Sentenza 4 luglio 2019
Massime • 1
L'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile se il beneficiario commette un delitto non colposo nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della citata legge, non richiedendosi anche che il provvedimento di concessione del beneficio sia anteriore alla commissione del delitto che comporta la revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2019, n. 7421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7421 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA07421-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2199/2019 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI CC 04/07/2019 MICHELE BIANCHI - R.G.N. 9008/2019 ROSA ANNA SARACENO Relatore- GIUSEPPE SANTALUCIA GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA nel procedimento a carico di: CC DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2019 del TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG 14 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2019 il Tribunale di Pavia, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione e per quanto qui rileva, ha rigettato la richiesta avanzata dal Pubblico ministero di revoca del beneficio dell'indulto concesso a RO GN con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila in data 15.5.2012 e con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 14.2.2007, in relazione alle sentenze: della Corte di appello dell'Aquila del 17.5.2010, irr. il 9.11.2011, recante condanna alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta e truffa rispettivamente commessi il 13.6.2003 e tra il 13.9.2002 e il 13.6.2003; della Corte di appello di Milano dell'11.4.2003, irr. il 17.11.2004, recante condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre la multa, per i reati di cui agli artt. 455 e 458 cod. pen. commessi sino al 2.10.1992. 1.1. Il Tribunale, preso atto che il condannato aveva commesso nei cinque anni dalla entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 (il 25.10.2006) un delitto non colposo (bancarotta fraudolenta) per il quale aveva riportato condanna ad anni 3 e mesi 6, inflitta con sentenza del Tribunale di Pavia del 27.11.2013 confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza emessa in data 8.11.2016, irr. il 7.2.2018, ha motivato le conclusioni raggiunte, osservando che la revoca dell'indulto esige che il reato che la comporta sia commesso successivamente all'applicazione del beneficio. La formulazione letterale del comma 3 dell'art. 1 I. n. 241 del 2006, che afferma : "il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni", comporta la compresenza di due condizioni: la commissione nel termine di legge di un delitto non colposo per il quale sia riportata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;
la concessione del beneficio intervenuta prima della commissione del reato presupposto della revoca come l'inciso "se chi ne ha usufruito" lascia chiaramente intendere. Opzione ermeneutica che, oltre ad essere aderente al testo della norma, appare raccordarsi "col tratto ineludibilmente sanzionatorio di 2 ogni provvedimento di revoca di un beneficio incidente sulla libertà personale...(e al) carattere di controspinta psicologica all'ulteriore agire illecito che la disposizione in disamina intende evidentemente implementare".
2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, che ne ha chiesto l'annullamento, denunziando violazione di legge, in relazione all'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, e vizio della motivazione per essere stata esclusa la rilevanza, ai fini della revoca del beneficio, della commissione di reati in epoca anteriore ai provvedimenti emessi in sede esecutiva che tale beneficio hanno concesso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.
1. Il provvedimento impugnato non è coerente con il disposto normativo e con l'esatta interpretazione dello stesso, la revoca di diritto del beneficio essendo ancorata alla sussistenza dell'unico presupposto normativo richiesto, ossia la commissione nel termine di legge di un delitto non colposo per il quale sia riportata condanna non inferiore a due anni di reclusione, condizione pacificamente avveratasi nel caso in disamina. Va infatti richiamato in termini adesivi il principio affermato da questa Corte regolatrice: " L'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile se il beneficiario commette un delitto non colposo nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della citata legge, non richiedendosi anche che il provvedimento di concessione del beneficio sia anteriore alla commissione del delitto che comporta la revoca"( Sez. 1, n. 18350 del 22/06/2016, dep. 2017, Montalto, Rv. 269816). Del resto la preesistenza della causa ostativa impedisce il riconoscimento del beneficio da parte del giudice della cognizione e ne legittima la revoca da parte del giudice dell'esecuzione sempre che la condizione ostativa non fosse nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione anche implicita da parte di quest'ultimo; ipotesi che pacificamente non ricorre nella specie, atteso che la sentenza di condanna per il delitto causa di revoca, commesso nel termine di legge, è divenuta irrevocabile dopo l'adozione dei provvedimenti che legittimamente quel beneficio hanno applicato. L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio, potendo questa Corte di legittimità procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti, a norma dell'articolo 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., e ordinare la revoca degli indicati benefici, trattandosi di revoca di diritto che non richiede valutazioni di merito. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca gli indulti concessi con ordinanza della Corte di appello di Milano del 14 febbraio 2007 e con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila del 15 maggio 2012. Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019 1 Consigliere Il Consigliere estensore Il Presidente Rosen nyRosanna Saraceno Antonella Patrizia Mazzei Jemappe DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA