Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2017, n. 182
CASS
Sentenza 28 novembre 2017

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Massime1

L'inammissibilità dell'appello relativo al trattamento sanzionatorio non esime il giudice dal dovere di applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto da una legge successiva anche nel caso in cui la pena inflitta ai sensi della disciplina previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile per genericità del motivo l'appello proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 emessa prima delle modifiche normative introdotte dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. in legge 16 maggio 2014, n. 79).

Commentario1

  • 1Precauzione e prevenzione: nel dedalo delle competenze comunali, regionali e statali si attenua la tutela dei (diritti fondamentali dei) cittadini.
    Giovanna Iacovone Annarita Iacopino · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giovanna Iacovone e Annarita Iacopino Sommario: 1. Inquadramento del tema a partire dagli interessi coinvolti. 2. Il potere di ordinanza sindacale subisce una dequotazione sulla base della (astratta) disciplina delle competenze e in virtù di una eventuale responsabilità a posteriori. 3. Precauzione e prevenzione: una lettura neutralizzante del rischio. 4. Il ruolo e i confini delle ordinanze contingibili e urgenti nella garanzia di efficacia del paradigma precauzionale: una interpretazione minimalista. 4.1. Il principio di precauzione e sua operatività. 4.2 Valutazione e gestione del rischio nel rapporto tra tecnica e diritto in funzione della effettività delle tutele…4.3 …ipotesi di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2017, n. 182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 182
Data del deposito : 28 novembre 2017

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