Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 88 2/0 1 LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 13380/98 Cron..3985 Consigliere Dott. Federico ROSELLI Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.04/12/00 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta COL ORE SENTENZA per diritti L. 3000 dal Sig. sul ricorso proposto da: 1 99 FEB. 2001 MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
-· ricorrente 069257
contro
RE, elettivamente domiciliato in ROMA NICOLINI 47, VIA ARNO presso lo studio dell'avvocato FRANCO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega Rilasciata copia legale Psig. AGOSTINI in atti;
per diritti L. #2 LEER 2001 -2000 controricorrente- LCANCELLER 5176 avverso la sentenza n. 1317/98 del Tribunale di -1- CATANIA, depositata il 21/04/98 R.G.N.5055/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Catania del 10 settembre 1996 il Sig. NI RE ET, lamentando il mancato riconoscimento da parte della competente Commissione Medica del suo stato di inabilità e della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, chiedeva l'accertamento in via giudiziaria del proprio diritto, nei confronti del Ministero del Tesoro, all'indennità di accompagnamento. Costituitosi il Ministero che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, il Pretore, espletata consulenza medica, con sentenza del 4 novembre 1997 dichiarava che il ricorrente, essendo invalido al 100% e non essendo in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, aveva diritto all'indennità di accompagnamento dal primo maggio 1997 con gli interessi. Sull' appello il Ministero del Tesoro, la statuizione veniva confermata dal p locale Tribunale con sentenza del 21 aprile 1998. Il Tribunale affermava che, dopo l'annullamento pronunziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 156 del 1996 dell'art. 3 quinto comma del DPR 698/98 (recte 698/94) nella parte in cui prevedeva, nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, la legittimazione passiva della Regione ove l'atto impugnato fosse stato emanato dalle commissioni mediche presso le USL, a seguito del vuoto normativo così determinatosi, residuava solo la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, già prevista ove l'atto amministrativo fosse stato emanato dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile;
lo stesso Ministero, infatti, era da sempre normativamente delegato alla gestione delle procedure finalizzate all'accertamento sanitario delle minorazioni civili, allo stesso spettando la decisione finale sullo stato invalidante qualunque fosse l'organo deputato all'accertamento. th Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero del Tesoro affidato ad un unico complesso motivo. . Il NI resiste con controricorso e osservazioni scritte in risposta alle conclusioni del Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988, dell'art. 11 commi 1,2,3 e 4 della legge n. 537 del 193 e dell'art. 3 comma 5 del DPR 698/94 perché la imputazione della legittimazione passiva ad esso Ministero in relazione alla implicita pronunzia di condanna alla corresponsione della provvidenza richiesta, avrebbe disapplicato la parte più qualificante della disciplina introdotta con il citato h DPR, il quale trovando la fonte di regolamentazione nell'art. 11 della legge 537/93 e nell'art. 17 della legge 400/88 ed assumendo un sostanziale rango legislativo, aveva distinto tra i procedimenti giurisdizionali sull'accertamento della invalidità da quelli relativi all'attribuzione dei benefici, distinzione che era stata poi riconfermata dall'art. 3 comma 3 della legge 335/95. Il ricorso merita accoglimento con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 2000 che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero 13380/98 i dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. Nella presente causa - in cui non è stato chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dello stato di invalidità ma solo l'erogazione di prestazioni ad esso ricollegate - l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde si appalesa errata la sentenza impugnata che, confermando quella di primo grado, ha condannato il Ministero del Tesoro alla erogazione dell'indennità di accompagnamento con i relativi accessori. Ne consegue, altresì, che la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo proposto dal NI, in quanto la stessa, intesa ad ottenere la prestazione assistenziale, fu proposta nei confronti del Ministero del Tesoro, che, per le ragioni già illustrate, non era titolare del rapporto controverso. Nulla per le spese dell'intero giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del ricorrente NI fatta valere nei confronti del Ministero del Tesoro. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE M Lau % I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Carmelterfa 9 FEB. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M CASS E R DI CANCELLERIA P U S DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 STA 533 PO . IM N 11-8-73 DA REGISTRO, E DA ESENTE E DIRITTO G LEG ELLA O D ☑ !