Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8300 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
1 8300/ 0 1 IN M. EL P OLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 11251/97 Cron. N. 19065 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- 2. " Fabrizio Miani Canevari -Consigliere- Ud.4.4.2001 3.66 Giovanni Mazzarellla -Consigliere- 4. Guido Vidiri -Consigliere- 5.* Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA BO DI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia 14, presso lo studio dell'Avv. Umberto Dieci, rappre- sentata e difesa dall'Avv. Lucio Florino del foro di Genova come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 1603 (SIAE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Luciano Villevieille Bideri, elettivamente domici- liata in Roma, Viale della Letteratura 30, presso l'Avv. Luisa 2 Vullo Servizio Legale SIAE-, che la rappresenta e difende, di- sgiuntamente e congiuntamente al'Avv. Antonio Tomaselli, in virtù di mandato speciale in calce al controricorso, Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 3480/96 del Tribunale del La- voro di Genova del 7.11.1996/19.12.1996 nella causa iscritta al n.914 del R. G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Lucio Florino per la ricorrente e l'Avv. Luisa Vullo per la SIAE;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.3.1992 IA BO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Genova la SIAE per sentir liquidare le spettanze retributive, il cui diritto le era stato riconosciuto in esito ad altro giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Genova del 3.4.1987, passata in giudicato, non- ché per sentir corrisponderle la rivalutazione e gli interessi. La SIAE si costituiva deducendo, tra l'altro, che il criterio di calcolo, adottato dalla ricorrente nel computo della rivalutazione e degli interessi, ossia applicazione su ogni differenza annuale del coefficiente di rivalutazione rilevato alla data finale del com- puto e su tale importo rivalutato determinazione degli interessi 3 annui, era erroneo, mentre questi ultimi avrebbero dovuto essere computati su ciascuna differenza annualmente maturata e via via annualmente rivalutata. All'esito l'adito Pretore di Genova, ammessa ed espletata con- sulenza tecnica di ufficio, con sentenza 6.2.1995 riteneva cor- retto il criterio di computo degli accessori proposto dalla Bot- teon e conseguentemente faceva riferimento al calcolo sviluppato dal consulente tecnico di ufficio in conformità a tale criterio. Proposto gravame da parte della SIAE ed appello incidentale da parte della BO, il Tribunale di Genova con sentenza 19.12.1996, in parziale accoglimento dell'appello principale, de- terminava gli importi per rivalutazione ed interessi in £. 102.982.196 nonché quanto ulteriormente dovuto a titolo di ri- valutazione ed interessi dall'anzidetta data al saldo effettivo. In particolare il Tribunale osservava che la questione attinente alle modalità di calcolo degli accessori, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, non era coperta da giudicato sull'an; che il metodo di calcolo degli interessi, quale risultava dalla consulenza tecnica di ufficio di primo grado e dalla senten- za pretorile, ancorato al credito rivalutato al momento del saldo, non era condivisibile, atteso che esso, in contrasto con il princi- pio per cui gli interessi vanno computati su debiti scaduti, com- portava il calcolo degli stessi interessi su crediti non ancora giunti a maturazione, come gli importi inerenti la rivalutazione relativa a periodi successivi alla maturazione del credito capitale. 4 Lo stesso Tribunale rilevava che l'impostazione del primo giudi- ce, in contrasto con la regola, che vuole assoggettato il credito degli interessi, quale credito di valuta, al principio nominalistico, comportava la sostanziale rivalutazione del credito da interessi;
aggiungeva, infine, che una tale impostazione comportava una redditività dei crediti di lavoro del tutto sproporzionata rispetto a qualsiasi forma di investimento, da renderla irragionevole e in- giustificata. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione la BO con due motivi, ai quale resiste con controricorso la SIAE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi che re- golano il giudicato, nonché vizi di motivazione su un punto deci- sivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare la BO ribadisce quanto già sostenuto con il secondo motivo dell'atto di appello in ordine alla definitività delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Geno- va in data 8.2.1987/ 3.4.1987, con cui la SIAE era stata condan- nata a corrispondere ad [...] ricorrente le differenze retributive con decorrenza 26.1.1973, oltre rivalutazione monetaria ed inte- ressi legali sulle somme rivalutate. In sostanza, ad avviso della ricorrente, la questione degli acces- sori è da considerare coperta da giudicato sia in base ad un crite- rio letterale, avendo la richiamata sentenza usato il participio 5 passato (rivalutate) senza ulteriori specificazioni, sia in base ad un criterio storico, essendo stata la stessa sentenza emanata nel 1987, in un contesto giurisprudenziale nel quale la tesi del com- puto degli interessi legali sulle somme definitivamente (e non via via) rivalutate era assolutamente univoco e consolidato. La medesima ricorrente rileva che in ogni caso il rigetto del mo- tivo di gravame del Tribunale di Genova con la decisione impu- gnata risulta immotivato o insufficientemente motivato. Da parte sua la SIAE contesta le avverse argomentazioni e so- stiene in particolare che il tenore letterale dell'espressione utiliz- zata nella citata sentenza sull' an implica unicamente che gli in- teressi devono essere calcolati sui crediti riconosciuti alla Bot- teon, previamente rivalutati, comunque in conformità al consoli- dato, univoco orientamento giurisprudenziale, secondo cui gli interessi legali vanno determinati sulle porzioni di capitale di an- no in anno rivalutate. Ciò premesso in ordine alle opposte linee difensive, questa Corte ritiene fondati i rilievi mossi dalla parte ricorrente. Al riguardo occorre osservare che il Tribunale, a fronte delle ar- gomentazioni della BO in precedenza riferite circa la que- stione del giudicato, non ha fornito una adeguata motivazione li- mitandosi ad affermare l'insussistenza del giudicato e a richiama- re semplicemente la soluzione adottata dal Pretore, non dandosi quindi carico di esaminare e confutare in maniera esauriente le tesi prospettate dall'appellante. 6 In questa situazione si ritiene pertanto che la sentenza impugnata sia incorsa in vizio di motivazione, consistito proprio nella mancanza di spiegazioni del dissenso espresso dalle argomentazioni svolte dalla BO. L'accoglimento del primo motivo fa ritenere assorbito il lamenta violazione e secondo, con il quale la ricorrente falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 429-3° comma c.p.c., nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione al criterio adottato di calcolo degli interessi sul capitale originario e sulle frazioni di esso via via rivalutate sulla base degli indici di svalutazione. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso la sentenza allaimpugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, Corte di Appello di Genova.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l'altro motivo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma addì 4 aprile 2001 Il idente Il Consigliere relatore estensore Soffint Alessandro be Naut IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 GIU, 2001 oggi, A DL CAS M E IL CANCELLIERECANCELLIERE R P U S E I R O