CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25984 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI EL, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di detenzione domiciliare speciale, avanzata dalla condannata EL RI. 2. Ricorre RI per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25984 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 02/03/2023 3. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come risulta dalla posizione giuridica, la condannata ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del giudice di sorveglianza, la detenzione domiciliare. 4. L'indicata emergenza determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 02/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di detenzione domiciliare speciale, avanzata dalla condannata EL RI. 2. Ricorre RI per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25984 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 02/03/2023 3. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come risulta dalla posizione giuridica, la condannata ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del giudice di sorveglianza, la detenzione domiciliare. 4. L'indicata emergenza determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 02/03/2023