Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 81
CASS
Sentenza 7 gennaio 2002

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Dal rapporto pensionistico di origine contrattuale (quale quello avente ad oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di un istituto di credito) non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che, trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente, la prescrizione applicabile è quella prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., restando del tutto priva di rilievo, a tal fine, la natura retributiva o previdenziale della prestazione medesima, con l'ulteriore conseguenza che l'applicabilità della suddetta disposizione di legge impedisce di ravvisare il presupposto per l'applicazione analogica, alle pensioni di fonte negoziale, del complesso di regole e principi operanti per le pensioni erogate dall'I.N.P.S. e, in particolare, del principio, desumibile dall'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, per cui si prescrivono in cinque anni soltanto le rate "liquidate" della pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 81
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 81
    Data del deposito : 7 gennaio 2002

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