Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (soprattutto - come nella specie - di grosse dimensioni) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intraprendendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada. (La Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva assolto l'imputato il quale, alla guida di un camion, nel girare a destra aveva provocato la morte di una ciclista: la Corte ha ritenuto contraddittoria e illogica la sentenza nella quale si affermava come la precisa osservanza di tutte le regole durante la manovra avrebbe costituito una forma di diligenza impossibile da osservare per il guidatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2005, n. 10223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10223 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 77
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 12181/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 29 ottobre 2001;
nei confronti di:
RL UI, n. in Voghera il 22.09.1947.
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. DI VALENTINO Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. VALMARI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Il 29 ottobre 2001 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza in data 25 ottobre 2000 del Tribunale di Voghera, che, ai sensi dell'art. 530.2 c.p.p., aveva mandato assolto UI UR da imputazione di cui all'art. 589 c.p. (fatto commesso il 21 marzo 1997).
Si contestava all'imputato, che si trovava alla guida di un autocarro, di aver cagionato l'investimento e la morte della ciclista TA CA, che procedeva affiancata all'automezzo, non azionando l'indicatore di svolta a destra, non tenendo sotto controllo il fianco destro dell'autocarro e, in tali frangenti, effettuando una manovra di svolta a destra che portava ad attingere la ciclista.
Rilevava la Corte milanese che, "in assenza di sicure testimonianze oculari", erano risultate possibili, in via ricostruttiva dell'episodio, varie ipotesi.
Secondo una di queste, "il camion dello UR e la bicicletta della CA sono entrambi fermi al semaforo rosso;
il camion ha azionato il segnalatore direzionale destro per svoltare a destra;
scattato il verde, il camion effettua la manovra di svolta a destra, non avvedendosi della ciclista, investendola. Il fatto che il camion avesse il segnalatore direzionale acceso (anche se non ritrovato in funzione dagli operanti intervenuti) non eliminerebbe la responsabilità del conducente, il quale doveva, comunque, assicurarsi del sopraggiungere o meno di veicoli o velocipedi alla sua destra prima di svoltare": in riferimento a tale ipotesi - avendo UR lasciato intendere che, nonostante avesse provveduto ad assicurarsi del sopraggiungere o meno di veicoli o velocipedi sulla sua destra, malgrado l'uso degli specchietti retrovisori non si era potuto avvedere della presenza della vittima, che si trovava nel c.d. "punto morto" (dal serbatoio alla ruota anteriore destra) - annotano i giudici del merito che "la versione difensiva non è sufficiente per l'esonero di responsabilità", e "tuttavia non dal semplice verificarsi del fatto-sinistro-decesso può desumersi la conseguenza che lo UR abbia negligentemente omesso di controllare e verificare il sopraggiungere di veicoli alla sua destra.... Non dal semplice verificarsi del decesso della ciclista può arguirsi che lo UR non abbia adottato le cautele possibili per evitare il sinistro".
Secondo un'altra ipotesi, "il camion dello UR è in movimento, intenzionato a svoltare a destra e finisce per tagliare la strada alla ciclista, la quale non si avvede della manovra di svolta del camion". Tale ipotesi è, tuttavia, giudicata "inverosimile, perché il punto d'urto (camion-bicicletta) coincide con la ruota posteriore del camion e la ciclista, se così fosse, aveva comunque tutto il tempo per scorgere il camion svoltare a destra... Anche in tal caso non sussiste alcuna prova che il camion abbia effettuato Improvvisamente la svolta a destra, tagliando la strada alla ciclista in bicicletta".
Secondo, infine, una terza ipotesi, "il camion dello UR è fermo al semaforo in attesa di svoltare a destra, iniziando la manovra, quando viene superato sulla destra dalla bicicletta che intende proseguire diritta e che non si avvede del camion. Anche in tal caso..., avesse o meno il camion segnalato la intenzione di svoltare a sinistra, lo stesso, superato erroneamente sulla destra dal velocipede, sarebbe esente da colpa".
Posto che "trattasi di congetture", rilevano i giudici del merito che non poteva condividersi l'addebito a UR di non aver "tenuto costantemente sotto controllo, mediante l'uso di specchietti retrovisori, il lato destro del camion", giacché, "avesse o meno lo UR segnalato la svolta a destra, fermo al semaforo o in movimento, lo stesso non era obbligato a tenere costantemente sotto controllo soltanto la parte destra del veicolo, ma doveva anche osservare la guida davanti a sè ed alla sua sinistra. Ritenevano i giudici del merito che "si finirebbe per richiedere allo UR una forma di diligenza eccessiva ed impossibile (anche se, alla luce delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la figura dell'automobilista esente da colpa dovrebbe rasentare la perfezione), nel senso che, al fine di evitare il sinistro, lo stesso avrebbe dovuto tenere lo sguardo costantemente fissato sugli specchietti retrovisori laterali lato destro, disinteressandosi di quanto accadesse davanti al camion ed alla sua sinistra". Rilevavano, peraltro, che "non esiste prova che lo UR abbia adottato tutte le cautele necessarie e che il sinistro si sia verificato perché la ciclista finiva nel c.d. "punto morto"..., come non esiste prova che lo UR non abbia adottato tutte le cautele necessarie...". Concludevano rilevando che la stessa Polizia Stradale intervenuta aveva ritenuto che "il conducente del camion, avendo il semaforo con luce verde, dava luogo alla ripresa della marcia, effettuando la manovra di svolta a destra, e, quindi, senza avvedersi del velocipede, in quanto detto veicolo si trovava in quell'istante in posizione tale da non poter essere avvistato attraverso lo specchietto retrovisore". Gli stessi militi inquirenti avevano formulato una "ulteriore ipotesi": la vittima aveva appese al manubrio della bicicletta due pesanti buste di plastica, "che le procuravano sicuramente un precario equilibrio", sicché, "nel proseguire la marcia, allorché si vedeva affiancare il pesante mezzo, in fase di svolta a destra e nel momento in cui si vedeva superare dalle ruote anteriori del veicolo industriale, colta dal panico ed a causa del già citato precario equilibrio, perdeva il controllo del velocipede, all'altezza della parte centrale del pesante mezzo e, quindi, finendo al suolo, veniva arrotata dalle ruote posteriori destre".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, denunziando:
a) i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 154 C.d.S. e 43 c.p., e di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata aveva dapprima ritenuto che "il segnalatore acceso.... non eliminerebbe la responsabilità del conducente il quale doveva, comunque, assicurarsi del sopraggiungere o meno di veicoli o velocipedi alla sua destra prima di svoltare...", e poi contraddittoriamente affermato che, "avesse o meno lo UR segnalato la svolta a destra..., lo stesso non era obbligato a tenere sotto controllo soltanto la parte destra del veicolo", giacché "così si finirebbe per richiedere allo UR una forma di diligenza eccessiva ed impossibile". Soggiunge che "la tortuosa motivazione rivela anche la violazione dell'art. 154 C.d.S. e dei principi in tema di colpa per violazione di legge (art. 43 c.p.)", giacché il precitato art. 154 C.d.S. detta al conducente una regola di comportamento assoluta..., ne' tale misura massima di diligenza può essere attenuata facendo riferimento a generiche contingenze di fatto...";
b) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 154 C.d.S.:
premesso che il giudice di primo grado aveva privilegiato l'ipotesi che l'incidente si fosse verificato perché la ciclista aveva affiancato l'autocarro all'altezza del c.d. "punto morto", la Corte territoriale sembra disattendere tale ricostruzione affermando che "non esiste prova... che il sinistro si sia verificato perché la ciclista finiva nel c.d. 'punto morto'...", senza indicarne le ragioni, riportando, poi, un lungo inciso della relazione della Polizia Stradale, che tale ipotesi appunto prospetta. Rileva il ricorrente che, se, come sembra, "la sentenza riprende per esteso l'ipotesi ricostruttiva della Polizia Stradale", la Corte territoriale non aveva tenuto conto del rilievo contestativo secondo cui il conducente non aveva tenuto sotto controllo il fianco destro del suo mezzo, "pur essendo consapevole di essere discostato e... dal marciapiede di uno spazio sufficiente a permettere l'inserimento di un veicolo a due ruote", dovendo tale profilo della contestazione "ritenersi pacificamente accertato in fatto, poiché risulta dalla sentenza del Tribunale (pag. 7)... e su questo profilo del fatto la Corte d'Appello non ha evidenziato motivi di dissenso". Soggiunge che "rientra nella normale prevedibilità che a fianco del veicolo si ponga un mezzo a due ruote di piccole dimensioni che può sfuggire alla vista attraverso gli specchietti retrovisori ma non ad un'agevole ispezione diretta della zona di strada che fiancheggia la cabina di guida".
3. Il ricorso è fondato.
Invero, per come si è di già sopra indicato, i giudici del merito non sono pervenuti, alla stregua delle emergenze probatorie in loro possesso, ad una esatta ricostruzione della compiuta dinamica del sinistro, prospettando al riguardo tre ipotesi, cui si aggiunge anche quella prospettata dagli operatori di p.g. intervenuti, e mostrando tuttavia di escludere, perché, "inverosimile", la seconda, che cioè "il camion dello UR è in movimento, intenzionato a svoltare a destra e finisce per tagliare la strada alla ciclista...". Residuando le altre due possibili ipotesi - "il camion dello UR e la bicicletta della CA sono entrambi fermi al semaforo..."; "il camion dello UR è fermo al semaforo in attesa di svoltare a destra, iniziando la manovra, quando viene superato sulla destra dalla bicicletta..."; anche la prospettata ricostruzione della Polizia Stradale muove dal presupposto che "il conducente del camion, avendo il semaforo con luce verde, dava luogo alla ripresa della marcia..." -, è stato ritenuto in ogni caso accertato che l'imputato, alla guida del suo automezzo, doveva effettuare una svolta a destra, in prossimità della indicata area semaforica. Come giustamente rilevato dal ricorrente, siffatta manovra è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 154 C.d.S., alla stregua del quale i conducenti che la stessa intendono eseguire sono tenuti non solo a "segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione", ma anche ad "assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi", dovendo, altresì, "per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata".
Posto che su tale ultima circostanza tace del tutto la sentenza impugnata, anche a fronte di quanto al riguardo contestato ("... consapevole di essere discostato dal marciapiede uno spazio sufficiente a permettere l'inserimento di un veicolo...") e ritenuto dal primo giudice (pag. 7 della relativa decisione) - e l'eventuale non tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata è condizione inducente il possibile e prevedibile inserimento, in quello spazio, di altri utenti della strada, nonostante razionamento del dispositivo direzionale -, è evidente che, per espressa disposizione normativa, al conducente, vieppiù di un veicolo di grosse dimensioni, è richiesto di assicurarsi, in ogni caso, anche attraverso il normale uso degli specchietti retrovisori, che la intraprendenda manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada: non si tratta, con tutta evidenza, di pretendere "una forma di diligenza eccessiva ed impossibile", nel contesto di una "figura dell'automobilista" che "dovrebbe rasentare la perfezione" (come annotano i giudici del merito), ma semplicemente di richiedere l'osservanza di una comune e ben esigibile regola di diligenza e di cautela, normativamente prefigurata. Illogica, e violatrice del precitato disposto normativo, è, dunque, l'affermazione della gravata sentenza, secondo la quale tale regola di condotta non sarebbe esigibile ed osservabile perché il conducente "avrebbe dovuto tenere lo sguardo costantemente fissato sugli specchietti retrovisori laterali lato destro, disinteressandosi di quanto accadesse davanti al camion ed alla sua sinistra", neppure coniugata tale affermazione con eventuali ritenute improvvise e repentine connotazioni della condotta della ciclista che potessero vanificare ogni richiesto diligente previo accertamento al riguardo. Pure annota la sentenza impugnata che "il fatto che il camion avesse il segnalatore direzionale acceso... non eliminerebbe la responsabilità del conducente, il quale doveva, comunque, assicurarsi del sopraggiungere o meno di veicoli o velocipedi alla sua destra prima si svoltare", ed evidenzia la pur significativa circostanza che tale segnalatore direzionale non venne riscontrato in funzione dagli operanti intervenuti. Tale assunto ancor più connota la contraddittoria illogicità del divisamente espresso, perché in sostanza delle due l'una: o il conducente non aveva affatto azionato il segnalatore direzionale, e tale violazione della regola di condotta andava delibata ed apprezzata sotto il profilo del nesso causale con l'evento prodottosi;
o aveva azionato il segnalatore direzionale ed in tal caso rileva quanto, ex ore suo, ritenuto dalla stessa Corte territoriale, che, cioè, avrebbe dovuto, "comunque, assicurarsi del sopraggiungere o meno di veicoli o velocipedi alla sua destra prima di svoltare".
La circostanza, infine, che la ciclista non fosse avvistabile, per essersi posizionata nel "punto morto" ("dal serbatoio alla ruota anteriore destra") è riferita solo come allegazione difensiva, priva di ogni delibazione di concretezza ed effettività (assumendosi, nondimeno, al riguardo solo che "indubbiamente la versione difensiva non è sufficiente per l'esonero da responsabilità"), anche in riferimento alla dinamica dell'incidente, che presuppone pur sempre un incedere dei mezzi ed uno sviluppo dell'azione e quindi un mutamento della posizione della vittima nel cono di sua avvistabilità da parte del conducente.
4. La impugnata sentenza va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, cui va demandato anche il regolamento delle spese per questo giudizio tra le parti private.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, alla quale demanda di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005