Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
Per la punibilità del reato previsto dall'art. 334, comma secondo, cod. pen è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2017, n. 25756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25756 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
25756-17 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.234 Giacomo Paoloni Anna Petruzzellis PU - 09/02/2017 Giorgio Fidelbo Relatore - R.G.N. 40445/16 Emilia Anna Giordano Laura Scalia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da KI KI PE, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 18/05/2016 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Andrea Salustri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il fatto, originariamente contestato genericamente con riferimento all'art. 334 cod. pen., nell'ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo, rideterminando la pena in mesi tre di reclusione ed euro 30.000 di multa. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'imputato, avendo in custodia l'autovettura Audi 80, di cui aveva la piena disponibilità, sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa, l'avrebbe abbandonata in un parcheggio, anziché custodirla nel luogo indicato dagli agenti della Polizia stradale al momento del sequestro.
2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale e della citazione a giudizio in appello. Inoltre, sostiene che in primo grado era stato dichiarato contumace, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza di una situazione di irreperibilità o di semplice assenza e applicare la nuova normativa.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 334 cod. pen.. Innanzitutto assume l'insussistenza del reato, sostenendo che la condotta è consistita unicamente nello spostamento dell'autovettura dal luogo originariamente indicato dagli agenti della Polizia stradale senza determinare alcun deterioramento del bene sottoposto a sequestro. Peraltro, mancherebbe anche la prova dell'elemento soggettivo. Semmai, la mancata comunicazione all'autorità amministrativa dello spostamento dell'autovettura avrebbe giustificato la contestazione del diverso reato di cui all'art. 335 cod. pen.. Inoltre, richiamando alcune pronunce di questa Corte, sostiene che la condotta non avrebbe rilevanza penale, costituendo solo un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 213, comma 4, cod. strad.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la mancata assunzione delle prove testimoniali ammesse dal primo giudice e successivamente revocate in quanto ritenute superflue. A questo proposito, contesta la motivazione giustificativa offerta dalla Corte d'appello e lamenta la violazione del diritto alla prova contraria che deve essere garantita all'imputato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si ripropone, sotto forma diversa, la medesima eccezione, già respinta dalla Corte d'appello con ordinanza del 18.5.2016, con رہا؟ cui assumeva che l'imputato non aveva ricevuto la notifica presso il domicilio eletto, ma solo presso il suo difensore, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Sul punto i giudici di secondo grado, preso atto che il difensore non è stato in grado di indicare l'atto contenente l'elezione di domicilio, hanno ritenuto immotivata l'eccezione, respingendola. Stessa situazione si è verificata con il presente ricorso, in cui il difensore ha, genericamente, lamentato il mancato avviso all'imputato, senza alcuna specificazione e omettendo ogni riferimento al tema dell'elezione del domicilio. Ne consegue la assoluta genericità del motivo. Altrettanto generica e comunque manifestamente infondata è la doglianza con cui il ricorrente lamenta la mancata valutazione circa lo stato di irreperibilità dell'imputato.
2. E' infondato il motivo con cui si esclude la rilevanza penale della condotta posta in essere dall'imputato. Si assume che troverebbe applicazione quella giurisprudenza che ritiene che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dell'art. 213 cod. strad. e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo). Invero, la giurisprudenza ha precisato che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strad., con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del 3 mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Susio). Nella specie, non è contestata la circolazione, ma solo l'avvenuto spostamento senza autorizzazione dell'autovettura sottoposta a sequestro, sicché correttamente è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen.
3. Deve, invece, ritenersi fondato, nei limiti di seguito indicati, il motivo con cui si deduce la mancanza dell'elemento soggettivo. Più precisamente, si rileva l'omessa motivazione in ordine a tale elemento costitutivo del reato, peraltro oggetto di specifica contestazione nell'atto di appello. La Corte territoriale, nel riqualificare la condotta contestata all'imputato nel reato di cui al secondo comma dell'art. 334 cod. pen., ha correttamente valutato la sussistenza dell'elemento oggettivo, osservando che può consistere anche nel semplice spostamento della cosa, senza alcun preavviso agli organi competenti, ma ha trascurato di prendere in considerazione l'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare che il reato in questione richiede il semplice dolo generico, non anche il dolo specifico. Tuttavia, l'affermazione della natura generica del dolo avrebbe dovuto comunque comportare una verifica circa la consapevolezza dell'imputato di disporre del bene ovvero di agire in violazione del vincolo su di esso gravante, condotte finalizzate a compiere atti contrari ai doveri di custodia, al fine, ad esempio, di impedire che sul bene possa esercitarsi l'azione esecutiva (Sez. 6, n. 12101 del 19/01/2012, Decolombi). Secondo questa giurisprudenza, il dolo richiesto per la sussistenza del delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro, commesso al solo scopo di favorire il proprietario di esse (art. 334, primo comma, cod. pen.), è dolo specifico e della sua ricorrenza deve essere data adeguata dimostrazione, mentre quello richiesto per la sussistenza dello stesso delitto commesso dal proprietario della cosa (art. 334, secondo comma, cod. pen.), è dolo generico e consiste nella consapevolezza di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa (Sez. 6, n. 2788 del 29.1.1974, Julianetti). In altri termini, per la punibilità del reato in questione è comunque necessaria la sussistenza della consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sulla cosa e la volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in 4 modo tale da impedire i controlli sul bene. Di conseguenza se difetta tale elemento soggettivo, viene meno il reato (Sez. 6, n. 1780 del 28/11/1967, Mirabella;
Sez. 6, n. 1071 del 07/05/1969, Pietropaolo). Nella specie, la Corte d'appello ha dato per scontato la sussistenza dell'elemento soggettivo, senza alcun accertamento in ordine alla volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, sicché la sentenza deve essere annullata sul punto.
4. Il terzo motivo è da considerarsi assorbito dal disposto annullamento, dal momento che con esso il ricorrente si doleva della mancata assunzione di una prova decisiva, ritenuta funzionale a dimostrare l'assenza di dolo.
5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, perché accerti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 9 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giacomo/Paoloni Jille DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG 2017 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Exposito 5