, tanto che l'EN, accusato dal RA, assieme allo AR ed all'AS, è stato assolto proprio per l'assenza di elementi di riscontro. Con il terzo motivo si denuncia la irrazionalità dell'argomento che ha consentito alla Corte di merito di considerare privo di efficacia scriminante l'alibi offerto dall'AS, che ha invece provato di essersi trovato, alle ore 8, 10 del giorno della rapina, nei pressi del ristorante "la fattoria" a bordo di un motociclo. Infatti, si chiarisce, il predetto ristorante si trova ad una distanza, dal luogo della rapina, che non avrebbe potuto essere percorsa nel brevissimo spazio di tempo che aveva separato il momento della rapina (ore 7, 50) a quello in cui l'AS era stato visto transitare nelle vicinanze del ristorante e che comunque non sarebbe bastato per abbandonare l'auto fiat Uno rossa con la quale i rapinatori si erano allontanati, per incendiare quest'auto e per nascondere la refurtiva.
Considerato, in ordine al ricorso presentato nell'interesse dello AR, che:
Nel ricorso si afferma, per quanto è dato comprendere, che l'unica prova utilizzata dal giudice di merito, quella cioè tratta dalle dichiarazioni del RA nella fase delle indagini preliminari, non è utilizzabile sia per il caotico altalenarsi della qualificazione giuridica della posizione del RA, ora considerato teste, ora dichiarante imputato di reato connesso (prima censura), sia perché non confermata nel dibattimento (seconda censura), sia perché, comunque, priva di riscontro (terza censura).
Si rileva, poi, che la dichiarazione del RA, avendo questo riferito soltanto di avere ricevuto delle confidenze circa il proposito delittuoso, dallo AR, non può provare il reato che sarebbe stato successivamente consumato (quarta censura), che vi è, comunque, una insanabile contraddizione con la sentenza di assoluzione dell'EN, che, secondo la versione del RA, era stato indicato dallo AR come il complice incaricato di guidare il veicolo (quarta censura), si denuncia, infine, la nullità per violazione del diritto di difesa avendo il giudice di primo grado pronunciato sentenza in una udienza alla quale il processo era stato rinviato solo per il compimento di un atto istruttorie.
RITENUTO
Che l'ultimo motivo del ricorso dello AR, con il quale si lamenta la violazione dei diritti di difesa, per asserito mutamento, in primo grado, del calendario di udienza, è manifestamente infondato essendo evidente che il rinvio dell'udienza per il compimento di atti istruttori non esclude la possibilità che il giudice, dopo il compimento dell'atto, ritenga esaurita l'assunzione delle prove disponendo che si proceda così alla discussione finale Infondati sono anche i motivi del ricorso dell'AS e dello AR che investono la utilizzabilità delle dichiarazioni del RA (primo motivo del ricorso dell'AS e prima censura dell'articolato motivo unico dello AR) e che esigenze di ordine logico consigliano di esaminare, congiuntamente, prima degli altri.
È ben vero che, per il principio dell'art. Ili comma quarto della Costituzione, il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova e che, conseguentemente, le testimonianze utilizzabili, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato, possono essere, di regola, solo quelle acquisite nel dibattimento o, comunque, nel contraddittorio delle parti, non quelle rese alla polizia giudiziaria o al P.M. nel corso delle indagini preliminari.
Ma la stessa norma costituzionale prevede la possibilità di deroga, con legge ordinaria, del predetto principio generale, in presenza di consenso delle parti o di impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita.
L'art. 500 comma quarto c.p.p. espressamente prevede, appunto, che "quando, anche per circostanze emerse nel dibattimento, vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento e così rese utilizzabili.
Nel caso in esame il giudice di merito ha appunto ritenuto che il comportamento tenuto dal RA nel dibattimento (ove prima ha riferito di non ricordare nulla, poi, in una successiva udienza del 10 aprile, di avere reso le dichiarazioni che indirettamente accusavano lo AR, l'AS e il EN della rapina solo perché costretto, con percosse, dalla polizia giudiziaria che lo interrogava) costituisse un indizio di pressioni esercitate da terzi sul teste e che questo indizio fosse stato inequivocamente confermato da una lettera sequestrata allo AR, nella quale quest'ultimo si rivolgeva ad un amico per chiedergli di telefonare ad SI (appunto, il RA) ed intimargli di dire, appunto nell'udienza del 10 aprile, di essere stato costretto a rendere le sue prime dichiarazioni dalle percosse e minacce degli agenti della polizia che lo interrogavano. Se è vero, infatti, che tale lettera, essendo nel possesso dello AR, non poteva essere stata inviata, certo è anche, secondo il giudice di merito, che essa rivelava una intenzione di portare a segno la minaccia, la quale doveva ritenersi poi pervenuta al RA non solo perché quest'ultimo, proprio nell'udienza del 10 aprile, si era puntualmente comportato secondo le istruzioni contenute nella lettera, sia perché una ulteriore annotazione, quella del numero telefonico del RA, rilevata sul retro della lettera, dimostrava come lo AR, che nella lettera dimostrava di non conoscere quel numero, si fosse ulteriormente attivato procurandosi il numero telefonico necessario per realizzare la minaccia telefonica. Si tratta, come è evidente, di una prova delle minacce attinta attraverso un procedimento logico deduttivo che non rivela segni di incoerenza e che non è pertanto censurabile in questa sede. Nè vi è spazio per la censura che lega, attraverso una argomentazione per la verità non molto chiara, la inutilizzabilità della prova alla "altalenante" posizione assunta dal RA nel processo, ove il predetto è stato prima considerato testimone, poi imputato (o soggetto imputabile) di reato connesso. Infatti, l'errore nella qualificazione della posizione giuridica del dichiarante rende inutilizzabile la prova solo nei casi in cui essa abbia determinato una violazione dei limiti previsti per l'audizione del ed testimone imputato o imputabile in procedimento connesso, non nel caso opposto, in cui l'errore abbia determinato l'applicazione di garanzie non previste, come deve ritenersi nel caso in esame in cui, essendosi prospettata l'astratta possibilità di una responsabilità, per il reato di favoreggiamento, del RA, che rifiutava di rivelare le confidenze ricevute dallo AR circa il progetto di rapina all'ufficio postale, il tribunale ha prima ritenuto di interrogare il teste con le garanzie previste dagli artt. 64 e 210 c.p.p. e poi modificato tale prospettiva e perciò considerato il RA solo un testimone intimorito quando si è accorto che non vi potevano essere i presupposti per una accusa di favoreggiamento nei confronti del RA.
Infondate sono anche le censure dei due ricorsi che investono l'apprezzamento circa la valenza probatoria delle dichiarazioni del RA (secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'AS e terza e quarta censura del ricorso presentato nell'interesse dello AR).
Anzitutto il RA non è affatto teste "de relato") egli ha riferito, prima della rapina, di avere appreso dallo AR che lo stesso si proponeva di effettuare la rapina con l'AS e con l'EN; ha riferito, cioè, un fatto storico, tale essendo la confidenza dello AR circa i propositi delittuosi che lo stesso stava maturando, che, come adesso si chiarirà, come fatto storico è appunto utilizzato nel procedimento logico deduttivo che ha condotto il giudice di merito a trarre la prova della responsabilità degli odierni imputati.
Ciò esclude che possa essere addebitato alla Corte di merito l'errore di avere utilizzato le dichiarazioni di un teste "de relato" senza il riscontro della fonte Per altro è appena il caso di evidenziare che le dichiarazioni del teste de relato sono utilizzabili anche se non confermate dalla fonte essendo richiesto dalla legge solo che, se ne sia fatta richiesta, sia sentito;
, nel contraddittorio delle parti la persona dalla quale il teste de relato ha attinto l'informazione. La Corte, poi, indica precisi riscontri sia per lo AR, che è stato visto, poco prima la rapina, spostarsi con la medesima tuta indossata dai rapinatori, a bordo di un motociclo, verso la località in cui la rapina è stata consumata e che da certo OL NC, secondo le dichiarazioni rese dal teste PI in altro procedimento, ha ricevuto una rivoltella ed una fiat uno bianca simile a quella con la quale i rapinatori si sono allontanati dopo avere abbandonato, incendiandola, l'auto con la quale erano fuggiti dal luogo del reato, sia per l'AS, che, nel giorno della rapina ha richiesto il servizio sveglia alle ore 5, 45, così rivelando un insolito interesse ad alzarsi presto, da lui mai spiegato, che era in possesso di una tuta blu perfettamente eguale a quella utilizzata dai rapinatori, che ha sostenuto, nei giorni immediatamente successivi alla rapina, spese, assieme allo AR, del tutto incompatibili con il suo modestissimo reddito di lavoro. Nè coglie nel segno la censura che nega carattere di riscontro ai predetti elementi dato che essi consentono, comunque, una serie di collegamenti obbiettivi con le persone imputate e le modalità del reato di rapina Per altro giova rilevare che le dichiarazioni del RA, non essendo quest'ultimo un imputato in procedimento connesso, sono liberamente apprezzabili dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 192 comma secondo c.p.p., non secondo quelli dell'art. 192 commi terzo e quarto.
Manifestamente infondata è, infine, la quinta censura del ricorso dello AR, che, come si è detto, denuncia una contraddizione logica tra la sentenza di assoluzione dell'EN, che il RA aveva riferito di avere appreso dallo AR essere il terzo complice della rapina, e quella impugnata in questo procedimento, che ha ritenuto la responsabilità dello AR proprio sulla base delle dichiarazioni del RA, ritenuto inattendibile nella sentenza di assoluzione dell'EN. Anzitutto il vizio di motivazione consistente nella contraddittorietà ed illogicità della motivazione non può essere individuato e ritenuto confrontando il provvedimento impugnato con altro provvedimento emesso in diverso procedimento penale. La Corte di merito ha, per altro, rilevato come la ragione della assoluzione sia dipesa non da un diverso apprezzamento dell'attendibilità del RA ma dalla assenza di riscontri che in qualche modo possano confermare, per l'EN, la prova indiziaria della partecipazione alla rapina dello stesso, prova che, invece, come si è detto, risulta confortata, per lo AR e per l'AS, da numerosi indizi.
I ricorsi debbono essere pertanto respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004