Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10612 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 1 0 6 1 2 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPE M Oggetto SEZI NE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 4827/00 Consigliere Cron. 28216 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Paolo STILE Ud. 07/05/02 - Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AP US, TA NZ, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato BRUNO rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO CASSARA', BARBAGALLO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
: TA LA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesaSUPREMA 2002 dall'avvocato GIUSEPPE PELLIGRA, giusta delega in 1978 atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 360/99 del Tribunale di GELA, depositata il 31/12/99 R.G.N. 616/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso, rigetto degli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di GE AE CA, premesso di avere prestato la propria attività lavorativa nell'esercizio commerciale gestito dalla madre PA IZ e che detta attività aveva avuto riconoscimento con la costituzione di un'impresa familiare tra l'istante, cui era stata attribuita una partecipazione agli utili nella misura del 30%, il fratello NU CA e la madre, lamentava che nessuna somma le era stata riconosciuta, neanche quando nel 1990 era stata estromessa da ogni attività dell'impresa familiare. Conveniva pertanto in giudizio il fratello e la madre per il conseguimento delle somme dovutele a titolo di utili di impresa e di incrementi, oltre il risarcimento del danno per la forzata estromissione. La IZ resisteva alla domanda, sostenendo che l'impresa familiare era stata costituita essenzialmente per ragioni fiscali e che comunque la CA, che aveva interrotto la sua collaborazione perché emigrata all'estero a seguito del matrimonio, aveva percepito gli utili risultanti dalle dichiarazione dei redditi. NU CA deduceva di avere percepito dalla collaborazione familiare solo quanto spettantegli e che quindi sussisteva il suo difetto di legittimazione passiva. Dopo lo svolgimento di ampia attività istruttoria e l'istituzione del giudice unico di primo grado, il Tribunale di GE in composizione monocratica, considerata la collaborazione prestata dalla ricorrente nell'impresa familiare "gestita dalla madre IZ PA e dal fratello CA NU", condannava i due convenuti, in solido tra loro "in ragione della partecipazione di entrambi all'impresa familiare” e della "conseguente obbligazione solidale nei confronti della ricorrente in ragione del vincolo associativo", a pagare a quest'ultima le somme, liquidate equitativamente, di L.
9.500.000 e L. 8.000.000, 3 oltre accessori di legge, a titolo rispettivamente di partecipazione agli utili e di incremento patrimoniale. Entrambi i convenuti proponevano appello davanti al Tribunale di GE, il quale, in composizione collegiale e quale giudice di appello, definiva il giudizio dichiarando la nullità dell'atto di appello principale per difetto di procura a favore del procuratore costituito e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'appello incidentale proposto dalla CA. Rilevava, quanto alla procura a margine di cui era corredato l'atto di appello, che essa appariva sottoscritta da PA IZ e NT CA. Era evidente quindi la mancanza di una procura rilasciata dalla parte NU CA. D'altra parte, l'altra firma in calce al mandato non poteva essere attribuita alla IZ, poiché differiva palesemente da quelle apposte dalla parte in calce alla procura a margine della memoria di costituzione depositata il 30.6.1999 e in calce alla procura a margine del ricorso ex art. 351 c.p.c., depositato il 21.10.1999, tra di loro omogenee. PA IZ e NU CA propongono congiuntamente ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. AE CA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE —Con il primo e il secondo motivo denunciando rispettivamente la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 83 c.p.c. - i ricorrenti osservano che il Tribunale non avrebbe potuto decidere in ordine all'autenticità o meno della sottoscrizione della IZ, certificata dal difensore a norma dell'art. 83 c.p.c., in difetto della proposizione della querela di falso e dei successivi incombenti, a seguito della presentazione da parte dell'appellata di una semplice denuncia, trasmessa al pubblico ministero. 4 Con il terzo motivo denunciando violazione degli artt. 436, 416, 101 - c.p.c. i ricorrenti rilevano che l'appello incidentale non era stato notificato nei termini di cui all'art. 436 c.p.c., né gli appellanti principali vi avevano rinunciato, accettando il contraddittorio. Conseguentemente, salvo il dovere del giudice dell'impugnazione di concedere per tale incombente un termine perentorio, vi era stata violazione del diritto di difesa, nella misura in cui il giudice di secondo grado aveva posto a fondamento della sua decisione l'appello incidentale e la denuncia prodotta solo due giorni prima dell'udienza. Con il quarto motivo denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c. e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo - lamentano che il giudice di appello abbia condannato gli appellanti alle spese del giudizio, pur dichiarando la nullità dell'appello per difetto di procura al legale costituito. -Con il quinto motivo denunciando contraddittorietà della sentenza impugnata - lamentano l'illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui si è ipotizzato che la IZ non abbia conferito regolare mandato per l'atto di appello depositato l'8.10.1999, nonostante la regolarità del mandato quanto all'istanza di sospensione dell'esecutività depositata il 21.10.1999. -Con il sesto motivo denunciando violazione dell'art. 221 c.p.c. censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di potere statuire circa la veridicatà o meno della certificazione della autografia della sottoscrizione in clace alla procura, in difetto di querela di falso. Il ricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto da NU CA, poiché egli non ha in alcuna maniera censurato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata dichiarata la nullità dell'appello per difetto di procura rilasciata dal medesimo. Il rilievo è infondato in relazione al quarto motivo, che è riferibile anche alla posizione di NU CA, visto che si fa riferimento alla condanna alle 5 spese degli “appellanti” e detta parte è stata effettivamente condannata alle spese dal giudice d'appello. Peraltro il motivo deve essere rigettato rispetto alla posizione del CA, poiché, come è stato recentemente chiarito da questa Corte, anche nel caso di carenza o vizio della procura nelle forme previste dalla legge, la sentenza è pronunciata nei confronti della parte e deve presumersi che il difensore abbia agito in base ad un contratto d'opera professionale conferito dalla parte stessa (Cass. 5 settembre 200 n. 11689). Del resto, nella specie, nelle stesse premesse del ricorso per cassazione si dà atto della proposizione dell'appello da parte dei ricorrenti: la parte quindi non disconosce in realtà la riconducibilità alla sua iniziativa della attività difensiva svolta, pur in difetto di una rituale procura. Va peraltro precisato che, con il rigetto di tale motivo in relazione al CA, la posizione processuale di quest'ultimo deve ritenersi conclusivamente definita, in quanto gli altri motivi non contengono censure della sentenza d'appello riferibili alla posizione del medesimo. Né un ostacolo al passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado, e la necessità di una sua perdurante partecipazione al giudizio, sono ricollegabili ad una sua posizione di litisconsorte necessario. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che si collega alla teoria della rilevanza meramente interna della partecipazione all'impresa familiare, quest'ultima - salvi i diversi principi ritenuti operanti con riferimento alla famiglia coltivatrice, equiparata alla società semplice (cfr., ex plurimis, Cass. 4 dicembre 1991 n. 13007, 4 febbraio 1993 n. 1382, 12 dicembre 1995 n. 12725, 3 ottobre 1996 n. 8655, 20 maggio 1998 n. 5029) -, non ha una struttura societaria, e in essa la posizione del titolare dell'impresa è differenziata da quella dei collaboratori familiari, che non sono anch'essi titolari dell'impresa e assumono processualmente la posizione di prestatori d'opera continuativa e 6 coordinata (cfr. Cass. 10 maggio 1988 n. 3411, 16 gennaio 1990 n. 15825 luglio 1992 n. 8959, 17 giugno 1996 n. 5531, 27 febbraio 2002 n. 2895). familiare adPeraltro è ipotizzabile anche la partecipazione come un'impresa gestita dal congiunto "titolare" in forma di società di fatto con un terzo, e in tal caso l'impresa familiare è riferibile alla sola quota del congiunto (Cass. 19 ottobre 2000 n. 13861). Però può verificarsi anche un vero e proprio rapporto societario tra alcuni dei familiari (si pensi, per esempio all'ipotesi di una posizione di due coniugi paritaria anche nella gestione), con partecipazione a tale impresa quale semplici collaboratori da parte di altri familiari. In tal senso è in sostanza la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di primo grado, nel momento in cui ha ravvisato una responsabilità solidale di PA IZ e di NU CA, sul presupposto che l'impresa familiare era gestita da detti due convenuti. Quindi, ai fini che ora rilevano, la responsabilità configurata nei confronti del CA è assimilabile a quella di uno dei soci di una società personale nei confronti di terzi. In questa prospettiva deve escludersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i due originari convenuti, così come in genere nei casi di responsabilità solidale (cfr., per un ampio esame di problematiche affini, Cass., Sez. un., 26 aprile 2000 n. 291/SU, che, con riferimento alla liquidazione di una quota di società di persone, ha rilevato che la controversia relativa non ha ad oggetto la modificazione del rapporto sociale plurisoggettivo, ma il rapporto obbligatorio conseguente ad una modifica del rapporto sociale già intervenuta, e quindi non ha quella portata costitutiva che costituisce la base del litisconsorzio necessario). Passando all'esame dei motivi del ricorso in relazione a IN IZ, va rilevata la connessione dei motivi primo, secondo, quinto e sesto., che vengono esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, come non contesta la controricorrente, poiché la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della 7 procura apposta a margine o in calce all'atto giudiziale, effettuata dal procuratore ai sensi dell'art. 83 c.p.c., data la sua natura essenzialmente pubblicistica, può essere contestata ed impugnata unicamente attraverso la querela di falso (Cass. 8 aprile 1989 n. 1690, 20 giugno 1996 n. 5711, 27 gennaio 1999 n. 715, 15 febbraio 2000 n. 1705). Ne consegue che nella specie, in difetto di tale specifica impugnativa, il giudice di merito non avrebbe potuto sindacare l'autenticità della sottoscrizione della procura a margine da parte della IZ. Il terzo motivo, relativo al medesimo capo della sentenza, nonché il quartp motivo, relativo alle spese del giudizio di appello, rimangono assorb relativamente alla IZ. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio in relazione alla posizione di PA IZ e ai motivi accolti. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra NU CA e la controricorrente. Relativamente all'altro rapporto processuale le spese di questo giudizio saranno regolate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto motivo nei confronti di NU CA e dichiara inammissibile per il resto il ricorso in quanto proposto dalla medesima parte, compensando le spese di questo giudizio tra il CA e la controricorrente;
accoglie, rispetto a PA IZ, i motivi primo, secondo, quinto e sesto, assorbiti il terzo e il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa tra AE CA e PA IZ, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 7 maggio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Sovers Tiffel.Tillal. LIE 9 195