CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI d'Italia s.r.l. nel procedimento a carico di 1. CA OR, nato a [...] il [...] 2. DA SE TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Giudice di pace di Gallipoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL RI, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Lecce;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10030 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 6 marzo 2018 il Tribunale del riesame di Lecce, giudicando in sede di rinvio, annullava il decreto, emesso in fase di indagini preliminari dal locale Giudice di Pace, di sequestro preventivo di alcuni appartamenti siti in Gallipoli, in relazione al reato di occupazione abusiva di edifici (art. 633 cod. pen.), ascritto a OR CA e ad TO DA SE, di cui il giudice di rinvio non ravvisava tuttavia la configurabilità. Con lo stesso provvedimento detto Tribunale, sussistendo contestazione sulla proprietà degli immobili, rinviava la decisione della controversia al giudice civile, a norma dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., disponendo che rimanesse fermo intanto il sequestro;
senza peraltro avvedersi che, nelle more, il vincolo era venuto meno per iniziativa del Pubblico Ministero e i beni erano stati restituiti alla società intestataria, LI d'Italia a r.l. 2. Dato atto di ciò, la Sesta Sezione penale di questa Corte, dinanzi alla quale avevano interposto ricorso la società stessa e i due indagati, con sentenza n. 51794/18 considerava esaurita la tematica cautelare, qualificava direttamente le impugnazioni proposte in incidente di esecuzione (rispettivamente finalizzato al mantenimento o al ripristino della disponibilità dei beni) e investiva della reiudicanda il giudice omonimo. Identificandosi quest'ultimo nel Giudice di pace di Lecce, che aveva originariamente deliberato il sequestro, gli atti erano infine a lui rimessi. Detto Giudice, con ordinanza 4 giugno 2019, adottata senza formalità di procedura, dichiarava viceversa inammissibile l'incidente, sul presupposto che il rimedio non fosse azionabile a procedimento penale pendente. 3. CA e DA SE proponevano nuovamente ricorso per cassazione. La Sesta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 20559/20, riteneva che l'incidente fosse stato correttamente trattato senza formalità, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 676 stesso codice, e che il rimedio impugnatorio dovesse essere pertanto l'opposizione, da proporsi dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario. Convertiva così i ricorsi in opposizione e rimetteva gli atti al Giudice di pace di Lecce. 4. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, rilevava che nel frattempo il procedimento era approdato alla fase del giudizio, in corso di celebrazione dinanzi al Giudice di pace di Gallipoli, al quale rimetteva ulteriormente la decisione. 2 Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Gallipoli dichiarava «la validità ed efficacia» della decisione del Tribunale del riesame, che aveva disposto il mantenimento del sequestro ai fini di cui all'art. 324 cod. proc. pen. 5. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione la società LI d'Italia a r.I., deducendo, con il primo assorbente motivo, l'incompetenza funzionale del Giudice di pace di Gallipoli, Ufficio giudiziario non coincidente con quello autore della decisione opposta, nonché diverso da quello già designato da questa Corte come competente a provvedere. Detto ricorso ulteriore è stato assegnato all'intestata Prima Sezione penale. Nei termini di legge, gli odierni imputati, CA e DA SE, hanno depositato memoria difensiva, con cui deducono l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 41 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essendo i provvedimenti del Giudice di pace in materia di esecuzione impugnabili solo davanti al Tribunale del circondario in composizione monocratica, e comunque a causa della sua manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'eccezione di rito, formulata dalla difesa degli imputati, è preclusa dal giudicato interno. La Sesta Sezione penale, con la pronuncia n. 20559/20, ha sancito che nel caso di specie dovesse essere osservata la procedura stabilita dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., e tale arresto fa ormai stato rispetto alle modalità di trattazione dell'incidente di esecuzione. 2. Il motivo di ricorso illustrato è all'evidenza fondato, con assorbimento dei motivi ulteriori. Il giudice del rinvio, e quello cui la Corte di Cassazione abbia comunque attribuito la competenza a definizione del ricorso dinanzi ad essa proposto, o in sede di risoluzione di conflitto, non può in nessun caso declinare la competenza medesima, stante il principio di irretrattabilità del c.d. foro commissorio (tra le molte, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 262551-01); competenza che nella specie, sia detto incidentalmente, era stata impeccabilmente individuata. Il giudice dell'opposizione, nei casi regolati dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., coincide infatti, indeclinabilmente, con il giudice (inteso come Ufficio giudiziario) autore del provvedimento opposto, e tale competenza resta insensibile ad eventuali successivi avanzamenti procedimentali. Né è superfluo rammentare che la competenza in esame, come ogni attribuzione riguardante la 3 fase di esecuzione, riveste carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v., ad es., Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775-01). 3. Il ricorso è dunque accolto. L'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Giudice di pace di Lecce perché sia celebrato, nelle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., il giudizio di opposizione. Detto Giudice si atterrà altresì, evidentemente, al principio di diritto sancito dalla sentenza di questa Corte n. 51794/18, che ha già ritenuto esperibile, nella materia in esame, il rimedio dell'incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL RI, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Lecce;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10030 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 6 marzo 2018 il Tribunale del riesame di Lecce, giudicando in sede di rinvio, annullava il decreto, emesso in fase di indagini preliminari dal locale Giudice di Pace, di sequestro preventivo di alcuni appartamenti siti in Gallipoli, in relazione al reato di occupazione abusiva di edifici (art. 633 cod. pen.), ascritto a OR CA e ad TO DA SE, di cui il giudice di rinvio non ravvisava tuttavia la configurabilità. Con lo stesso provvedimento detto Tribunale, sussistendo contestazione sulla proprietà degli immobili, rinviava la decisione della controversia al giudice civile, a norma dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., disponendo che rimanesse fermo intanto il sequestro;
senza peraltro avvedersi che, nelle more, il vincolo era venuto meno per iniziativa del Pubblico Ministero e i beni erano stati restituiti alla società intestataria, LI d'Italia a r.l. 2. Dato atto di ciò, la Sesta Sezione penale di questa Corte, dinanzi alla quale avevano interposto ricorso la società stessa e i due indagati, con sentenza n. 51794/18 considerava esaurita la tematica cautelare, qualificava direttamente le impugnazioni proposte in incidente di esecuzione (rispettivamente finalizzato al mantenimento o al ripristino della disponibilità dei beni) e investiva della reiudicanda il giudice omonimo. Identificandosi quest'ultimo nel Giudice di pace di Lecce, che aveva originariamente deliberato il sequestro, gli atti erano infine a lui rimessi. Detto Giudice, con ordinanza 4 giugno 2019, adottata senza formalità di procedura, dichiarava viceversa inammissibile l'incidente, sul presupposto che il rimedio non fosse azionabile a procedimento penale pendente. 3. CA e DA SE proponevano nuovamente ricorso per cassazione. La Sesta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 20559/20, riteneva che l'incidente fosse stato correttamente trattato senza formalità, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 676 stesso codice, e che il rimedio impugnatorio dovesse essere pertanto l'opposizione, da proporsi dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario. Convertiva così i ricorsi in opposizione e rimetteva gli atti al Giudice di pace di Lecce. 4. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, rilevava che nel frattempo il procedimento era approdato alla fase del giudizio, in corso di celebrazione dinanzi al Giudice di pace di Gallipoli, al quale rimetteva ulteriormente la decisione. 2 Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Gallipoli dichiarava «la validità ed efficacia» della decisione del Tribunale del riesame, che aveva disposto il mantenimento del sequestro ai fini di cui all'art. 324 cod. proc. pen. 5. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione la società LI d'Italia a r.I., deducendo, con il primo assorbente motivo, l'incompetenza funzionale del Giudice di pace di Gallipoli, Ufficio giudiziario non coincidente con quello autore della decisione opposta, nonché diverso da quello già designato da questa Corte come competente a provvedere. Detto ricorso ulteriore è stato assegnato all'intestata Prima Sezione penale. Nei termini di legge, gli odierni imputati, CA e DA SE, hanno depositato memoria difensiva, con cui deducono l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 41 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essendo i provvedimenti del Giudice di pace in materia di esecuzione impugnabili solo davanti al Tribunale del circondario in composizione monocratica, e comunque a causa della sua manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'eccezione di rito, formulata dalla difesa degli imputati, è preclusa dal giudicato interno. La Sesta Sezione penale, con la pronuncia n. 20559/20, ha sancito che nel caso di specie dovesse essere osservata la procedura stabilita dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., e tale arresto fa ormai stato rispetto alle modalità di trattazione dell'incidente di esecuzione. 2. Il motivo di ricorso illustrato è all'evidenza fondato, con assorbimento dei motivi ulteriori. Il giudice del rinvio, e quello cui la Corte di Cassazione abbia comunque attribuito la competenza a definizione del ricorso dinanzi ad essa proposto, o in sede di risoluzione di conflitto, non può in nessun caso declinare la competenza medesima, stante il principio di irretrattabilità del c.d. foro commissorio (tra le molte, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 262551-01); competenza che nella specie, sia detto incidentalmente, era stata impeccabilmente individuata. Il giudice dell'opposizione, nei casi regolati dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., coincide infatti, indeclinabilmente, con il giudice (inteso come Ufficio giudiziario) autore del provvedimento opposto, e tale competenza resta insensibile ad eventuali successivi avanzamenti procedimentali. Né è superfluo rammentare che la competenza in esame, come ogni attribuzione riguardante la 3 fase di esecuzione, riveste carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v., ad es., Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775-01). 3. Il ricorso è dunque accolto. L'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Giudice di pace di Lecce perché sia celebrato, nelle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., il giudizio di opposizione. Detto Giudice si atterrà altresì, evidentemente, al principio di diritto sancito dalla sentenza di questa Corte n. 51794/18, che ha già ritenuto esperibile, nella materia in esame, il rimedio dell'incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/01/2023