CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2023, n. 40117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40117 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 40117 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NA MO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in epigrafe indicata, con la quale, per quanto qui interessa, è stata confermata la declaratoria di responsabilità dell'imputata per il reato di furto (ex art. 624-bis cod. pen.) del portafogli di ON MO, titolare della merceria "Martini", che conteneva la somma di euro 10,00 (fatto del 5.5.2016). 2. L'esponente - in sintesi - lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso esame critico delle doglianze con cui, in sede di gravame di merito, era stato evidenziato che all'interno del negozio vi erano altri clienti, che il portafogli era stato trovato in un cassonetto dei rifiuti e non nella materiale disponibilità dell'imputata, che la MO eraikornata nel negozio pochi minuti dopo il suo allontanamento, che in definitiva vi era carenza di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere provata la penale responsabilità della ricorrente, quale autrice del furto in disamina. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sotto il profilo della sussistenza del dedotto vizio motivazionale in punto di responsabilità della prevenuta per il furto oggetto di imputazione. 2. Si deve convenire con la difesa della ricorrente in ordine alla manifesta illogicità della sentenza impugnata, laddove, nella ricostruzione del fatto, afferma apoditticamente che era stata proprio l'imputata ad appropriarsi del portafogli (custodito nel retrobottega del negozio), in quanto la stessa, dopo aver provato alcuni capi di abbigliamento, era uscita dal negozio (all'interno del quale vi erano anche altri clienti) "con il pretesto di dovere aspettare la madre prima di decidere gli acquisti da fare". A detta dei giudici territoriali, l'allontanamento dell'imputata le aveva consentito di non essere visibile alla persona offesa, la quale, avvedutasi della mancanza del portafogli e insospettita dai movimenti della MO, era uscita Per cercare di rintracciarla. Poco dopo, l'imputata era rientrata nel negozio, mentre il 2 portafogli era stato successivamente rinvenuto in un cassonetto di raccolta dei rifiuti. Secondo la Corte d'appello, il rientro della prevenuta nel negozio era stato "chiaramente una strategia seguita per cercare di allontanare da sé i chiari sospetti di essere l'artefice del furto". 3. Si tratta di un percorso argomentativo che offre un quadro essenzialmente apodittico e congetturale della responsabilità della MO, quale effettiva autrice del furto in disamina, visto che non è dato comprendere da quali elementi sia stata tratta l'asserita connessione fra la fuoriuscita della prevenuta dal negozio e l'azione furtiva da costei ipoteticamente commessa, fra l'altro in totale assenza di indizi circa l'avvenuto accesso dell'imputata al retrobottega ove si trovava il portafogli. Parimenti congetturale l'affermazione secondo cui la donna, successivamente rientrata nel negozio (in ipotesi, dopo aver sottratto il portafogli), lo avrebbe fatto per adottare la "strategia" dianzi accennata (allontanare i sospetti su di sé), certamente non usuale per l'autore di un furto, il cui primo istinto dovrebbe essere, semmai, quello di allontanarsi velocemente dal luogo di commissione del reato, senza farvi rientro nell'immediatezza dei fatti. Peraltro, la detta "strategia" - che non sembra fondata su alcuna base razionale - dà per scontato quello che scontato non è, e che la sentenza impugnata non si preoccupa di spiegare, vale a dire la ragione per cui, in quel momento, proprio la MO - nonostante la presenza di altri clienti nel negozio - fosse da considerare un soggetto "sospetto". 4. I riscontrati vizi motivazionali della sentenza impugnata appaiono indicativi di un atteggiamento valutativo non rispettoso del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che deve trovare applicazione non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (cfr. Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Rv. 281468 - 01), i quali non possono fondarsi su parametri dotati di mera verosimiglianza o su comportamenti che non siano frutto di comprovate e riconosciute regole di esperienza (cfr. Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 01). 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consiukere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 40117 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NA MO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in epigrafe indicata, con la quale, per quanto qui interessa, è stata confermata la declaratoria di responsabilità dell'imputata per il reato di furto (ex art. 624-bis cod. pen.) del portafogli di ON MO, titolare della merceria "Martini", che conteneva la somma di euro 10,00 (fatto del 5.5.2016). 2. L'esponente - in sintesi - lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso esame critico delle doglianze con cui, in sede di gravame di merito, era stato evidenziato che all'interno del negozio vi erano altri clienti, che il portafogli era stato trovato in un cassonetto dei rifiuti e non nella materiale disponibilità dell'imputata, che la MO eraikornata nel negozio pochi minuti dopo il suo allontanamento, che in definitiva vi era carenza di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere provata la penale responsabilità della ricorrente, quale autrice del furto in disamina. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sotto il profilo della sussistenza del dedotto vizio motivazionale in punto di responsabilità della prevenuta per il furto oggetto di imputazione. 2. Si deve convenire con la difesa della ricorrente in ordine alla manifesta illogicità della sentenza impugnata, laddove, nella ricostruzione del fatto, afferma apoditticamente che era stata proprio l'imputata ad appropriarsi del portafogli (custodito nel retrobottega del negozio), in quanto la stessa, dopo aver provato alcuni capi di abbigliamento, era uscita dal negozio (all'interno del quale vi erano anche altri clienti) "con il pretesto di dovere aspettare la madre prima di decidere gli acquisti da fare". A detta dei giudici territoriali, l'allontanamento dell'imputata le aveva consentito di non essere visibile alla persona offesa, la quale, avvedutasi della mancanza del portafogli e insospettita dai movimenti della MO, era uscita Per cercare di rintracciarla. Poco dopo, l'imputata era rientrata nel negozio, mentre il 2 portafogli era stato successivamente rinvenuto in un cassonetto di raccolta dei rifiuti. Secondo la Corte d'appello, il rientro della prevenuta nel negozio era stato "chiaramente una strategia seguita per cercare di allontanare da sé i chiari sospetti di essere l'artefice del furto". 3. Si tratta di un percorso argomentativo che offre un quadro essenzialmente apodittico e congetturale della responsabilità della MO, quale effettiva autrice del furto in disamina, visto che non è dato comprendere da quali elementi sia stata tratta l'asserita connessione fra la fuoriuscita della prevenuta dal negozio e l'azione furtiva da costei ipoteticamente commessa, fra l'altro in totale assenza di indizi circa l'avvenuto accesso dell'imputata al retrobottega ove si trovava il portafogli. Parimenti congetturale l'affermazione secondo cui la donna, successivamente rientrata nel negozio (in ipotesi, dopo aver sottratto il portafogli), lo avrebbe fatto per adottare la "strategia" dianzi accennata (allontanare i sospetti su di sé), certamente non usuale per l'autore di un furto, il cui primo istinto dovrebbe essere, semmai, quello di allontanarsi velocemente dal luogo di commissione del reato, senza farvi rientro nell'immediatezza dei fatti. Peraltro, la detta "strategia" - che non sembra fondata su alcuna base razionale - dà per scontato quello che scontato non è, e che la sentenza impugnata non si preoccupa di spiegare, vale a dire la ragione per cui, in quel momento, proprio la MO - nonostante la presenza di altri clienti nel negozio - fosse da considerare un soggetto "sospetto". 4. I riscontrati vizi motivazionali della sentenza impugnata appaiono indicativi di un atteggiamento valutativo non rispettoso del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che deve trovare applicazione non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (cfr. Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Rv. 281468 - 01), i quali non possono fondarsi su parametri dotati di mera verosimiglianza o su comportamenti che non siano frutto di comprovate e riconosciute regole di esperienza (cfr. Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 01). 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consiukere estensore