Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2003, n. 846
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Sentenza 10 dicembre 2003

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La qualificazione di imputato di reato connesso assunta nel corso del dibattimento, con l'applicazione delle maggiori garanzie previste dagli artt. 64 e 210 cod. proc. pen., successivamente modificata - a seguito degli elementi emersi in ordine alla "provata condotta illecita" di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. - in quella di testimone "intimorito", non esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni dello stesso teste contenute nel fascicolo del P.M. ed acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure l'iter seguito dal Tribunale, il quale in un primo tempo ha ritenuto di interrogare il teste, essendosi prospettata l'astratta possibilità della responsabilità per il reato di favoreggiamento, con le garanzie previste dagli articoli 64 e 210 cod. proc. pen., modificando poi tale valutazione essendo emersi elementi che escludevano i presupposti per una accusa di favoreggiamento ed evidenziavano la sussistenza della "provata condotta illecita" di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2003, n. 846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 846
    Data del deposito : 10 dicembre 2003

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