Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 0 1 801 /0 1 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA per diritti L. 6000 dal Sig. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO # 9 FEB 2001 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE 14325/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Cron. 3984 Dott. Vincenzo Trezza Presidente Dott. Guglielmo Sciarelli Consiglière Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 5 di- Dott. Pasquale Picone Consigliere cembre 2000 Dott. Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Poste Italiane S.p.A., già ente Poste Italiane, elettiva- mente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, presso l'avv. Antonio Vianello che, unitamente all'avv. Alberto Pojaghi, la rappre- senta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EG LI, elettivamente domiciliato in Roma, via Ferrari n. 2, studio avv. Giorgio Antonini , presso l'avv. Ermanno Consorti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
5195 1 کے controricorrente avverso la sentenza n. 242/98, decisa il 7 aprile 1998 e pubblica- ta il 22 maggio 1998, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel pro- cedimento n. 400/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Antonio Vianello per la società ricorrente e Ermanno Consorti per la controricorrente EG LI;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per la declaratoria di inam- missibilità del ricorso e in subordine per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 4 ottobre 1995, EG LI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto, l'Ente Poste Italiane al fine di otte- nere il riconoscimento della qualifica di quadro di primo livello, per avere svolto le relative attribuzioni dal 24 maggio 1994 al 24 maggio 1995. Il Giudice adito, con sentenza depositata in data 5 giugno 1996, accoglieva in parte la domanda e riconosceva l'inquadramento ri- chiesto a far dada dal 26 febbraio 1995, ravvisando l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 38 del contratto col- lettivo in luogo della disciplina dettata all'art. 2103 cc, atteso che l'Ente Poste non aveva provato l'iscrizione della EG ad una delle associazioni sindacali stipulanti. 2 Interponeva appello l'Ente Poste Italiane e in esito il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 242/98, emessa in data 7 aprile - 22 maggio 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Escludeva che il contratto collettivo 26 novembre 1994 fosse con- tratto aziendale e come tale applicabile a tutti i lavoratori in- teressati, indipendentemente dall'iscrizione ad una delle 00. SS. stipulanti. Osservava che solo in grado di appello l'Ente Poste si era offerto di provare l'adesione della lavoratrice ad una delle Organizzazio- ni Sindacali che avevano stipulato il contratto in discorso e per- tanto non poteva essere invocata l'applicazione della disciplina pattizia in luogo di quella codicistica. Avverso la sentenza, notificata in data 4 giugno 1998, propone ri- corso per cassazione la società Poste Italiane S.p.A., con atto notificato in data 30 luglio 1998 deduce due motivi. EG LI resiste con controricorso notificato in data 8 set- tembre 1998. La Società Poste Italiane deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità del ri- corso, formulate dalla controricorrente sotto il profilo della inesistenza di valida procura e della nullità della notifica. Sotto il primo aspetto si rileva che la procura in esame si trova a margine della seconda pagina del ricorso e reca la formula ge- 3 nerica di delega per il procedimento in corso e per tutte le fasi e gradi successivi. La controricorrente indica, quale causa di nullità della procura, l'assenza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità. Osserva la Corte che l'art. 83 c.p.c. richiede che la procura sia conferita per atto scritto dal quale deve risultare la volontà di impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, in modo da sod- disfare il requisito previsto dall'art. 365 cpc. Trattasi di atto unilaterale, alla cui interpretazione sono applicabili le norme che regolano l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibi- li (art. 1324 c.c.). È quindi esclusa l'applicabilità del criterio della comune inten- zione e del comportamento complessivo delle parti, pur se la procu- ra è atto indirizzato ad un destinatario determinato, cioè alla persona cui è conferito il potere rappresentativo (Cass., Sez. Un., Sent. 1178 in data 27 ottobre 1995). Si deve invece indagare la volontà della parte senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362, 1° comma, C.C.), ma facendo uso degli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1363 ss., in quanto compa- tibili con la struttura dell'atto. Nel caso in esame non vengono usate espressioni incompatibili con la volontà di agire in sede di legittimità ed anzi nel testo appo- sto a margine dell'atto, recante l'intestazione "Suprema Corte di Roma Ricorso", si fa riferimento al "presente pro- Cassazione cedimento". Questo Collegio ritiene di uniformarsi all'orientamento per cui la procura a margine al ricorso per cassazione, "va interpretata, secondo il principio di conservazione dell'atto, espresso in materia processuale dall'art. 159 codice procedura ci- vile, come manifestazione della volontà diretta al conferi- mento del suddetto mandato (Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1996, n. 5092). Lo stesso principio già era stato affermato dalle Sezio- ni Unite, nella sentenza n. 1178 del 27 ottobre 1995 ove si legge che "nel dubbio, il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione a proposito degli atti del pro- cesso l'art. 159 c.p.c., deve operare nel senso di attribuire alla parte piuttosto la volontà che le consente di ottenere l'esame del merito del ricorso, che quella che lo impedisce: ciò che corri- sponde ad una regola propria del processo, ordinato alla pronuncia sul merito della pretesa ed all'accertamento della volontà della legge nel caso concreto, anziché a pronunzie sull'ordine del pro- cesso." Quanto al secondo profilo si assume che sarebbe invalida la noti- fica effettuata al procuratore costituito a un recapito diverso da quello indicato come domicilio eletto per la fase di appello. " Dall'esame degli atti, consentito a fronte di denuncia di error in procedendo, risulta che l'attrice, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio presso l'avv. Er- manno Consorti, in San Benedetto del Tronto, via Togliatti 6, men- tre nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello 5 A aveva indicato il proprio domicilio, sempre presso lo stesso avvo- cato, peraltro in via del Trivio n. 1, Ascoli Piceno. La notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di le- gittimità è avvenuta all'avv. Ermanno Consorti, in qualità, presso il suo Studio in San Benedetto del Tronto, via Togliatti n. 6, a mani di persona ivi addetta. L'adempimento appare ritualmente effettuato. Ed invero "è valida la notifica della sentenza al procura- tore costituito eseguita presso il suo studio, ancorchè la parte abbia eletto domicilio in un luogo diverso, con conseguente decorrenza, dalla data di detta notifica, del termine per l'im- pugnazione (Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1998, n. 11093). Si aggiunge che "in caso di notificazione di un atto giudiziario presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio, a norma del comma 1 dell'art. 330 c.p.c., mediante con- segna di copia dell'atto stesso a persona qualificatasi come ad- detta allo studio del professionista, la qualità della persona incaricata di ricevere l'atto è oggetto di presunzione "iuris tantum" e, quindi, incombe sul destinatario dell'atto l'one- re di allegare e di dimostrare che la notifica è stata ese- anche provvi- guita a persona priva di qualsiasi rapporto, 1 sorio o precario, con il consegnatario" (Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 1998, n. 7107). Si osserva infine che in ogni caso si tratterebbe pur sempre di notifica nulla e non già inesistente e la nullità sarebbe sanata Л per effetto della costituzione della parte intimata. Il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità appa- re dunque senz'altro ammissibile. Col primo mezzo si denuncia, con riferimento implicito al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, sesto comma, legge 24 gennaio 1994 n. 71 e degli artt. 2069 e 2077 CC. Si richiama la normativa in tema di privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Postale e si fa no- tare che il contratto di lavoro viene a sostituire integralmente la precedente normativa, tanto che della medesima è stata disposta l'ultrattività fino ad entrata in vigore della disciplina patti- zia". Da tale rilievo si trae la conclusione che il contratto col- lettivo si pone come elemento strutturale della disciplina del rapporto di lavoro con l'Ente e in tale ottica deve ritenersi che lo stesso debba trovare applicazione per fondamento legale, dato appunto dall'art. 6 legge n. 71/94, nei riguardi di tutti dipen- denti. Si osserva ancora che la dipendente ha comunque aderito al contratto, sia pur tacitamente, quanto meno per avere richiesto la promozione a quadro, figura questa appunto introdotta con la di- sciplina pattizia. Col secondo mezzo si denuncia, con implicito riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc e il difetto di motivazione su un punto essen- ziale della controversia. Si osserva che la domanda introduttiva è 7 A fondata appunto sulla disciplina pattizia, dal momento che viene richiesta una qualifica introdotta con essa;
il Tribunale doveva pertanto ravvisare in re ipsa la prova dell'adesione della EG al contratto collettivo. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a cen- surare l'impugnata sentenza, in quanto ha ritenuto che la qualità di quadro per esercizio delle relative mansioni venga automatica- mente acquisita col decorso del periodo di tre mesi, come dispone l'art. 2103 cc, non già di sei mesi, come richiesto dall'art. 38 del contratto collettivo 26 novembre 1990, ove, per la categoria dei quadri, introdotta per la prima volta per i lavoratori del settore, detto termine viene così prolungato in applicazione della deroga consentita dall'art. 6 legge 13 maggio 1985 n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si precisano. Il Tribunale ha in sintesi seguito una linea argomentativa che muove dal presupposto di non validità erga omnes del contratto collettivo in discorso, del quale ha escluso la natura aziendale;
il Collegio di merito considera quindi decisiva la mancanza di ri- tuale deduzione probatoria in ordine all'adesione della ricorrente ad una delle organizzazioni stipulanti. Ciò in quanto, avendo la lavoratrice richiesto l'applicazione in suo favore della discipli- na dettata all'art. 2103 cc, incombeva alla convenuta l'onere di dimostrare i presupposti di fatto per l'applicazione di una diver- sa e più severa normativa. n Il ragionamento svolto dal Collegio di merito non può essere ac- cettato, posto che non è stato preso in considerazione l'oggetto della domanda ma solamente i presupposti di diritto invocati dalla parte per dimostrarne la fondatezza. Invero la lavoratrice, come viene chiaramente enunciato nel con- troricorso, ha richiesto, quale effetto della disciplina dettata all'art. 2103 cc, la qualifica di quadro di primo livello, per avere svolto le relative mansioni dal 24 maggio 1994 al 24 maggio 1995. Il Pretore ha accolto la domanda con decorrenza dal 26 febbraio 1995, tre mesi appunto dall'entrata in vigore del contratto col- lettivo 26 novembre 1994. Pur se, in ordine allo specifico argomento che ci si accinge a ri- chiamare, non viene svolta osservazione di sorta nella sentenza denunciata in questa sede, come pure negli scritti difensivi, il primo Giudice ha evidentemente acceduto alla lettura dell'art. 6, comma 6, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con mo- dificazioni, con L. 29 gennaio 1994, n. 71, recante disposizioni per la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle te- lecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, accolta tra l'altro dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 8587 del 5 settembre 1997, ove si afferma che " la stessa lettera della norma, nell'uso del plurale, non consente di ritenere limitata la continuazione al solo trattamento econo- 9 Л mico e, d'altra parte, la ratio della disposizione si evince agevolmente dalla necessità di conservare le peculiarità del rapporto di lavoro già tenute in conto nella disciplina dell'Am- ministrazione ora trasformata". In tale sentenza si afferma che, nel caso di svolgimento delle mansioni superiori, si deve applica- "in conformità della lettera e della ratio della norma, il re, pregresso trattamento normativo, non immediatamente abrogato, e non la previsione della promozione automatica di cui all'art. 2103 cod. civ. ad esso estranea". In effetti la materia del contendere, nel giudizio di appello e in quello di legittimità, è limitata alla determinazione della durata dell'avvenuto svolgimento di funzioni superiori, invocandosi da un lato la disciplina codicistica, che ritiene sufficiente una pro- trazione per oltre tre mesi, dall'altro quella pattizia che, per l'accesso all'area quadri, richiede un periodo superiore a mesi sei. Il Tribunale, argomentando nel senso che la disciplina pattizia, ritenuta senz'altro meno favorevole al lavoratore, può essere ap- plicata solo nei confronti di chi aderisce ad una delle organizza- zioni stipulanti, non ha considerato che la EG ha chiesto, come ben risulta dalla narrativa della denunciata sentenza, la 募 qualifica di quadro di primo livello, mostrando quindi per facta concludentia" di voler aderire al contratto collettivo, del quale invoca l'applicazione per la parte a lei favorevole, ovvero per 10 l'attribuzione della qualifica di quadro, inesistente nel prece- dente assetto del settore. Si impone quindi l'accoglimento del ricorso, con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto Giudice provvederà a verificare, sulla base del materiale probatorio acquisito nella fase di merito, quale sia stata la du- rata effettiva del periodo di svolgimento delle superiori mansioni di quadro di primo livello da parte della ricorrente e in partico- lare se risulti superato in concreto il termine di mesi sei previ- sto dall'art. dall'art. 38 del contratto collettivo 26 novembre 1990 ove, per la categoria dei quadri, introdotta per la prima volta per i lavoratori del settore, detto termine viene così pro- lungato. Deciderà quindi la causa mediante applicazione della disciplina pattizia che, in applicazione della deroga consentita dall'art. 6 legge 13 maggio 1985 n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, eleva a sei mesi, limitatamente all'accesso a tale categoria, il termine massimo di mesi tre, decorso il qua- le, a norma dell'art. 2103 CC, diviene definitiva l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori, di fatto svolte al di fuo- ri delle deroghe consentite dallo stesso articolo. Lo stesso Giudice provvederà anche in ordine alle spese dell'in- tero processo.
P.Q.M.
n 11 La Corte Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Ancona. IL PRESIDENTE Ѵйстина Челка Roma, 5 dicembre 2000 مطلب مقال IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberte for Chill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE I DI CANCELLERIA 3 0 A 1 D 3 S S , . 6 T A O . L R T L , N A ' A O L S B 3 L E I 7 E P - D S D F 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L O D T T R E I T A T R S L I I N L G D E E E S D O R E 12