Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7496 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
1 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 96 749 LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIO OPPOSIZIONE A Decreto Composta dagli Il Sig i Magistrati: INGIUNTIVO Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 8407/99 17292 Consigliere Cron. Dott. Alfredo MENSITIERI -Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. 2623 MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Dott. Lucio Ud.29/03/01 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.6000 4GIU 2001 ER NA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA IL CANCELLIERE CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CANCELLERIA CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CHIRICO FILADELFO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
E D SACME SPA, in persona del suo Amministrazione Unico e legale rappresentante Elio FANTINI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato DE SANNA EDUARDO, che lo difende 2001 unitamente all'avvocato D'ASTICE FRANCESCO, giusta 552 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2925/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 03/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 1/12/1983 CE RI, titolare della ditta Costruzioni Elettromeccaniche, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Milano con il quale gli era stato inti- mato di pagare alla s.p.a. ME £ 22.873.155, oltre accessori, quale prezzo della fornitura di resistenze elettriche di cui alla fattura 651 del 31/5/1982. L'opponente assumeva: 1) che la merce fornita era risultata difettosa per- ché le resistenze, una volta montate sui radiatori elettrici, avevano manife- stato fenomeni di eccessiva dispersione di corrente;
2) che tali fenomeni erano stati riscontrati sia nelle resistenze oggetto della fattura 651 del 1982, sia nel 90% di quelle fornite in precedenza;
3) che, in relazione a tali prece- denti forniture, esso opponente aveva subito i maggiori danni;
4) che l'inconveniente aveva interessato circa 8000 resistenze fornite prima di quelle della fattura 651 e circa 3000 tra quelle oggetto di detta fattura;
5) che altre 2000 resistenze giacevano nei magazzini di esso opponente in quanto la ME aveva comunicato che non intendeva procedere alla loro riparazione senza il previo pagamento della fattura 651; 6) che la ME non aveva restituito 1000 resistenze inviatele per la riparazione. L'opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della ME a risarcirgli i danni subiti in conseguenza del lamentati vizi. La s.p.a. ME, costituitasi, sollevava numerose eccezioni in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto dell'opposizione che il tribunale di Milano re- spingeva con sentenza 7/1/1991 impugnata dal CE. Con sentenza 3/11/1998 la corte di appello di Milano: a) determinava in £ 2.736.000 il credito a titolo risarcitorio del CE e, operata la compensa- 3 zione, quantificava il credito della s.p.a. ME in £ 20.135.155, oltre acces- sori;
b) revocava il decreto ingiuntivo opposto;
c) respingeva la domanda ri- convenzionale proposta dal CE. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che l'assunto dell'appellante, sviluppato in particolare nella seconda comparsa conclusionale, circa la nullità dei con- tratti di fornitura in questione per l'asserito illecito consistente nella viola- zione di norme antinfortunistiche o di direttive CEE e la conseguente con- nessa richiesta risarcitoria, configuravano un'inammissibile domanda nuova di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale posto che in primo grado l'appellante aveva esercitato l'azione contrattuale;
che nell'esame delle questioni relative alla eccepita decadenza ex articolo 1495 c.c. ed alla prova della sussistenza del lamentato vizio ( dispersione di corrente) occor- reva distinguere le resistenze di cui alla fattura 651 (pari a 8805 unità da millimetri 500 e 800) da quelle fornite in precedenza;
che, in relazione alle prime, solo per un piccolissimo numero la ME aveva operato interventi di revisione o riparazione inidonei a dimostrare che le resistenze fossero af- fette dal vizio lamentato dall'appellante; che il CE aveva invocato l'attestazione del Politecnico di Milano, rilasciata a richiesta dell'appellante, a "chiarimento” dei risultati riportati nel certificato di analisi dello stesso Politecnico;
che tale certificato di analisi ( di appena sei resistenze rispetto alle 8806 della fattura 651 ), acquisito in occasione della c.t.u. espletata in primo grado, non poteva ritenersi fonte di convincimento perché le analisi erano state eseguite al di fuori del principio del contraddittorio non essendo stata la ME messa in condizione di partecipare alle analisi stesse;
che, pertanto, per le resistenze di cui alla fattura 651 mancava la prova ご dell'asserito vizio di dispersione di corrente;
che non si poteva ritenere che la ME avesse riconosciuto l'esistenza del detto vizio sol perché aveva ri- parato 44 resistenze;
che inoltre il vizio non era stato denunciato entro gli otto giorni dalla scoperta avendo il CE provveduto a tanto solo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
che, in definitiva, in relazione alle resi- stenze di cui alla fattura 651, la domanda risarcitoria del CE andava ri- gettata sia perché lo stesso appellante era decaduto dalla garanzia sia per di- fetto di prova degli allegati vizi;
che per le resistenze delle precedenti for- niture occorreva distinguere quelle sostituite nei radiatori montati in appar- tamenti nell'isola d'Elba dalle altre;
che di queste ultime il c.t.u. nominato in secondo grado aveva individuato 2320 resistenze delle quali alcune revi- sionate, altre portate in isolamento (255) ed altre ancora riparate in garan- zia;
che il c.t.u. aveva potuto procedere solo alla lettura delle bolle prodotte dal CE, ma non aveva potuto riferire alcunché (non esistendo più le resi- stenze) sulla sussistenza del lamentato vizio;
che la circostanza della ripara- zione e della revisione di parte delle resistenze non era sufficiente per fonda- re una presunzione grave, precisa e concordante sulla ascrivibilità del difet- toso funzionamento a vizi di fabbricazione;
che la causa del difettoso fun- zionamento, in carenza di idoneo accertamento, non era stata provata per cui non poteva ritenersi trattarsi di difetti di fabbricazione;
che non diversa- mente si poteva ritenere in base alle risultanze della prova testimoniale;
che non vi erano elementi idonei a stabilire l'entità delle resistenze difettose ri- spetto a quelle menzionate nelle citate bolle;
che non vi era stato da parte della ME il riconoscimento dell'asserito e non provato vizio di fabbrica, né era stata provata l'avvenuta denuncia dei lamentati difetti entro otto gior- 5 ni dalla scoperta;
che pertanto il CE era decaduto dal diritto alla garanzia ad eccezione delle resistenze sostituite in radiatori montati nell'isola d'Elba per le quali vi era stato il riconoscimento del vizio riconducibile e difetti di fabbricazione;
che l'ammontare del danno relativo alla detta sostituzione da riconoscere al CE era pari a £ 2.736.000; che in sede di conclusioni defi- nitive l'appellante non aveva riproposto né la domanda di condanna al pa- gamento del prezzo delle resistenze che la ME si sarebbe rifiutata di re- stituire, né la domanda di condanna all'eliminazione degli asseriti difetti delle resistenze giacenti nei magazzini di esso CE;
che tali domande do- vevano quindi ritenersi abbandonate. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta da CE RI con ricorso affidato a tre motivi. La s.p.a. ME ha re- sistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso CE RI denuncia violazione degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'ordinanza collegiale pronun- ciata dalla corte di appello all'udienza del 5/7/1994 - con la quale erano state ritenute ammissibili e rilevanti la prova per testi dedotta dall'appellante e la c.t.u. dallo stesso sollecitata "al fine di dimostrare sussistenza ed entità del danno che egli avrebbe subito per la difettosità delle resistenze elettriche fornite dalla ME" - per il suo contenuto decisorio ha natura di sentenza non impugnata dalla ME e, quindi, passata in giudicato. Con tale ordi- nanza, infatti, la corte di appello ha implicitamente rigettato le eccezioni di inammissibilità, prescrizione e decadenza sollevate dalla ME ed ha sta- tuito che esso CE aveva diritto al risarcimento del danno per il quale era necessaria solo la sua quantificazione. Da ciò l'errore commesso dalla corte di merito che ha interpretato la detta ordinanza-sentenza attribuendo alla c.t.u. il compito di accertare la "sussistenza del vizio", mentre il consulente era solo tenuto a quantificare il danno. Il motivo è infondato posto che il provvedimento ammissivo di un mezzo istruttorio ha sempre natura e funzione ordinatoria e non riveste i caratteri della decisorietà in quanto inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale mediante la composizione di contrapposti interessi: detto provvedimento, quindi, non è impugnabile ed è sempre revocabile. In particolare, come que- sta Corte ha avuto modo di chiarire, il provvedimento con il quale il giudice di appello disponga - come appunto nella specie - nella forma di ordinanza collegiale, ex articolo 356 c.p.c., l'assunzione di prove o, comunque, impar- tisca disposizioni volte alla prosecuzione del processo, mantiene natura or- dinatoria anche sotto il profilo sostanziale ed è, quindi, revocabile o modifi- cabile dallo stesso collegio e non pregiudica la successiva decisione della causa: esso pertanto non è impugnabile mediante ricorso per cassazione (sentenza 5/1/1995 n. 185). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1495 c.c. e 194 c.p.c., nonché carente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti. Deduce il CE che la statuizione impugnata è viziata da omessa e insufficiente motivazione in or- dine al numero delle resistenze riparate ed alla sussistenza del difetto di di- spersione di corrente. Ad avviso del ricorrente la corte di appello: ha omesso di esaminare tutte le bolle di consegna delle resistenze inviate alla ME per la loro riparazione;
ha omesso di considerare che su talune di tali bolle si fa riferimento a resistenze "riparate per isolamento"; ha omesso di valutare le ammissioni della controparte sul punto specifico della dispersione di cor- rente;
ha violato il disposto dell'articolo 194 c.p.c. per avere dichiarato nulla la c.t.u. svolta in primo grado per violazione del contraddittorio non eccepita tempestivamente dalla ME. Secondo il CE anche in relazione alle resi- stenze fornite prima della fattura 651 il ragionamento della corte milanese è viziato non essendo stato considerato il dato di comune esperienza secondo cui il difetto di una resistenza elettrica altro non può essere che la dispersio- ne di corrente. Peraltro tutti i testimoni hanno fatto riferimento ad un difet- toso isolamento. Inoltre la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata è evidente in relazione al punto concernente le resistenze in gia- cenza all'isola d'Elba in ordine alle quali la corte di appello ha affermato che per l'intervento di sostituzione delle resistenze affette da vizi l'eccezione di decadenza e prescrizione andava disattesa dovendo ritenersi provato il collegamento dei vizi stessi a difetti di fabbricazione": è quindi contraddittoria la motivazione della stessa sentenza relativamente alle resi- stenze di cui alle bolle di consegna parimenti riparate dalla ME. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, in parte connesse ed interdipendenti, si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pre- tesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie ( o il ri- sultato del giudizio di fatto relativo sia all'avvenuto riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore, sia alla sussistenza in concreto di detti vizi ed alla tempestività della relativa denunzia, nonché ( all'individuazione dei fatti pacifici tra le parti o non contestati ) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguar- do non è censurabile se come nel caso di specie - sufficiente ed esente da - vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motiva- zione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argo- mentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar pre- valenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri ri- lievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il pro- prio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle cir- costanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i ! compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie, ha coerentemente affermato che: a) solo per un limitato numero delle resistenze di cui alla fattura 651 la ME aveva operato interventi di revisione o riparazione, per cui doveva ritenersi mancante la prova dell'asserito vizio di dispersione di corrente non potendo considerarsi rico- noscimento dell'esistenza di tale vizio il solo fatto della riparazione di appe- na 44 resistenze;
b) il vizio non era stato denunciato entro gli otto giorni dalla scoperta avendo il CE provveduto a tanto solo con l'atto di opposi- zione a decreto ingiuntivo;
c) pertanto, in relazione alle resistenze di cui alla fattura 651, la domanda risarcitoria del CE era infondata per essere lo stesso appellante decaduto dalla garanzia oltre che per difetto di prova degli allegati vizi;
d) per le resistenze delle precedenti forniture con esclusione di quelle sostituite nei radiatori montati in appartamenti nell'isola d'Elba - il c.t.u. aveva potuto procedere solo alla lettura delle bolle prodotte dal CE, ma non aveva potuto riferire alcunché ( in mancanza della merce in questio- 10 ne fornita dalla ME e non rinvenuta ) sulla sussistenza del lamentato vi- zio;
e) la circostanza della riparazione e della revisione di parte delle resi- stenze non era sufficiente per fondare una presunzione grave, precisa e con- cordante sulla ascrivibilità del difettoso funzionamento a vizi di fabbrica- zione;
f) la causa del difettoso funzionamento non era stata provata per cui - tenuto anche conto delle risultanze della prova testimoniale al riguardo - non poteva ritenersi accertato il dedotto difetto di fabbricazione;
g) non vi era stato da parte della ME il riconoscimento dell'asserito e non provato vizio di fabbrica, né era stata provata l'avvenuta denuncia dei lamentati di- fetti entro otto giorni dalla scoperta;
h) il CE era di conseguenza decaduto dal diritto alla garanzia ad eccezione delle resistenze sostituite in radiatori montati nell'isola d'Elba per le quali vi era stato il riconoscimento del vizio : riconducibile e difetti di fabbricazione. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale del contenuto dell'atto di appello, delle risultanze di causa e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 11 ... Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della società ME, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del CE. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare sono in parte infondate e in parte inammissibili le censure concernenti sia l'asserito omesso o errato esame delle prove testimoniali e delle bolle di consegna delle resistenze inviate alla ME per la loro ripara- zione (contenenti il riferimento a resistenze "riparate per isolamento”), sia il lamentato errore commesso dalla corte di appello nel non aver valutato le ammissioni della ME sul punto specifico della dispersione di corrente (ri- ferita da tutti i testimoni) e nel non aver considerato il dato di comune espe- rienza secondo cui il difetto di una resistenza elettrica altro non può essere che la dispersione di corrente. Le dette censure e critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie, i dati di comune esperienza e le ammissioni della ME. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ( quali, in senso lato, devono essere considerato anche le ammissioni di parte: sentenza di questa Corte 29/8/1997 n. 8249) ha l'onere ( in considerazione del principio di autosuffi- 12 cienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassa- zione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricor- so e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del di- fetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria ) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli po- sti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostan- za se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo degli indicati documenti ( bolle di consegna) e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur appros- simativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo ad alcune iso- late parti delle risultanze probatorie ( dichiarazioni dei testi escussi con in- dicazione dei rispettivi nomi ) e degli atti richiamati nella censura in esame. 13 La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la deci- sività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente. E' altresì pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di- screzionale del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova nonché circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: l'unico sindacato riservato in proposito al giudi- ce di legittimità è sulla congruenza della relativa motivazione ( sentenze 14/9/1999 n. 9782; 27/8/1999 n. 9015; 4/5/1999 n. 4406). Nella fattispecie in esame la corte di appello ha convenientemente moti- vato il procedimento logico di deduzione tenendo conto del complesso degli indizi e della pluralità dei fatti accertati in istruttoria coordinati e sottoposti a valutazione critica globale e sintetica, nel loro insieme, alla stregua di ca- noni di ragionevole probabilità e verosimiglianza nonché nel rispetto di re- gole di comune esperienza e della possibilità di trarre illazioni derivanti dal principio dell""id quod plerumque accidit" Del pari costituisce ormai principio costantemente recepito nella giuri- sprudenza di legittimità quello secondo il quale il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice del merito: non è pertanto censurabile in sede di legittimità il fatto che il detto giudice non si sia avvalso di tale facoltà, implicitamente esclu- dendo che i dati invocati dalla parte siano di generale conoscenza ( sentenze 2/2/2000 n. 1126; 6/8/1999 n. 8481; 19/11/1998 n. 11701). 14 E' anche insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito in ordine o alla valutazione di eventuali ammissioni da parte di uno dei litiganti dei fatti dedotti dalla controparte o alla sussistenza o meno di circostanze di causa non contestate. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Per quanto riguarda infine l'asserita violazione dell'art. 194 c.p.c., circa la dichiarazione di nullità della c.t.u. svolta in primo grado per violazione del contraddittorio non eccepita dalla ME, è sufficiente evidenziare che per il giudice di appello non si verifica alcun effetto preclusivo del riesame della consulenza espletata in primo grado a cagione di una pretesa immodi- ficabilità dei risultati di questa per la mancata eccezione di nullità eventual- mente verificatasi: pur in assenza di tale eccezione rimane inalterato il pote- re del giudice del merito in ordine alla valutazione della relazione del c.t.u. 15 Con il terzo motivo di ricorso il CE, denunciando violazione degli ar- ticoli 345 e 346 c.p.c. e 1453 e 1495 c.c., deduce che esso ricorrente sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva allegato il fenomeno della dispersione di corrente e nell'atto di appello si era dilungato ad illu- strare tale fenomeno e la gravità del vizio per poi aggiungere nella comparsa conclusionale che nella specie ricorreva l'ipotesi della vendita di aliud pro alio ovvero della vendita di prodotti pericolosi e, dunque, della nullità della vendita. Tutti questi profili della domanda di esso CE non costituiscono domanda nuova, come erroneamente statuito dalla corte di merito, in quanto in appello non è stato dedotto un fatto nuovo e diverso ma sempre lo stesso fatto, ossia la pericolosità delle resistenze che rileva tanto in ordine all'azione di garanzia per vizi della cosa, quanto in ordine alla vendita di aliud pro alio o alla nullità della vendita di prodotti pericolosi. Peraltro nes- suna incompatibilità logica sussiste tra nullità della vendita ed eccezione di compensazione. Sostiene altresì il ricorrente che nell'atto di appello era stata censurata la sentenza di primo grado per l'omessa condanna della ME al rimborso delle 1000 resistenze mandate alla società fornitrice per la ripara- zione e non restituite. Nelle conclusioni definitive tale domanda era stata formulata negli stessi termini di cui all'atto di appello. La circostanze relati- va alla mancata ripetizione della richiesta nelle conclusioni, rassegnate dopo l'espletamento della c.t.u., non comporta l'abbandono della domanda come invece ritenuto dalla corte territoriale. In ogni caso il fatto, pacificamente ammesso dalla ME, di avere presso di sé 1000 resistenze riparate, poteva costituire un altro elemento che, se esaminato, avrebbe dovuto portare al ri- conoscimento del difetto da parte della società fornitrice. 16 Anche questo motivo, al pari degli altri è infondato. Occorre premettere che, come è noto e come questa Corte ha più volte ri- badito, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le doman- de e le eccezioni già ritualmente proposte con l'impugnazione, sicché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel pro- cedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguar- do, né la questione stessa può essere riproposta nel giudizio in cassazione. Nella specie il CE solo con la comparsa conclusionale relativa al giu- dizio di secondo grado ha prospettato la questione della vendita di aliud pro alio e della nullità dei contratti di fornitura - in quanto aventi ad oggetto merce pericolosa e fabbricata in violazione delle direttive CEE - per poi so- stenere la responsabilità della società fornitrice per fatto illecito ex articolo 2043 c.c. E' evidente che le dette tesi difensive sviluppate per la prima volta nella comparsa conclusionale si risolvono in domande, eccezioni e questioni nuove (e quindi inammissibili) in quanto non comprese nelle deduzioni del CE poste a base dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dell'atto di appello con conseguente modifica del fatto costitutivo delle richieste avan- zate in sede di gravame. Ciò senza considerare il chiaro e palese contrasto tra la tesi della risoluzione contrattuale ex articolo 1497 c.c. o della nullità del contratto e quella formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiunti- vo e con l'atto di appello avente ad oggetto l'azione di garanzia per vizi e difetti delle resistenze in questione ( per insufficiente isolamento) al fine di ottenere non la risoluzione o la dichiarazione di nullità del contratto di for- nitura, bensì il risarcimento del danno per verifiche, riparazioni e sostituzio- ni, ovvero il rimborso delle resistenze mancanti. 17 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in glata 2 5 FFR 2002 Serie 4 din. 1899 versate € 180,76 YourENTOITANTA 7.6. p. Il Dirigente Area Servizi OFFICIO (Dott.ssa Maria Grazia DI Responsabile Servizio Att r (Dr. M. RACCICHINY Per quanto riguarda la parte della censura in esame concernente la do- manda volta ad ottenere la condanna della ME al pagamento del prezzo delle resistenze che la società fornitrice si sarebbe rifiutata di restituire, è appena il caso di rilevare che, come risulta dalla lettura della sentenza im- pugnata e come ammesso dallo stesso ricorrente, la detta domanda non è stata espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni de- finitive così come formulate dal CE in modo analitico e specifico dopo l'espletamento della disposta c.t.u. Correttamente, pertanto, la corte di ap- pello nel pieno rispetto dei principi in proposito più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità ( sentenze 11/3/1998 n. 2673; 27/1/1998 n. 788; 3/5/1996 n. 4111 ) – ha ritenuto abbandonata la domanda in questione precedentemente avanzata e non ribadita nelle conclusioni precisate dal di- fensore del CE nel giudizio di secondo grado. Del tutto insussistente è pertanto l'asserita violazione delle norme di leg- ge indicate nel motivo di ricorso in esame. In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 1109T 250.000 spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 456100, ol- 450T 100'000 tre lire 2.500.000 a titolo di onorari. TOT. 350'000 Roma 29 marzo 2001 Il presidente Il consigliere estensore Mullet репти IL CANCELLIERE C1 Pepto Talarico.co Volez DEPOSITATO IN CANCELLERIA 46TU. 2001 Roma LIERE 20IL CANCELLIERE 18