Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 565
CASS
Sentenza 29 novembre 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, depositata il 8 gennaio 2019. Le parti in causa erano un imputato e una parte civile, rappresentata da un avvocato. L'imputato contestava la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che lo aveva prosciolto per prescrizione da un reato di accesso abusivo a un sistema informatico, ma aveva confermato le statuizioni civili a favore della parte civile. Le questioni giuridiche sollevate dall'imputato riguardavano la sussistenza del reato, l'interpretazione delle policy aziendali e la validità delle prove acquisite.

Il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse dall'imputato. Ha argomentato che l'accesso abusivo era configurabile anche in assenza di violazione formale delle prescrizioni, se l'uso del sistema informatico era estraneo alle finalità per cui era stato concesso. Inoltre, ha confermato la validità delle prove, sottolineando che la motivazione della Corte d'Appello era immune da vizi e che la responsabilità dell'imputato era stata adeguatamente dimostrata attraverso la chiamata di correo e il contenuto delle comunicazioni via email. La Corte ha quindi condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Fattispecie relativa alla trasmissione, tramite e-mail,da parte di un dipendente di istituto bancario ad altro dipendente non abilitato a prenderne cognizione, di dati riservati concernenti la clientela).

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2025

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  • 2Cloud è domicilio informatico (Cass. 27900/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2023

    Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato …

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  • 3Copiare files altrui, quale reato? (Cass. 26899/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2023

    La mera copiatura dei file non integra il reato di appropriazione indebita, difettando l'elemento materiale del reato costituito dalla definitiva sottrazione del bene ai titolari. Nel caso della mera copiatura, in difetto della cancellazione dei file, questi restano nella disponibilità materiale e giuridica del titolare, con la conseguenza che manca la definitiva sottrazione del bene allo stesso e, quindi, l'elemento materiale del reato di appropriazione indebita. Tale reato, dunque, potrebbe ritenersi integrato solo nel caso in cui, alla copiatura, faccia seguito la cancellazione del file, ovvero nel caso di utilizzazione di comandi che comportino lo spostamento del file dal computer …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 565
Data del deposito : 29 novembre 2018

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