Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
Non ricorre l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di amministratore legale e/o amministratore di fatto di una società di persone che effettuino prelevamenti a titolo di compenso dell'impegno profuso o per soddisfare le esigenze di vita, qualora non emerga che ciascuno abbia percepito somme esorbitanti da tali indici, sia pure fissati presuntivamente in base ai parametri monetari propri dell'epoca dei fatti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2007, n. 9188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9188 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/02/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 376
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 005028/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA OS NA, N. IL 20/07/1950;
2) IN RA, N. IL 03/01/1947;
avverso SENTENZA del 10/10/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO AN Maria che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. FOTI G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da OS AN e OL SC sono stati condannati dal tribunale di Treviso per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta semplice documentale, l'una nella qualità di titolare della ditta "Punto Maglia", fallita il 7/4/93, l'altro quale amministratore di fatto.
La corte d'appello di Venezia, in parziale riforma, assolveva gli imputati dalla distrazione della merce, limitando l'addebito alla distrazione di circa L. 57milioni; dichiarava ndp in ordine al reato L. Fall. ex art. 217 cpv. siccome prescritto, riconosceva l'attenuante speciale del danno di particolare tenuità e riduceva la pena.
Ricorrono gli imputati personalmente, lamentando il vizio di motivazione:
in relazione agli esborsi pari a L. 26milioni circa ed al mancato incasso di L. 9milioni circa, stimati ingiustificati alla stregua delle conclusioni peritali;
in relazione al disconoscimento dei prelievi per soddisfare le esigenze di vita, nella misura di L. 57milioni, ritenuti esorbitanti. A tale proposito la corte di merito incorre in errore, poiché omette di considerare che lo OL, coniuge della Da OS, titolare dell'omonima ditta individuale, era amministratore di fatto e che, in conseguenza, gli erano dovuti i compensi.
Il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) viene dedotto dai ricorrenti anche in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Infondata è la prima doglianza, sulla scorta delle argomentazioni esplicitate dalla corte di merito, col supporto della prova documentale.
Non trova applicazione nella specie l'art. 2389 c.c., dettato per le società di ospitali, secondo il quale l'ammontare dei compensi dovuti all'amministratore dev'essere stabilito nell'atto costitutivo o dalla assemblea. Non si configura la fraudolenta distrazione nell'ipotesi di prelevamenti che l'amministratore di una società di persone assuma costituire compenso della propria attività, anche se non regolarmente contabilizzati, qualora non emerga che a tale titolo siano state percepite altre somme e qualora i medesimi risultino, all'evidenza o a seguito di appositi accertamenti, compatibili nella loro entità con la segnalata causa (sez. 5^ 17/4/03, n. 22886, Leopardi, in tema di società di persone;
sez. 5^, 10/11/04, n. 48280, Andreotti, nell'ipotesi di prelevamenti del socio accomandatario, autorizzati a titolo di retribuzione). Nella specie la corte di merito, pur non disconoscendo in via di principio il diritto alla retribuzione per l'attività prestata dallo OL, ha ritenuto, esorbitanti senza giustificazioni argomentative. Gli importi pari a L. 57milioni circa, oggetto di prelevamenti da parte degli imputati.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto, affinché il giudice di rinvio provveda ad accertare l'entità dell'impegno profuso dallo OL, al fine di determinare, anche presuntivamente, l'entità del compenso spettategli nel periodo che interessa la contestazione. Analoga valutazione sarà effettuata pure per i prelevamenti addotti dalla Da OS per il soddisfacimento delle esigenze di vita, tenendo conto dei parametri monetari propri dell'epoca dei fatti. Tanto allo scopo di affermare od escludere motivatamente l'esorbitanza dell'entità della distrazione addebitata ai prevenuti rispetto ai prelevamenti effettuati per causa legittima. La sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Venezia.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2007