Sentenza 8 marzo 2013
Massime • 1
Soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto, rileva che l'agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà. (Fattispecie in cui l'imputato, al fine di assicurare la somministrazione di energia elettrica al fondo del padre, aveva collocato nel fondo di un vicino dei pali perché l'Enel potesse esercitare la servitù di elettrodotto).
Commentari • 4
- 1. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 2. Esercitare arbitrariamente le proprie ragioni non è estorcereAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020
Sintesi: questo articolo analizza il reato denominato, nel Codice Penale italiano, “ esercizio arbitrario delle proprie ragioni “. Si tratta di una fattispecie molto interessante, in tanto in quanto la propria struttura differisce solo lievemente dal delitto di estorsione. L' analisi s' incentra, per l' appunto, sulle differenze tra gli atti estorsivi in senso stretto e, dall' altro lato, gli atti che danno luogo ad un meno grave e socialmente accettato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il nodo problematico della questione consiste nel rinvenire criteri differenziativi sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista dell' accettazione o, viceversa, della non accettazione …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2013, n. 23322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23322 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2013 |
Testo completo
23322/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni de Roberto - Presidente - 502 Sent. n. sez. Giovanni Conti PU 8/3/2013 Domenico Carcano R.G.N. 43300/12 Giorgio Fidelbo - Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da NO ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19 giugno 2012 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 24 giugno 2011 con cui il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Corleone, aveva condannato NO ON alla pena di euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in ordine al reato di cui all'art. 392 c.p., per avere, con l'aiuto di alcuni operai, collocato tre pali per il passaggio di energia elettrica sul fondo di proprietà di Calogero NE Scimeca, allo scopo di precostituire una servitù di elettrodotto in favore del fondo del padre e dell'alimentazione elettrica della casa rurale di proprietà di quest'ultimo. I giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistente il reato di esercizio arbitrario in quanto l'imputato, sebbene non titolare della servitù, il cui diritto spettava esclusivamente all'ENEL, avrebbe agito comunque come negotiorum gestor per conto dell'ENEL, esercitando le tipiche facoltà spettanti all'ente; peraltro, a sostegno di tale tesi, si è messo in rilievo il fatto che l'imputato in precedenza avrebbe cercato di convincere il proprietario del fondo ad accettare un indennizzo per la servitù.
2. L'avvocato Giovanni Pecoraro ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 392 c.p., per insussistenza del reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto l'imputato non è titolare di alcun diritto di servitù di elettrodotto, perché tale diritto appartiene esclusivamente all'ENEL e, inoltre, perché l'imputato non risulta neppure proprietario del fondo in questione: ne deriva, secondo il ricorrente, che l'unico soggetto legittimato a richiedere la tutela giudiziaria per la costituzione della servitù nei confronti del soggetto opponente era solo I'ENEL. Con il secondo motivo viene denunciato il travisamento dei fatti, contestando l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'imputato avrebbe ammesso di avere posto in essere la condotta materiale consistita nel collocamento dei pali, avendo egli ammesso solo di avere trattato con la persona offesa, per conto del padre, l'entità di un indennizzo per l'apposizione dei pali da parte dell'ENEL. 2 Con il terzo motivo ha sostenuto l'insussistenza del reato con riferimento alla mancata considerazione del contenuto della sentenza riguardante il processo per lesioni a carico di NE per le lesioni cagionate ad alcuni operai, da cui è risultato accertato che vi fosse stata un consenso della persona offesa alla collocazione dei pali nella sua propietà, circostanza che escluderebbe il reato. Con il quarto motivo si contesta la ricostruzione della sentenza che ha qualificato l'imputato come negotiorum gestor per conto dell'ENEL, laddove avrebbe dovuto riconoscersi che ha agito semmai per conto del padre: in ogni caso, si esclude che ON possa essere considerato il committente dei lavori ovvero l'esecutore materiale di essi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Preliminarmente deve rilevarsi che il reato contestato è estinto per intervenuta prescrizione. I fatti risultano commessi il 7.4.2005, per cui in base al termine massimo di sette anni e sei mesi applicabile ai reati in questione (art. 392 c.p.), secondo quanto previsto dagli artt. 157- 161 c.p., la prescrizione si è verificata l'8.10.2012, nelle more del ricorso per cassazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 129 comma 1 c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata non potendosi procedere nei confronti dell'imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all'origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell'insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
4. Tuttavia, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata con le sentenze di merito impone in questa sede che, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., venga comunque deciso il ricorso ai soli effetti delle disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili.
4.1. Sotto questo profilo la sentenza impugnata deve essere confermata, emergendo dalla motivazione la responsabilità dell'imputato per avere, con l'aiuto di alcuni operai, collocato tre pali per il passaggio di energia elettrica 3 sul fondo NE al fine di precostituire una servitù in favore del fondo del padre, così consentendo l'alimentazione elettrica della casa rurale che su tale fondo si trovava, condotte poste in essere nonostante in precedenza la persona offesa si fosse espressamente opposta alla costituzione della servitù. Correttamente la Corte d'appello ha considerato l'azione materiale realizzata dall'imputato in grado di apportare un mutamento dello stato dei luoghi nel fondo di proprietà di NE destinato ad uso agricolo, caratterizzata da violenza sulle cose, avendo non solo alterato, ma impedito l'uso cui il fondo era destinato.
4.2. Altrettanto correttamente i giudici hanno ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato non fosse titolare di alcun diritto di servitù di elettrodotto, che sarebbe semmai spettato all'ENEL, in quanto ciò che rileva è che l'ON abbia di fatto esercitato arbitrariamente un diritto di cui pretendeva essere titolare, comportandosi come se ne fosse effettivamente titolare e allo scopo di avvantaggiare il fondo e la casa rurale del padre. Infatti, soggetto attivo del reato di cui all'art. 392 c.p. può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità, in quanto ciò che rileva è che l'autore si comporti come se fosse proprietario o legittimo possessore, esercitando tipiche facoltà dominicali (in questo senso, Sez. VI, 5 aprile 2001, n. 15972, Corieri;
nonché, Sez. VI, 10 marzo 1983, n. 4098, Ligori;
Sez. VI, 30 aprile 1985, n. 8434, Chiacchiera;
Sez. VI, 21 dicembre 1979, n. 9471, Spinelli, secondo cui vale a integrare il reato anche la realizzazione della condotta tipica da parte del negotiorum gestor).
4.3. Inoltre, deve escludersi che vi sia stato un travisamento def fatto, o meglio della prova in ordine alla condotta dell'imputato, in quanto la sentenza non ha mai attribuito all'ON alcuna condotta materiale, ma ha riconosciuto che questi ha dato l'incarico agli operai di fissare i pali nel terreno della persona offesa, dopo la "contestazione" sull'indennizzo per tale forma di servitù.
4.4. Del tutto apodittico e sfornito di riscontri è il motivo con cui il ricorrente assume l'insussistenza del reato per avere la persona offesa prestato preventivamente il consenso al collocamento dei pali. In ogni caso, anche se tale circostanza fosse vera, il consenso prestato in precedenza non avrebbe mai potuto autorizzare l'imputato a porre in essere la condotta in contestazione in presenza di un successivo diniego all'operazione di . apposizione dei pali, in questo concretandosi la controversia su un diritto, che rappresenta un presupposto del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
5. In conclusione, le statuizioni civili devono essere confermate.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso l'8 marzo 2013 Il Consigliere estensore Presidente Giovanni de Roberto Giorgio Fidelbo Juller DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 29 MAG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito