Sentenza 9 febbraio 2012
Massime • 1
L'omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, imposto alla polizia giudiziaria dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nel compimento degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., integra un'ipotesi di nullità a regime intermedio, la quale può essere tempestivamente eccepita in sede di riesame; né, a tal fine, rileva la distinzione tra attività di polizia giudiziaria che si protraggano per un tempo apprezzabile e attività che si risolvano nell'istantanea apprensione materiale di un bene, oggetto di sequestro, trattandosi di distinzione che non trova riscontra nel dettato normativo di riferimento, il quale prevede in ogni caso l'osservanza delle garanzie difensive.
Commentario • 1
- 1. Alcoltest eseguito senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato: la nullità può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo…Rosario Callipari · https://www.studiocataldi.it/ · 2 luglio 2015
Come è noto, gli organi di polizia stradale che sottopongono l'automobilista all'alcoltest hanno l'obbligo - ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto si tratta di un accertamento tecnico irripetibile - di avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ma non sono comunque tenuti ad attendere il suo arrivo, v. Cass. pen., sez. IV, sent. 7967/2014). Nel caso in cui tale avvertimento viene omesso, l'atto è affetto da nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Tuttavia, la giurisprudenza era divisa sul termine entro il quale eccepire la nullità. In particolare, secondo un primo orientamento, l'eccezione doveva essere sollevata, ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2012, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 09/02/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 194
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 47609/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE NN N. IL 02/10/1944;
avverso l'ordinanza n. 74/2011 TRIB. LIBERTÀ di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 25/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baglioni Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 25-3-2011, confermava il provvedimento di convalida di sequestro d'iniziativa della PG, emesso dal PM il 24-2-2011, avente ad oggetto un'asta in materiale ferroso lunga circa un metro e mezzo, ritenuta corpo del reato e cosa pertinente al reato di minaccia ascritto ad SE NN in danno della vicina di casa Rosa Venturino, necessaria per finalità probatorie.
Ricorre personalmente l'indagata EL con due motivi. 1) Violazione di legge per motivazione meramente apparente sul punto delle ragioni della cautela, avendo il PM utilizzato una motivazione precostituita e non specifica, in contrasto con l'indirizzo espresso nella sentenza di questa corte a sezioni unite (Cass. Sez. U, 5876/2004).
2) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, e in particolare dell'art. 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (punto sul quale il tribunale aveva affermato la mancanza di interesse alla doglianza in quanto, essendosi trattato di attività istantanea della Polizia Giudiziaria, e non essendo prevista l'attesa dell'arrivo del difensore, l'avvertimento sarebbe stato del tutto pleonastico). CONSIDERATO IN DIRITTO
Merita considerazione preliminare il secondo motivo, che, essendo fondato, ha carattere assorbente.
Premesso che costituisce ormai consolidato, anche se recente, orientamento di questa corte, ricordato nel provvedimento impugnato, che il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, imposto alla polizia giudiziaria dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in occasione del compimento degli atti di cui all'art. 356 cod. proc., integra un caso di nullità a regime intermedio, che può essere eccepita, come è avvenuto nella specie, anche in sede di riesame (Cass. 26588/2009 e 44538/2008), si ritiene che tale nullità ricorra nel caso in esame.
Non è infatti condivisibile il criterio distintivo, introdotto dal tribunale del riesame, tra attività di polizia giudiziaria che si protraggono per un tempo apprezzabile, e attività che si risolvano nell'istantanea apprensione materiale di un oggetto, basato sull'assunto che, in quest'ultimo caso, poiché l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. escluderebbe implicitamente l'attesa dell'arrivo del difensore, l'avviso si risolverebbe in un formale invito privo di sostanziale contenuto, la cui omissione sarebbe priva di effetti. Tale distinzione, non autorizzata dal dettato normativo, neppure sotto il profilo della implicita esclusione dell'attesa del difensore - cui è per contro riconosciuta la facoltà di assistere all'atto, pur non avendo, trattandosi di atti a sorpresa, il diritto ad essere preventivamente avvisato-, si risolverebbe infatti nella sistematica, ed inaccettabile, violazione delle garanzie difensive nei casi, ad esempio, di sequestro non preceduto da perquisizione. L'ordinanza - ed il decreto del PM in data 24-2-2011, illegittimo per aver convalidato un sequestro eseguito d'iniziativa della P.G. senza il previo avvertimento alla parte di cui sopra - meritano quindi annullamento senza rinvio con conseguente restituzione della cosa in sequestro all'avente diritto, ferma restando la possbilità di procedere a nuovo sequestro della stessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro in data 24-2-2011 e dispone la restituzione della cosa in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012