Sentenza 7 gennaio 2002
Massime • 1
Dal rapporto pensionistico di origine contrattuale (quale quello avente ad oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di un istituto di credito) non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che, trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente, la prescrizione applicabile è quella prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., restando del tutto priva di rilievo, a tal fine, la natura retributiva o previdenziale della prestazione medesima, con l'ulteriore conseguenza che l'applicabilità della suddetta disposizione di legge impedisce di ravvisare il presupposto per l'applicazione analogica, alle pensioni di fonte negoziale, del complesso di regole e principi operanti per le pensioni erogate dall'I.N.P.S. e, in particolare, del principio, desumibile dall'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, per cui si prescrivono in cinque anni soltanto le rate "liquidate" della pensione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - rel. Presidente -
2. Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
3. Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
4. Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
5. Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IM CO, elettivamente domiciliato in Roma in viale Mazzini 117 presso lo studio dell'avvocato Roberto Adamo, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro le società Banca Nazionale del Lavoro e Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona dei loro legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in Roma in via Valnerina 40 presso lo studio dell'avvocato Matteo Dell'olio, che le rappresenta e difende giusta procure notarili in atti, anche ricorrenti incidentali;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 28 aprile 1999, depositata il 20 dicembre 1999, numero 27530, r.g. 44702/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 20 novembre 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
uditi gli avvocati Roberto Adamo e Matteo Dell'Olio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e inamm.tà del secondo;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 23 ottobre 1990, IM CO - premesso che era stato dipendente fino al 15 luglio 1983 della Tesoreria del Comune di Roma, la cui gestione era stata affidata dal Governatore di Roma con deliberazione del 7 ottobre 1941 al Monte dei Paschi di Siena e alla Banca Nazionale del Lavoro, che avevano all'uopo costituito una società di fatto denominata "Tesoreria del Comune di Roma ed aziende dipendenti" restando le stesse solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni assunte nell'esercizio della concessione, e che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro aveva sottoscritto alcune quietanze liberatorie - convenne in giudizio, avanti il pretore di Roma, le due società, chiedendo che venisse accertato che egli era stato dipendente delle stesse con il diritto a godere delle prestazioni erogate dal fondo integrativo delle pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale presso il Monte dei Paschi di Siena e conseguente condanna delle due società alle relative erogazioni, previa declaratoria di inefficacia delle quietanze da lui rilasciate.
Il pretore, in accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti svolta dalle convenute, che avevano anche contestato la fondatezza della pretesa, respinse la domanda. L'appello proposto dal IM è stato parzialmente accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dal tribunale di Roma, che ha dichiarato che l'appellante era stato dipendente dei due istituti bancari dal 28 novembre 1945 al 15 luglio 1983 e ha condannato gli stessi al pagamento, nei limiti della prescrizione quinquennale, dei ratei scaduti del trattamento integrativo della pensione goduta dai dipendenti del Monte dei Paschi di Siena per il complessivo importo di lire 117.238.736 oltre accessori. Il giudice di secondo grado ha rilevato che emergeva dall'atto di concessione del servizio di cui alla deliberazione del Governatore che datrici di lavoro dei dipendenti erano da considerarsi le concessionarie e non la Tesoreria e che la circostanza non era stata contestata dai due istituti bancari nel primo grado del giudizio, essendosi gli stessi limitati a sostenere la inapplicabilità al IM della disciplina collettiva sul fondo integrativo, assumendosi, contrariamente a quanto dal tribunale ritenuto, che esso fosse previsto per i soli dipendenti addetti al settore del credito.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal IM con ricorso sostenuto da due motivi e illustrato con memoria. Le società intimate resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale anche esso affidato a due motivi.
Motivi della decisione:
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in applicazione dell'articolo 365 del codice di procedura civile. Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta che, in violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, il tribunale ha omesso di dichiarare il proprio diritto a fruire del Fondo aziendale integrativo della pensione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di pronunciare la condanna dei due istituti bancari al pagamento anche dei ratei di pensione maturandi. Con il secondo motivo, lo stesso denuncia vizi della motivazione sulla determinazione del quantum.
I ricorrenti incidentali, con il primo motivo, espongono che, violando gli articoli 2120, 2123, 2948 del codice civile e con motivazione insufficiente e contraddittoria, il giudice di merito ha applicato la prescrizione quinquennale ai soli ratei in relazione alle rispettive scadenze e non all'intero debito, rispetto al quale non poteva avere efficacia interruttiva l'atto di messa in mora essendo questo intervenuto solo il 17 novembre 1989. Con il secondo motivo, le società - denunciando violazione degli articoli 1292 e seguenti, 2070, 2082 e seguenti, 2094, 2247 e seguenti, 2297 del codice civile, nonché vizi della motivazione - sostengono che, essendo esse contitolari del servizio di tesoreria del Comune di Roma, la normativa collettiva applicabile era quella propria di tali servizi e non quella dei dipendenti degli istituti di credito, non potendo configurarsi un rapporto di lavoro facente contestualmente capo a due datori di lavoro e la applicabilità della disciplina relativa ai fondi integrativi concernente i dipendenti di uno solo degli asseriti datori. A sostegno dell'assunto, le ricorrenti richiamano i principi affermati da questa Corte con 12 sentenze numero 13555 del 2000. Logicamente pregiudiziale è l'esame delle censure proposte con il ricorso incidentale, delle quali è da rilevarsi la infondatezza. Quanto alla prima di esse, occorre considerare che, per quanto ritenuto da questa Corte (Sez. un., 10 febbraio 1997, n. 974) i trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione alla loro innegabile funzione previdenziale, sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni periodiche, derivandone che, sempre in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, deve farsi applicazione della regola secondo la quale dal rapporto pensionistico di origine contrattuale (quale quello di un trattamento erogato dal Fondo pensioni di un istituto di credito) non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente per oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente, la prescrizione è quella prevista dal numero 4 dell'articolo 2948 del codice civile, restando del tutto priva di rilievo a tale fine la natura retributiva o previdenziale della prestazione medesima, con l'ulteriore conseguenza che l'applicabilità della disposizione di legge impedisce di ravvisare il presupposto per l'applicazione analogica, alle pensioni di fonte negoziale, del complesso di regole e principi operanti per le pensioni erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e in particolare del principio, desumibile dall'articolo 129 del regio decreto 4 ottobre 1935 numero 1827, per cui si prescrivono in cinque anni soltanto le rate "liquidate" della pensione (Cass., 27 febbraio 1997, n. 1787). In relazione, poi, alle critiche svolte con il secondo motivo, il Collegio deve preliminarmente rilevare che totalmente inconferente è il richiamo che si fa al contenuto della decisione di questa Corte in data 11 ottobre 2000 numero 13555. E invero, questa venne adottata in fattispecie in cui il giudice di merito aveva escluso, in una vicenda solo apparentemente analoga a quella oggetto della presente controversia, che i lavoratori fossero dipendenti, se non a decorrere dal 10 gennaio 1986, degli istituti di credito esercenti il servizio di Tesoreria del Comune di Roma, essendo invece continuato il rapporto con l'ente appaltante del servizio fino al 31 dicembre 1985, e aveva, di conseguenza, correttamente ritenuto che nei confronti degli stessi lavoratori dovesse applicarsi, almeno fino a tale ultima data, "la disciplina legislativa e collettiva propria dei servizi di Tesoreria del Comune di Roma e non quella degli istituti di credito in questione". Completamente diversa è la situazione che, in punto di fatto, viene all'esame con il ricorso sul quale la Corte è chiamata a decidere, nella quale, invece, il presupposto di fatto dal quale il tribunale ha tratto la propria decisione è quello, diametralmente opposto, che il rapporto di lavoro del IM era stato costituito fin dall'inizio, proprio con i due istituti che avevano ricevuto in affidamento il servizio di tesoreria, e ciò per la stessa implicita ammissione da questi resa nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado e per il contenuto delle difese svolte, mentre, solo con l'atto di appello, e quindi tardivamente e in maniera oltretutto generica e contraddittoria, si era l'adombrata la esistenza di una distinta titolarità del rapporto in questione", derivandone, per il giudice del merito, la inammissibilità della deduzione. Orbene, nessuna censura viene svolta nel ricorso nei confronti della logicità e della correttezza del rilievo circa la tempestività della eccezione, venendo dedicato invece tutto il contenuto del motivo a contrastare nel merito la decisione di infondatezza, che peraltro, è da intendersi come meramente alternativa rispetto a quella principale della irritualità processuale inficiante la stessa proposizione della tesi difensiva. Fondati sono invece i motivi del ricorso principale. E invero, con riferimento al primo di essi deve rilevarsi che il tribunale ha totalmente omesso di pronunciare sulle richieste, espressamente formulate anche con l'atto di appello, che venisse dichiarato che il IM aveva diritto a fruire del Fondo aziendale integrativo del Monte dei Paschi di Siena e che la condanna alla erogazione del trattamento previdenziale comprendesse anche i ratei maturandi.
Relativamente al secondo dei motivi, deve preliminarmente respingersi la eccezione di inammissibilità della censura svolta dai resistenti sotto il profilo che la stessa avrebbe per oggetto un errore di fatto rimediabile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione. Al proposito, occorre osservare che il ricorrente denuncia non già un errore da parte del giudice nella lettura del dato finale cui era per venuto il consulente tecnico nella ricostruzione di quanto dovutogli ma piuttosto la erronea interpretazione dell'elaborato nella parte concernente i calcoli relativi alla moltiplicazione delle differenze mensili per i periodi interessati.
Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione in accoglimento del solo ricorso principale con rinvio ad altro giudice - che si designa nella Corte di appello di Perugia che dovrà porre rimedio alla omissione di pronuncia e ai vizi motivazionali in punto di determinazione delle somme da corrispondersi al IM dai due istituti bancari alla data presa in considerazione dal tribunale di Roma e per quelle successive ugualmente interessate dalla domanda. Allo stesso giudice di rinvio si demanda di provvedere alla regolamentazione delle spese per l'intero processo comprensivo anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione a quest'ultimo e rinvia, anche per le spese alla corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2002