Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
0066073 08126 / 02 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I R 5 ORTE SUPREMSUPREM A 6 . T 8 E N 9 U 1 N - / B O I 4 B I / R . Z 6 L 2 A T SEZIONE QUINTA CIVILE L . R A R T . . S P A . B I I D A G T R E onposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L E E R 1 D T 3 1 I A S A . D N Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N.17235+990/ M E N E S T I N A E S E 1999 Consigliere Dott. Stefano MONACI Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Consigliere Cron. 22361 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Ud. 16/01/2002 ha pronunciato la seguente: SE N TENZA Oggetto: Omessa pronuncia sui ricorsi proposti da: su statuizione pregiudiziale CURATELA FALL. CASEIFICIO AGRARIO TERMINILLO S.D.F. di incompatibile Dictum. implicito EL RL ed ES, con sede in Rieti, di Sussiste Omessa - motivazione. Configurabilità. EL RL e di EL ES, in persona del Curatore Avv. Filippo Falivene, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso e provvedimento del Giudice Delegato 18 Novembre 1998, dall'Avv. Alberto Trinchi del Foro di Rieti, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro E L n.67, presso lo Studio dell'Avv. Patrizia Tilli I V I C 9 0 9 2 ricorrente :
contro
R P U S E AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro I R C 2 1 afr 1 1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
Controricorrente Ricorrente incidentale Commissione TributariaavversO la sentenza della Regionale di Roma Sez. 5 n. 187/05/98 del 13-07-1998, depositata il 21-10-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RL Destro, che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n. 127383, notificato il 2- 06-1988, 1'Ufficio del Registro di Rieti, rettificava il valore degli immobili oggetto dell'atto di divisione in Notaio Casazza del 20-06-1986, elevando, quello relativo alla quota A), da L.75.000.000 a L.650.000.000, e, quello relativo alla quota B) da L.75.000.000 a L.465.000.000. Tale atto veniva impugnato, sostenendosi la congruità dei valori dichiarati, dal condividente EL 2 ES, cui, stante la dichiarazione di fallimento, sopravvenuta, subentrava la relativa nelle more curatela. L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Rieti, accogliendo l'eccezione di irritualità del ricorso, in quanto privo di motivazione, sollevata dalla resistente Amministrazione, con decisione n.135/03/95, lo rigettava. La Curatela fallimentare del Caseificio Agrario s.d.f., di EL RL e di EL ES interponeva appello, sostenendo l'ammissibilità del ricorso di prime cure, a sostegno della cui fondatezza produceva elaborato, redatto nel corso di una causa civile pendente innanzi al Tribunale di Rieti, dal nominato C.T.U.. La C.T.R. di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il gravame, confermando l'appellata decisione. Con ricorso notificato il 21-09-1999, ed affidato a due mezzi, la curatela fallimentare predetta ha chiesto la cassazione della sentenza di appello. L'Amministrazione Finanziaria, con controricorso notificato il 2-11-1999, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'impugnazione e con contestuale ricorso incidentale condizionato ha 3 ER riproposto l'eccezione di nullità, per mancanza di motivazione, del ricorso di primo grado, implicitamente accolta dal giudice di primo grado. Resiste la curatela con controricorso notificato il 2- e l'infondatezza 12-1999, deducendo l'inammissibilità, delle doglianze dell'Amministrazione. Con memoria 8-01-2002, la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, ex art.335 C.p.C., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Con il primo mezzo la Curatela fallimentare censura l'impugnata decisione, in relazione all'art.360 n. ri 4 e 5 C.p.C., per violazione dell'art.112 C.p.c. e nullità per omessa pronuncia sull'appello, nonché per omessa e contraddittoria motivazione. Dagli atti in esame, e segnatamente dalla sentenza della C.T.R., si evince che il percorso logico giuridico seguito dai giudici di appello per giungere in dispositivo è alle conclusioni rassegnate caratterizzato esclusivamente da argomentazioni tese а dimostrare la congruità dei valori accertati dall'Ufficio, nonché l'inidoneità della documentazione versata in atti dalla curatela, incrinare la 4 legittimità della pretesa fiscale. E' pur vero, dunque, che nessuna motivazione viene addotta per giustificare il superamento della preliminare eccezione sollevata dall'Ufficio in primo grado ed accolta in tal sede dalla C.T.P., ma è di tutta evidenza, stante il rapporto di pregiudizialità incompatibilità esistente tra le due questioni, prospettate dall'Amministrazione, che la pronuncia di appello, confermativa della statuizione di rigetto dell'originario ricorso della contribuente, comportando il rigetto implicito dell'eccezione di irritualità del ricorso introduttivo, costituisce per consolidato e condiviso orientamento (Cass. 2-4-1997 n.2871; 1-2-1993 n.1191; 11-09-1992 n.10385), dictum giudiziario idoneo ad esternare il contenuto della decisione concretamente adottata. Nel caso la mancanza di esplicita pronuncia non vale, quindi, ad integrare il denunciato vizio di legge. Il mezzo non è, neppure, utilmente spendibile sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, non potendosi ravvisare in capo alla ricorrente alcun interesse giuridico meritevole di tutela, dal momento che l'implicita statuizione, della quale si denunciano carenze motivazionali, ha deciso in senso favorevole alla Curatela, riconoscendo l'ammissibilità del ricorso 5 introduttivo, ragion per cui l'odierna ricorrente non potrebbe conseguire alcun ulteriore vantaggio da un eventuale riesame della questione e da una nuova pronuncia. Con il secondo mezzo viene denunciata, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C., la violazione degli artt. 2697 C.C. e 51 DPR n. 131/1986, nonché l'omessa od insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta congruità delle somme accertate. Il vizio di legge, che viene ricollegato alla circostanza che la sentenza ha ritenuto "adeguati e congrui i valori accertati dall'Ufficio" malgrado la specifica contestazione, al riguardo sollevata dalla Curatela, onerasse l'Ufficio della relativa prova, insussistente. La C.T.R., in vero, non ha violato l'art. 2697 C.C., in quanto nella sentenza non risultano contenute affermazioni contrastanti con il principio desumibile da detta disposizione, e non ha, neppure, disapplicato l'art. 51 DPR n. 131/86, norma che prevede, espressamente, per gli atti che hanno per oggetto beni immobili о diritti reali immobiliari, il potere di rettifica dell'Ufficio, sulla base di criteri normativamente stabiliti e di "ogni altro elemento di valutazione". 6 I Giudici di appello, infatti, utilizzando i poteri loro riconosciuti dalla legge, hanno apprezzato liberamente gli elementi in atti forniti dalle parti, valorizzando, in considerazione della relativa "consistenza ed ubicazione", gli accertamenti operati dall'Ufficio, ritenuti probatoriamente significativi e rilevanti agli effetti della dimostrazione della congruità del valore dei beni, così come rettificato. In buona sostanza la Commissione di appello non ha disatteso la tesi dei contribuenti perché costoro non ne avevano provato la relativa fondatezza, piuttosto, ha confermato i valori rettificati dall'Ufficio, ritenendo acquisita agli atti la prova della loro congruità. Fondato e da accogliere è, invece, il profilo di doglianza con cui si lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta congruità dei valori rettificati. In effetti, la sentenza ritiene corretto l'operato dell'Ufficio in base ad elementi del tutto insufficienti, effettuando riferimenti assolutamente generici e trascurando di prendere in esame elementi, pur acquisiti al processo, rilevanti agli effetti decisionali. Essendo, in vero, contestata Congruità dei valorilaAngruità 7 accertati dall'Ufficio, per essere stati ritenuti appropriati quelli dichiarati in considerazione delle caratteristiche e dello stato degli immobili in Commissione Tributaria avrebbe dovuto valutazione, la offrire un ragionamento esauriente sugli elementi probatori in atti ed una esposizione delle fonti di convincimento tale da consentire la ricostruzione dell'iter decisionale. Tale esame, come si evince dal contenuto della sentenza, non risulta essere stato fatto dai giudici di merito, quali, oltre ad argomentare in maniera assolutamente generica hanno, pure, omesso ogni valutazione su elementi pure acquisiti agli atti del processo e rilevanti agli effetti decisionali. In sostanza i giudici di appello non danno contezza delle ragioni per le quali la consistenza, l'ubicazione e l'epoca del trasferimento erano elementi idonei per ritenere congrui ed adeguati i valori accertati dall'Ufficio, né offrono elementi per ritenere che sia stata esaminata e considerata irrilevante la stima redatta, nel corso di altro giudizio, dal CTU Geom. Renzi che, pure, avuto riguardo al contenuto ed al contesto di acquisizione, costituiva utile elemento valutabile, in una a quelli considerati, ai fini decisionali. 8 Si ritiene, quindi, che non possa considerarsi assolto l'obbligo motivazionale e che le denunciate lacune integrino il denunciato vizio. L'Amministrazione controricorrente nel chiedere il rigetto del ricorso principale, in via incidentale, condizionata all'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle doglianze della Curatela, censura, a sua volta, l'impugnata decisione per violazione e falsa 1° applicazione dell'art. 15, comma lett. d del DPR n. 636/1972 e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 c.p.c.. Trattasi di censura fondata e da accogliere, alla stregua di consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. 13/04/99 n. 3615; 05/05/98 n. 4525). сва Il dictum implicito della C.T.R. è, infatti, assolutamente immotivato, e non da contezza, neppure in maniera sintetica, del percorso logico - giuridico seguito dai giudici di appello, e, quindi, non consente l'individuazione del criterio seguito per giungere all'esplicitato convincimento. Peraltro, risulta immotivatamente trascurata una circostanza obiettiva, già acquisita alla causa attraverso lo stesso ricorso introduttivo, che era 9 سلالالا stata ritenuta idonea, di per sè, a definire il giudizio, da parte del giudice di primo grado, e che, ove presa in considerazione e riconosciuta probatoriamente significativa, in una agli altri elementi in atti, avrebbe consentito una decisione diversa da quella in concreto adottata. Conclusivamente, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad Tributaria Regionale altra Sezione della Commissione tenendo conto deidel Lazio, la quale deciderà richiamati principi, motiverà adeguatamente e pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, ed accogliendoli, per quanto di ragione, cassa 1'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 16 Gennaio 2002. Il Presidente Dott. Pasquale Reale Estensore you Il Consigliere Relatore Dott. Antoni Di Bla 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -5 GIU. 2002 IL CANCRIDARE C1 Vista