Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2012, n. 7654
CASS
Sentenza 9 febbraio 2012

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Massime1

L'omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, imposto alla polizia giudiziaria dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nel compimento degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., integra un'ipotesi di nullità a regime intermedio, la quale può essere tempestivamente eccepita in sede di riesame; né, a tal fine, rileva la distinzione tra attività di polizia giudiziaria che si protraggano per un tempo apprezzabile e attività che si risolvano nell'istantanea apprensione materiale di un bene, oggetto di sequestro, trattandosi di distinzione che non trova riscontra nel dettato normativo di riferimento, il quale prevede in ogni caso l'osservanza delle garanzie difensive.

Commentario1

  • 1Alcoltest eseguito senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato: la nullità può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo…
    Rosario Callipari · https://www.studiocataldi.it/ · 2 luglio 2015

    Come è noto, gli organi di polizia stradale che sottopongono l'automobilista all'alcoltest hanno l'obbligo - ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto si tratta di un accertamento tecnico irripetibile - di avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ma non sono comunque tenuti ad attendere il suo arrivo, v. Cass. pen., sez. IV, sent. 7967/2014). Nel caso in cui tale avvertimento viene omesso, l'atto è affetto da nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Tuttavia, la giurisprudenza era divisa sul termine entro il quale eccepire la nullità. In particolare, secondo un primo orientamento, l'eccezione doveva essere sollevata, ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2012, n. 7654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7654
Data del deposito : 9 febbraio 2012

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