Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' A00 8 14 /0 1 OPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 14559/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.1714 Consigliere- Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/10/00 Dott. Pasquale PICONE - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal $ig. SENTENZA per diritti L.3005 sul ricorso proposto da: 122 GEN. 2001 IL CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - CANCELLERIA persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Rilasciata copia legale al Sig. JNPS contro per critti L. MARCHINA ETTORE;
6 MAR 2001. IL CANCELLIERE2000 - intimato 863/98 del Tribunale di 4258 avverso la sentenza n. -1- P BRESCIA, depositata il 02/06/98 R.G.N. 186/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Brescia, con sentenza 1016/1997, in accoglimento dell'opposizione proposta da Marchina illegittima la ordinanza- dichiarato Ettore, ha ingiunzione n. 224/1996 con la quale l'Inps aveva intimato all' opponente di pagare L.
4.290.000 a titolo sanzioni amministrative per parziale mancatodi versamento di contributi dall'ottobre 1986 al marzo 1989, perché mancante la prova della notificazione della contestazione dell'illecito entro il termine perentorio fissato dall'art. 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ази Con sentenza 9 aprile/2 giugno 1998 il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello dell'Inps, ha ritenuto regolare la notifica, e quindi, passando ad esaminare i motivi di opposizione, ha da una parte respinto l'eccezione di prescrizione proposta dall' opponente, in quanto essa inizierebbe a decorrere dall'ultima delle varie infrazioni succedutesi nel tempo, ritenute legate dal vincolo della continuazione;
dall'altra eccessiva la sanzione inflitta perché, stante la continuazione, essa va applicata secondo il criterio anziché quello del "cumulodel "cumulo giuridico" materiale". 3 Ciò posto, dichiarava tuttavia la illegittimità dell'intera sanzione, ritenendo impossibile per il giudice, in materia di violazioni in materia di previdenza ed assistenza, di modificare la sanzione applicata dall'amministrazione. Motivava che l'art.35 Legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disporre che il giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione per violazione di disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è disciplinato dalle regole del processo previdenziale (artt.442 e segg. Azey C.p.c.), richiama le sole disposizioni processuali previste nella legge 689/81, tra le quali non rientrerebbe il disposto del terzultimo comma dell'art.23 stessa legge, il quale conferisce al giudice dell'opposizione in materia di illeciti amministrativi il potere di modificare l'entità della sanzione comminata. Aggiungeva che detto potere non può ritenersi applicabile neppure in via analogica, per il carattere di disposizione eccezionale di detto terzultimo comma dell'art.23 ("in parte qua”) rispetto alla regola generale di cui agli artt.2 e segg. L.2248/1865 all.E, che inibisce siffatta facoltà al giudice ordinario rispetto agli atti provvedimentali della P.A. 4 На proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L' intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 35 Legge 24 novembre 1981, n. 689, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il giudice puòdell'opposizione solo annullare la ordinanza- ingiunzione, ma non modificare l'entità della sanzione Azu dovuta, come richiesto in via gradata dall'Istituto ricorrente nelle varie fasi di merito. Il motivo è fondato. Questa Corte, esaminando il problema in una controversia proveniente dal medesimo Tribunale, ha ritenuto che "In sede di opposizione avversO ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il pretore ha il potere di annullare in tutto о in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima commisurandola in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati- 5 una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alla effettiva consistenza della infrazione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni” (Cass. 15 giugno 1998 n. 5957). principio va ribadito, perché assolutamente Il condivisibili le argomentazioni che lo sorreggono. 11,L'art. 23, comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nel definire l'ambito dei poteri attribuiti al pretore in sede di opposizione all'ordinanza- ingiunzione, stabilisce che con la sentenza con la Ази quale definisce il giudizio questi può rigettare l'opposizione o accoglierla, annullando in tutto о "modificandola in parte l'ordinanza suddetta anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta". Come è stato affermato in precedenza da questa Corte (sentenza n.4612 del 22 maggio 1990), il pretore sindacato di merito esercita in tale ambito un sul provvedimento sanzionatorio, che si traduce in un apprezzamento pieno delle risultanze processuali e in un potere esteso alla determinazione dell'ammontare commisurata all'effettiva della sanzione, che va consistenza dell'infrazione: potere che non incontra, pertanto, i limiti posti in via generale dalla 6 legge sul contenzioso amministrativo, che consente al giudice ordinario la sola come è ben noto disapplicazione in via incidentale dell'atto amministrativo illegittimo (Cass. 5957/98 cit.). La Corte ha anche vagliato il principale argomento a base della sentenza impugnata, e cioé che l'art.35 1.cit, nel "depenalizzare" le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, e nel dettare la disciplina ad esse relativa, richiama, al quarto comma, soltanto il quarto comma dell'art. 23; ma ha ritenuto che tale rilievo non è sufficiente per Asey legislatore abbia inteso precluderededurne che il in relazione alle violazioni in l'applicabilità, del principio sancito nell'undicesimo comma di oggetto, tale disposizione. In primo luogo, è da ritenere che il legislatore, nel disporre nello stesso quarto comma dell'art.35 che il giudizio di opposizione è in tale ambito regolato dagli artt.442 e segg. c.p.c., abbia avvertito espressamente il quarto l'esigenza di richiamare comma dell'art.23 ( il quale consente all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza di stare in giudizio personalmente, nonché, a quest'ultima, di avvalersi di funzionari appositamente delegati), allo 7 riferimento alla disciplina scopo di evitare che il ad escludere indurre codicistica potesse l'applicabilità della disposizione suddetta. In secondo luogo, non si comprende affatto perché la ratio che discussione, la quale mira sorregge l'istituto in palesemente ad affidare al pretore una funzione esaustiva, tale da consentire una piena proporzionalità tra entità della infrazione e della sanzione e da la possibilità di rimettere gli atti "escludere Azu all'autorità amministrativa per nuove determinazioni", dovrebbe ritenersi estranea all'area degli illeciti in materia di previdenza ed assistenza, che il legislatore del 1981 ha inteso assimilare in linea di massima, sotto l'aspetto considerato e salvo le disposizioni specifiche di carattere processuale dettate nella sedes materiae (ossia, nell'art.35), alle altre violazioni contestualmente "depenalizzate". Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, il quale . provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 8
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 18 ottobre 2000. begliche uaulle Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo De Marin Stilline IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA la in Cancelleria Dep 20 GEN. 2001 ot SORATORE Shoppin ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Op\odi-potere4 RG 14559/98 9