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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 7525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7525 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato MICHELE GODINA, difensore di PA NE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7525 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 04/11/2025 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Rovigo, in data 10.5.2021, aveva condannato PA MO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, in rubrica ascrittigli, in qualità di legale rappresentate della società "IS srl", dichiarata fallita in data 7.2.2014 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi di ricorso, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla disposta acquisizione documentale, avente oggetto una sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, dalla quale non possono essere tratti elementi pregiudizievoli per l'imputato, trattandosi di una sentenza di assoluzione. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha fatto rinvio per relationem alla motivazione del giudice di primo, senza tenere in considerazione elementi pur valorizzati nell'atto di appello. Con il terzo motivo di ricorso il prevenuto lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 10.4.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. 5. Infondato appare il primo motivo di ricorso. La corte territoriale, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen., ha disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., della sentenza n. 2501/2018 pronunciata dalla Corte di appello di Venezia nei confronti di OR IO in data 4.7.2018, divenuta irrevocabile in data 11.6.2019, e della sentenza resa il 28.9.2021 nei confronti di PA MO dal tribunale di Padova, divenuta irrevocabile 1'8.5.2022. Tali sentenze sono state utilizzate dal giudice di appello allo scopo di chiarire il contesto in cui ha operato la "IS srl" durante la gestione del PA, perché hanno evidenziato come la suddetta società venisse utilizzata dal OR come strumento per la distrazione di fondi regionali, integrante il delitto di peculato commesso dal OR, all'epoca dei fatti dirigente generale della Direzione Tutela Ambientale della Regione Veneto, secondo un meccanismo che prevedeva da parte della "IS srl" l'emissione di fatture aventi a oggetto prestazioni per operazioni inesistenti, al fine di poter essere beneficiaria dei fondi stanziati dalla Regione Veneto, che poi erano confluiti nella disponibilità effettiva del OR. Vero è che il PA è stato assolto dall'imputazione di concorso nel peculato commesso dal OR, con la formula perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'insufficienza degli elementi raccolti a dimostrare la sua consapevolezza circa la destinazione finale dei fondi pubblici oggetto di distrazione, tuttavia, rileva la corte territoriale, è risultato che egli fosse a conoscenza dell'insussistenza delle prestazioni dichiarate nella fattura della società a lui riferibile, vale a dire la "IS srl". Ciò avvalora il giudizio della corte di appello sul fatto che la gestione della società fallita non era ispirata alla realizzazione di interessi societari, ma, piuttosto, al soddisfacimento di interessi personali, dell'imputato o di soggetti come il OR. Inoltre, alla luce di quanto emerso dai menzionati provvedimenti, osserva il giudice di appello, si comprende "che la decisione della Regione di interrompere l'erogazione dei fondi, lungi dal presentarsi come il frutto di una scelta inspiegabile e improvvisa, è seguita all'affiorare della distrazione dei fondi stessi perpetrata dal OR 2 avvalendosi anche della IS amministrata dal PA", consapevole "della natura fittizia dell'attività apparentemente riferibile alla sua società", sicché appare priva di pregio la tesi dell'appellante che faceva leva proprio sull'interruzione dell'erogazione dei fondi regionali come causa del fallimento suscettibile di escludere la rilevanza penale delle sue condotte (cfr. pp. 11-13 della sentenza di appello). Il ricorrente contesta sia l'acquisizione delle sentenze passate in giudicato, disposta dalla corte di appello con ordinanza del 24.10.2024, ai sensi degli artt. 603, co. 3, e 238 bis cod. proc. pen., rilevando che esse non erano assolutamente necessarie ai fini della decisione, sia l'utilizzazione della sentenza del Tribunale di Padova del 28.9.2021, divenuta irrevocabile per il solo PA e non anche per il coimputato OR, con la conseguenza che trattandosi di una sentenza di assoluzione dall'imputazione di concorso nel reato di peculato contestato al OR, da essa non possono ricavarsi elementi sfavorevoli all'imputato. Quanto alla sentenza della Corte di appello di Venezia del 4.7.2018, passata in giudicato nei confronti del OR, essa, ad avviso dell'imputato, non può essere utilizzata nei confronti del PA, posto che quest'ultimo è rimasto del tutto estraneo al relativo giudizio. Tali argomentazioni non possono condividersi. Va, innanzitutto, chiarito che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, il giudice può - d'ufficio - disporre discrezionalmente la rinnovazione del dibattimento quando questa sia "assolutamente necessaria", ossia nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Tale discrezionalità, tuttavia, non è sottratta a controllo, ma è sindacabile, e, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorre vagliare la motivazione, accertando se, all'interno del quadro probatorio emergente dalla decisione stessa, le argomentazioni adottate risultino mancanti o apodittiche ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie, o, al contrario, se il giudice di appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti, dimodoché la rinnovazione non si palesava affatto necessaria (cfr. Sez. 6, n. 7519 del 05/06/1998, Rv. 211265). 3 Sul punto il ricorso non coglie nel segno, in quanto, come si è visto le sentenze acquisite sono state utilizzate per corroborare il quadro probatorio allo scopo di contestare una specifica deduzione difensiva, sicché appare applicabile al caso in esame il principio di diritto richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, Rv. 285736). In ogni caso va sottolineato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'acquisizione di una prova nuova in appello, adottata in assenza del presupposto dell'assoluta necessità dell'integrazione, non determina l'inutilizzabilità della prova stessa (cfr. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230). Con riferimento ai criteri di valutazione delle sentenze passate in giudicato acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., si osserva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art.238 bis cod. proc. pen., invero, va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., ma ha 4 come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. Ne consegue, pure al di fuori di ogni obbligo per il giudice che l'utilizza, in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il "fatto" accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517; Sez. 5, n. 5618 del 14/04/2000, Rv. 216306). Con l'opportuna precisazione che ove una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza, come nel caso che ci occupa, sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (cfr. Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, Rv. 285063). Risulta, dunque, infondato il rilievo difensivo sulla impossibilità di utilizzare la sentenza di assoluzione passata in giudicato pronunciata nei confronti del PA per trarne elementi a sostegno dell'assunto accusatorio nell'ambito del presente procedimento. Del pari risulta infondato il rilievo sulla impossibilità di utilizzare il contenuto della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia nei confronti del OR, non rilevando la mancata partecipazione del PA al relativo giudizio, stante la piena utilizzazione di ogni acquisizione fattuale evidenziata nel corpo della motivazione della sentenza passata in giudicata, che, da sola, giova evidenziare, è inidonea a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendo essere valutata insieme agli altri elementi di prova, ai sensi dell'art. 192, co. 3, cod. proc. pen., richiamato espressamente dall'art. 238-bis cod. proc. pen. 6. Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli 5 elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601). E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, come si è già osservato, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Va, pertanto, ribadito che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504).1 In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente 6 interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, si badi, non di fondare una valutazione alternativa delle risultanze processuali, ma inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. La stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha evidenziato con orientamento costante che il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., norma invocata dal ricorrente, è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457). Gli elementi di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della corte territoriale (dichiarazioni rese dal PA all'udienza del 18.3.2021; la missiva del 21.9.20911, indirizzata alla società fallita dalla ditta vivaistica della Toniolo;
le dichiarazioni rese da quest'ultima in qualità di teste all'udienza del 21.2.2021; la fattura prodotta dalla difesa all'udienza del 18.3.2021; le dichiarazioni rese dal curatore Nicolin all'udienza del 21.2.2021; la documentazione allegata alla memoria difensiva del 4.5.2021; la 7 deposizione resa dal teste TT all'udienza del 18.3.2021; le dichiarazioni rese dal sindaco Ficco all'udienza del 18.3.2021), non solo non appaiono decisivi ai fini della decisione, ma, soprattutto, costituiscono dati acquisiti al giudizio di primo grado, di cui il ricorrente non può lamentare l'omessa considerazione da parte del giudice di appello. Ricorrendo, infatti, nella fattispecie in esame un caso di cd. "doppia conforme", infatti, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636), circostanza non riscontrabile nel caso in esame, in cui la motivazione del giudice di appello va apprezzata per la sua completezza e la mancanza di vizi. Infatti, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua condivisibile requisitoria scritta, che appare opportuno riportate integralmente: "quanto alla contestazione sub 1, la corte territoriale ha confutato le contestazioni difensive, reiterate in appello, ritenendo che la costruzione del pozzo fosse del tutto estranea all'oggetto ed all'interesse sociale, in quanto realizzata su terreno di proprietà altrui, su cui la IS non svolgeva attività alcuna;
quanto alla contestazione sub 2 si mette in luce come l'incarico di consulenza della Natur En in favore della IS s.r.l. sia operazione conclusa in palese conflitto di interessi, stante l'identità di amministratore il PA ) delle due società, priva di supporto documentale quanto alla sua effettiva realizzazione, nonché sostanzialmente inutile per gli interessi sociali;
utile solo al ricorrente, beneficiario finale del prelievo della somma di € 30.000,00. Ancora il collegio analizza la condotta sub 3, e persuasivamente ritiene, in linea con le considerazioni del primo giudice, del tutto ingiustificato il 8 pagamento per la retribuzioni della dipendente Simionato, in epoca di inattività della società, esborsi effettuati, per stessa ammissione della beneficiaria , a fronte di alcuna prestazione lavorativa. Quanto alla condotta sub 4 la corte territoriale ha ben messo in luce come le operazioni contestate , di depauperamento delle risorse societarie, abbiano tuttavia favorito ed arricchito il PA, attraverso un rapporto con la Agroenergia s.r.l. (peraltro amministrata dallo stesso PA) del tutto pregiudizievole per IS s.r,l, avendo comportato un ingiustificato esborso di somme;
cui è corrisposto l'arricchimento del ricorrente, destinatario della somma di € 66.000,00 a titolo di compenso per il ruolo di Presidente del CDA di Agroenergia, compenso tuttavia mai deliberato in assemblea. Ancora mette in luce la corte territoriale che la decisione della Regione di interrompere l'erogazione di fondi non è stata improvvisa e ingiustificata, ma causata proprio dall'affiorare della distrazione dei fondi regionali, attuata anche a mezzo della IS". 7. Inammissibile appare il terzo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente sollecita una diversa valutazione di merito in punto di trattamento sanzionatorio non consentita in questa sede. E invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la 9 cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Al riguardo non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia prospettato alcun significativo elemento favorevole, che la corte territoriale abbia omesso di valutare. La circostanza che i fatti per cui si procede siano risalenti nel tempo e la correttezza della condotta serbata dall'imputato sino ad oggi, appaiono circostanze invero non decisive ai fini dell'accoglimento dell'istanza difensiva, che la corte di appello ha disatteso facendo leva sulla gravità dei fatti, conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Immune da vizi è anche la decisione sulla entità della pena, di cui la corte di appello sottolinea la mitezza in quanto stabilita in misura inferiore al medio edittale pur dopo l'applicazione della contestata circostanza aggravante, ritenendola implicitamente adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, laddove il ricorrente propone una diversa valutazione nel merito, incentrata sul preteso ruolo non da protagonista svolto dal PA e sulla circostanza che egli non fosse a conoscenza della provenienza pubblica delle somme. 8. A rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4.11.2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato MICHELE GODINA, difensore di PA NE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7525 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 04/11/2025 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Rovigo, in data 10.5.2021, aveva condannato PA MO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, in rubrica ascrittigli, in qualità di legale rappresentate della società "IS srl", dichiarata fallita in data 7.2.2014 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi di ricorso, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla disposta acquisizione documentale, avente oggetto una sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, dalla quale non possono essere tratti elementi pregiudizievoli per l'imputato, trattandosi di una sentenza di assoluzione. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha fatto rinvio per relationem alla motivazione del giudice di primo, senza tenere in considerazione elementi pur valorizzati nell'atto di appello. Con il terzo motivo di ricorso il prevenuto lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 10.4.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. 5. Infondato appare il primo motivo di ricorso. La corte territoriale, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen., ha disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., della sentenza n. 2501/2018 pronunciata dalla Corte di appello di Venezia nei confronti di OR IO in data 4.7.2018, divenuta irrevocabile in data 11.6.2019, e della sentenza resa il 28.9.2021 nei confronti di PA MO dal tribunale di Padova, divenuta irrevocabile 1'8.5.2022. Tali sentenze sono state utilizzate dal giudice di appello allo scopo di chiarire il contesto in cui ha operato la "IS srl" durante la gestione del PA, perché hanno evidenziato come la suddetta società venisse utilizzata dal OR come strumento per la distrazione di fondi regionali, integrante il delitto di peculato commesso dal OR, all'epoca dei fatti dirigente generale della Direzione Tutela Ambientale della Regione Veneto, secondo un meccanismo che prevedeva da parte della "IS srl" l'emissione di fatture aventi a oggetto prestazioni per operazioni inesistenti, al fine di poter essere beneficiaria dei fondi stanziati dalla Regione Veneto, che poi erano confluiti nella disponibilità effettiva del OR. Vero è che il PA è stato assolto dall'imputazione di concorso nel peculato commesso dal OR, con la formula perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'insufficienza degli elementi raccolti a dimostrare la sua consapevolezza circa la destinazione finale dei fondi pubblici oggetto di distrazione, tuttavia, rileva la corte territoriale, è risultato che egli fosse a conoscenza dell'insussistenza delle prestazioni dichiarate nella fattura della società a lui riferibile, vale a dire la "IS srl". Ciò avvalora il giudizio della corte di appello sul fatto che la gestione della società fallita non era ispirata alla realizzazione di interessi societari, ma, piuttosto, al soddisfacimento di interessi personali, dell'imputato o di soggetti come il OR. Inoltre, alla luce di quanto emerso dai menzionati provvedimenti, osserva il giudice di appello, si comprende "che la decisione della Regione di interrompere l'erogazione dei fondi, lungi dal presentarsi come il frutto di una scelta inspiegabile e improvvisa, è seguita all'affiorare della distrazione dei fondi stessi perpetrata dal OR 2 avvalendosi anche della IS amministrata dal PA", consapevole "della natura fittizia dell'attività apparentemente riferibile alla sua società", sicché appare priva di pregio la tesi dell'appellante che faceva leva proprio sull'interruzione dell'erogazione dei fondi regionali come causa del fallimento suscettibile di escludere la rilevanza penale delle sue condotte (cfr. pp. 11-13 della sentenza di appello). Il ricorrente contesta sia l'acquisizione delle sentenze passate in giudicato, disposta dalla corte di appello con ordinanza del 24.10.2024, ai sensi degli artt. 603, co. 3, e 238 bis cod. proc. pen., rilevando che esse non erano assolutamente necessarie ai fini della decisione, sia l'utilizzazione della sentenza del Tribunale di Padova del 28.9.2021, divenuta irrevocabile per il solo PA e non anche per il coimputato OR, con la conseguenza che trattandosi di una sentenza di assoluzione dall'imputazione di concorso nel reato di peculato contestato al OR, da essa non possono ricavarsi elementi sfavorevoli all'imputato. Quanto alla sentenza della Corte di appello di Venezia del 4.7.2018, passata in giudicato nei confronti del OR, essa, ad avviso dell'imputato, non può essere utilizzata nei confronti del PA, posto che quest'ultimo è rimasto del tutto estraneo al relativo giudizio. Tali argomentazioni non possono condividersi. Va, innanzitutto, chiarito che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, il giudice può - d'ufficio - disporre discrezionalmente la rinnovazione del dibattimento quando questa sia "assolutamente necessaria", ossia nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Tale discrezionalità, tuttavia, non è sottratta a controllo, ma è sindacabile, e, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorre vagliare la motivazione, accertando se, all'interno del quadro probatorio emergente dalla decisione stessa, le argomentazioni adottate risultino mancanti o apodittiche ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie, o, al contrario, se il giudice di appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti, dimodoché la rinnovazione non si palesava affatto necessaria (cfr. Sez. 6, n. 7519 del 05/06/1998, Rv. 211265). 3 Sul punto il ricorso non coglie nel segno, in quanto, come si è visto le sentenze acquisite sono state utilizzate per corroborare il quadro probatorio allo scopo di contestare una specifica deduzione difensiva, sicché appare applicabile al caso in esame il principio di diritto richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, Rv. 285736). In ogni caso va sottolineato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'acquisizione di una prova nuova in appello, adottata in assenza del presupposto dell'assoluta necessità dell'integrazione, non determina l'inutilizzabilità della prova stessa (cfr. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230). Con riferimento ai criteri di valutazione delle sentenze passate in giudicato acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., si osserva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art.238 bis cod. proc. pen., invero, va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., ma ha 4 come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. Ne consegue, pure al di fuori di ogni obbligo per il giudice che l'utilizza, in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il "fatto" accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517; Sez. 5, n. 5618 del 14/04/2000, Rv. 216306). Con l'opportuna precisazione che ove una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza, come nel caso che ci occupa, sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (cfr. Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, Rv. 285063). Risulta, dunque, infondato il rilievo difensivo sulla impossibilità di utilizzare la sentenza di assoluzione passata in giudicato pronunciata nei confronti del PA per trarne elementi a sostegno dell'assunto accusatorio nell'ambito del presente procedimento. Del pari risulta infondato il rilievo sulla impossibilità di utilizzare il contenuto della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia nei confronti del OR, non rilevando la mancata partecipazione del PA al relativo giudizio, stante la piena utilizzazione di ogni acquisizione fattuale evidenziata nel corpo della motivazione della sentenza passata in giudicata, che, da sola, giova evidenziare, è inidonea a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendo essere valutata insieme agli altri elementi di prova, ai sensi dell'art. 192, co. 3, cod. proc. pen., richiamato espressamente dall'art. 238-bis cod. proc. pen. 6. Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli 5 elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601). E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, come si è già osservato, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Va, pertanto, ribadito che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504).1 In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente 6 interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, si badi, non di fondare una valutazione alternativa delle risultanze processuali, ma inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. La stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha evidenziato con orientamento costante che il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., norma invocata dal ricorrente, è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457). Gli elementi di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della corte territoriale (dichiarazioni rese dal PA all'udienza del 18.3.2021; la missiva del 21.9.20911, indirizzata alla società fallita dalla ditta vivaistica della Toniolo;
le dichiarazioni rese da quest'ultima in qualità di teste all'udienza del 21.2.2021; la fattura prodotta dalla difesa all'udienza del 18.3.2021; le dichiarazioni rese dal curatore Nicolin all'udienza del 21.2.2021; la documentazione allegata alla memoria difensiva del 4.5.2021; la 7 deposizione resa dal teste TT all'udienza del 18.3.2021; le dichiarazioni rese dal sindaco Ficco all'udienza del 18.3.2021), non solo non appaiono decisivi ai fini della decisione, ma, soprattutto, costituiscono dati acquisiti al giudizio di primo grado, di cui il ricorrente non può lamentare l'omessa considerazione da parte del giudice di appello. Ricorrendo, infatti, nella fattispecie in esame un caso di cd. "doppia conforme", infatti, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636), circostanza non riscontrabile nel caso in esame, in cui la motivazione del giudice di appello va apprezzata per la sua completezza e la mancanza di vizi. Infatti, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua condivisibile requisitoria scritta, che appare opportuno riportate integralmente: "quanto alla contestazione sub 1, la corte territoriale ha confutato le contestazioni difensive, reiterate in appello, ritenendo che la costruzione del pozzo fosse del tutto estranea all'oggetto ed all'interesse sociale, in quanto realizzata su terreno di proprietà altrui, su cui la IS non svolgeva attività alcuna;
quanto alla contestazione sub 2 si mette in luce come l'incarico di consulenza della Natur En in favore della IS s.r.l. sia operazione conclusa in palese conflitto di interessi, stante l'identità di amministratore il PA ) delle due società, priva di supporto documentale quanto alla sua effettiva realizzazione, nonché sostanzialmente inutile per gli interessi sociali;
utile solo al ricorrente, beneficiario finale del prelievo della somma di € 30.000,00. Ancora il collegio analizza la condotta sub 3, e persuasivamente ritiene, in linea con le considerazioni del primo giudice, del tutto ingiustificato il 8 pagamento per la retribuzioni della dipendente Simionato, in epoca di inattività della società, esborsi effettuati, per stessa ammissione della beneficiaria , a fronte di alcuna prestazione lavorativa. Quanto alla condotta sub 4 la corte territoriale ha ben messo in luce come le operazioni contestate , di depauperamento delle risorse societarie, abbiano tuttavia favorito ed arricchito il PA, attraverso un rapporto con la Agroenergia s.r.l. (peraltro amministrata dallo stesso PA) del tutto pregiudizievole per IS s.r,l, avendo comportato un ingiustificato esborso di somme;
cui è corrisposto l'arricchimento del ricorrente, destinatario della somma di € 66.000,00 a titolo di compenso per il ruolo di Presidente del CDA di Agroenergia, compenso tuttavia mai deliberato in assemblea. Ancora mette in luce la corte territoriale che la decisione della Regione di interrompere l'erogazione di fondi non è stata improvvisa e ingiustificata, ma causata proprio dall'affiorare della distrazione dei fondi regionali, attuata anche a mezzo della IS". 7. Inammissibile appare il terzo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente sollecita una diversa valutazione di merito in punto di trattamento sanzionatorio non consentita in questa sede. E invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la 9 cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Al riguardo non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia prospettato alcun significativo elemento favorevole, che la corte territoriale abbia omesso di valutare. La circostanza che i fatti per cui si procede siano risalenti nel tempo e la correttezza della condotta serbata dall'imputato sino ad oggi, appaiono circostanze invero non decisive ai fini dell'accoglimento dell'istanza difensiva, che la corte di appello ha disatteso facendo leva sulla gravità dei fatti, conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Immune da vizi è anche la decisione sulla entità della pena, di cui la corte di appello sottolinea la mitezza in quanto stabilita in misura inferiore al medio edittale pur dopo l'applicazione della contestata circostanza aggravante, ritenendola implicitamente adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, laddove il ricorrente propone una diversa valutazione nel merito, incentrata sul preteso ruolo non da protagonista svolto dal PA e sulla circostanza che egli non fosse a conoscenza della provenienza pubblica delle somme. 8. A rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4.11.2025.