Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' O L L , O 4 B 7 ) .3 E E IN NOME DEL PO0 08 3 1 /0 3 E N C , N 1 O PA 9 I Z -19 I A PUBBLICA ITALIA) R D -11 T IS E 1 IC G 2 E . R D L IU A 9 3 D G 6/E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TIN Oggetto (IS RISARCIMENTO DANNI SEZIONE TERZA CIVILE da RESPONSIBILITA' EXTRA CONTRATTUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE R.G.N. 21851/01 Cron.1733 VITTORIA Consigliere Dott. Paolo LUPO Rel. Consigliere Rep. Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud.1.05/11/02 TRIFONE Consigliere - C.C.Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL IO, PU AR, NI EN, ON RD, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GINO ALESSANDRO ANDREINI con studio in 57125 LIVORNO VIA MAGENTA 20, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CANTIERE NAVALE FLLI ORLANDO SCARL, SASA ASSIC SPA, NAVITAL SPA, REALE MUTUA ASSIC SPA;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 372/00 del Giudice di pace di 1750/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. 3 La Corte Premesso che RL LI, AR UG, CO TA e DU OO hanno convenuto davanti al Giudice di pace di Livorno la società cooperativa a r.l. Cantiere Navale F.lli Orlando, per essere risarciti dei danni subiti dalle proprie autovetture a causa di particelle di vernice provenienti dall'interno del cantiere, e che la società convenuta ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione S.A.S.A. Assicurazioni e la società esecutrice dei lavori di pitturazione all'interno del cantiere, Navital s.p.a., la quale ultima ha chiamato in garanzia la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.; Premesso altresì che il Giudice di pace adito ha respinto le domande di risarcimento, ritenendo non sussistente il nesso di causalità tra i danni subiti dagli attori e l'attività del cantiere;
Premesso ancora che gli attori hanno proposto ricorso per cassazione, e che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Rilevato che i ricorrenti lamentano "il contrasto irriducibile che vi è a sostegno della impugnata decisione"; Considerato che la sentenza di equità del giudice di pace è censurabile nel caso di insanabile contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, che si traduce in assenza di motivazione, e che questa ipotesi ricorre nel caso di specie: la sentenza impugnata, invero, pur “non mettendo in dubbio che" (le autovetture degli attori) "fossero state picchiettate da vapori provenienti dalla pitturazione" delle navi effettuata all'interno del cantiere della società convenuta e che le stesse autovetture, "sostando nel piazzale della Lips Italiana, sono state soggette agli spruzzi della tinteggiatura all'esterno" del detto cantiere navale, ha ritenuto che "non esiste il nesso di causalità diretto tra l'evento e la sua causa specifica", escludendo la responsabilità del cantiere per tale sola ragione;
Ritenuto che
vi è insanabile contraddizione tra la individuazione della causa dei danni subiti dalle autovetture degli attori (vapori provenienti dalla pitturazione delle navi effettuata all'interne del cantiere) e l'esclusione del nesso di causalità tra i detti danni e l'attività oggettiva della società convenuta (salvo l'accertamento sull'elemento soggettivo dell'illecito), onde la sentenza impugnata ši rivela priva di motivazione in ordine al rigetto delle domande degli attori;
Considerato che
la sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio al Giudice di pace di Livorno che, nella persona di un diverso giudicante, si pronunziarà nuovamente sulle domande degli attori, nonché sulle spese del giudizio di cassazione;
РОМ La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Livorno, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 5 novembre 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Ешие ECT Dottissa Maria Ajello IL CAR Depositata in Cancelleria Aoggi, 21·1.03