Sentenza 28 novembre 2017
Massime • 1
L'inammissibilità dell'appello relativo al trattamento sanzionatorio non esime il giudice dal dovere di applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto da una legge successiva anche nel caso in cui la pena inflitta ai sensi della disciplina previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile per genericità del motivo l'appello proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 emessa prima delle modifiche normative introdotte dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. in legge 16 maggio 2014, n. 79).
Commentario • 1
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di Giovanna Iacovone e Annarita Iacopino Sommario: 1. Inquadramento del tema a partire dagli interessi coinvolti. 2. Il potere di ordinanza sindacale subisce una dequotazione sulla base della (astratta) disciplina delle competenze e in virtù di una eventuale responsabilità a posteriori. 3. Precauzione e prevenzione: una lettura neutralizzante del rischio. 4. Il ruolo e i confini delle ordinanze contingibili e urgenti nella garanzia di efficacia del paradigma precauzionale: una interpretazione minimalista. 4.1. Il principio di precauzione e sua operatività. 4.2 Valutazione e gestione del rischio nel rapporto tra tecnica e diritto in funzione della effettività delle tutele…4.3 …ipotesi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2017, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2017 |
Testo completo
00 182-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/11/2017 VINCENZO ROTUNDO Presidente - Sent. n. sez. 1740/2017 ANDREA TRONCI Rel. Consigliere - MIRELLA AGLIASTO REGISTRO GENERALE N. 20768/2017 ORLANDO VILLONI ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI IL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita, in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso;
udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di LO RI propone tempestivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dallo stesso legale formalizzata nei riguardi dell'ordinanza 10.05.2013 del Tribunale dello stesso 1 capoluogo peloritano, di condanna del proprio assistito a pena di giustizia per il reato previsto e punito dall'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. 2. Deduce in proposito il ricorrente: che il provvedimento impugnato sarebbe incorso in vizio di motivazione, avendo, "laconicamente quanto genericamente", denunciato l'assenza di critica alla motivazione della sentenza di primo grado, laddove siffatta affermazione sarebbe smentita dalla piana lettura del testo dell'atto d'impugnazione, a tal fine riprodotto;
che l'ordinanza medesima sarebbe altresì incorsa in violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) del codice di rito, "in relazione al motivo di gravame formulato di 'eccessività della pena' "; che ulteriore violazione di tale norma sarebbe ravvisabile in rapporto all'art. 585 co. 4 cod. proc. pen., stante l'espressa riserva, fromalizzata con il proposto appello, "di presentare motivi nuovi ed aggiunti", "che avrebbero se del caso potuto integrare, in conformità del dettato normativo, insieme a memorie difensive, quelle censure mosse dalla Corte di appello di Messina nel procedimento in oggetto". CONSIDERATO IN DIRITTO Manifestamente infondati sono il primo ed il terzo profilo di censura. 1. 1.1 Per ciò che concerne il primo di essi, proprio il testo dell'appello a suo tempo proposto, doverosamente rapportato al costrutto motivazionale della sentenza in quella sede impugnata, evidenzia come il gravame non faccia altro che riproporre la medesima tesi già disattesa dal primo giudice, senza formulare alcuna argomentazione anche astrattamente idonea a incrinare il ragionamento del Tribunale, onde del tutto corretto risulta l'assunto della Corte peloritana, circa l'assenza, in quell'impugnazione, di "ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice", in tal modo risultando integrata la causa d'inammissibilità cui ha riguardo l'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., in rapporto al dettato dell'art. 581 lett. d) dello stesso codice, ossia quella della genericità dei motivi per difetto di specificità. Con la doverosa puntualizzazione che il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte ha posto fine alla divaricazione in precedenza manifestatasi nella giursprudenza di legittimità, con riferimento a quelle pronunce con cui era stato teorizzato, con riferimento alla struttura di giudizio a critica libera propria del processo d'appello, il diverso e minor rigore richiedibile nella valutazione di detto requisito, in caso di reiterazione delle medesime questioni già disattese nel 2 Аб precedente grado di giudizio: è stata infatti affermata, con l'autorità propria del massimo Consesso, la sostanziale omogeneità del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in fatto ed in diritto, tanto nel giudizio d'appello che in quello di cassazione, alla stregua di ragioni che poggiano sia sulla letteralità del dato normativo, sia su considerazioni di ordine sistematico, così pervenendosi all'enunciazione del principio di diritto, per cui "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (v. Sez. Un., sent. n. 8825 del 27.10.2016 - dep. 22.02.2017, Rv. 268822).
1.2 Quanto, poi, al terzo ed ultimo motivo di doglianza, è di tutta evidenza, che il giudizio d'inammissibilità non può essere condizionato dall'eventuale deposito di motivi nuovi, che non hanno la capacità di ovviare al vizio genetico presente nell'impugnazione proposta.
2. Discorso diverso è a farsi in relazione al secondo motivo di ricorso. Qui non v'è dubbio che, in punto di pena, l'appello a suo tempo avanzato si palesasse, più che generico, manifestamente infondato, come agevolmente desumibile dalla constatazione che la pena inflitta dal primo giudice (mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa) non era suscettibile di alcuna attenuazione, essendo stata determinata muovendo dal minimo dell'apparato edittale del tempo, abbattuto di un terzo per effetto della scelta del rito. Ma, anche a prescindere da tale rilievo e dalle implicazioni ad esso atteso che solo in sede di legittimità, grazie all'esplicita previsione connesse contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., la manifesta infondatezza è causa d'inammissibilità - in ogni caso la Corte distrettuale non poteva non tener conto delle modifiche normative intervenute nelle more, con l'innalzamento dell'ipotesi attenuata al rango di autonomo reato e con la previsione di un diverso e meno gravoso trattamento sanzionatorio. Essendo appena il caso di rilevare che non muta constatazione dell'astratta termini della questione neppure la compatibilità della pena inflitta con l'apparato edittale attuale, atteso che la sensibile diversità del minimo di legge in senso favorevole agli imputati - avrebbe dovuto correttamente indurre il giudice territoriale a tener conto della relativa problematica ed a trarne le necessitate conclusioni in punto di ammissibilità, alla stregua della esegesi, affermata dalla giurisprudenza di 3 legittimità anche con l'autorità delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, appunto, "Il diritto dell'imputato, desumibile dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per giudice della cognizione il dovere di applicare la "lex mitior" anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità" (così Sez. Un. sent. n. 46653 del 26.06.2015, Rv. 265110; conf., successivamente, Sez.
6. Sent. n. 10169 del 10.02.2016, Rv. 266514). In conclusione, l'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti rimessi per il giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017 Vincenzo Rotundo Il,Presidente Il Consigliere est. Andua DEPOSITATO IN CANCELLERIA -- 8 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito 4