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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/08/2023, n. 35626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35626 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA DA, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/06/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 18/11/2019 del Tribunale di Alessandria di condanna di DA SI alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di truffa ai danni di Raffaele Priori. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione DA SI, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale e la correlativa «incongrua motivazione e sua apparenza» con riferimento alla nullità dell'ordinanza del 01/06/2022 con la quale la Corte d'appello di Torino aveva rigettato la richiesta del difensore di differimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 35626 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 dell'udienza «per consentire la riunione con altri processi pendenti presso altre sezioni della Corte d'Appello» (così l'ordinanza della Corte d'appello), per le ragioni che «si verte in fatti commessi nel 2015 e che quindi la celebrazione del processo assume carattere d'urgenza» e che «l'eventuale continuazione fra tali reati potrà essere richiesta e riconosciuta in fase di esecuzione», con la conseguente nullità anche della sentenza impugnata. Il ricorrente deduce che tale motivazione sarebbe «incongrua, inafferente e del tutto eccentrica» in quanto il menzionato differimento era stato chiesto non per ottenere il riconoscimento della continuazione ma, in primis, quale termine per la difesa, «essendo la avv. Rullo appena stata nominata pochi giorni prima» e, in secundis, ai fini della valutazione dell'eventuale riunione con altri processi pendenti davanti alla stessa sezione della Corte d'appello di Torino (all'esito della quale riunione soltanto sarebbe stato eventualmente possibile il riconoscimento della continuazione fra i reati). Il ricorrente contesta altresì la motivazione della menzionata ordinanza della Corte d'appello di Torino là dove essa ha negato il richiesto differimento in ragione del fatto che «la celebrazione del processo assume carattere di urgenza» e rappresenta in proposito che, posto che tale urgenza è «riconducibile presuntivamente alla prescrizione», tale questione della prescrizione del reato sarebbe «inafferente, in quanto, non trattandosi di causa non imputabile alla difesa, la decorrenza della prescrizione deve essere sospesa». CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia rigettato la propria domanda di differimento dell'udienza che era stata motivata con la richiesta sia di un termine a difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., sia di un'eventuale riunione del processo con altri processi pendenti davanti alla stessa Corte d'appello di Torino. Quanto al primo aspetto, si deve osservare che, in ogni caso, la mancata concessione di un termine a difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, con la conseguenza che essa deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o la concede in una misura che si ritiene incongrua - sicché la stessa nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823- 01; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del Gaudio, Rv. 246777-01). Nel caso in 2 esame, il ricorrente non ha neppure indicato di avere eccepito l'eventuale rappresentata nullità entro il menzionato termine decadenziale. Quanto al secondo aspetto del rigetto della richiesta di eventuale riunione di processi, si deve rammentare come la Corte di cassazione abbia ripetutamente chiarito che, in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945-02; Sez. 1, n. 4487 del 03/07/1996, Moccia, Rv. 205642-01), con la conseguenza che il predetto rigetto costituisce un provvedimento non impugnabile. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/06/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 18/11/2019 del Tribunale di Alessandria di condanna di DA SI alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di truffa ai danni di Raffaele Priori. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione DA SI, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale e la correlativa «incongrua motivazione e sua apparenza» con riferimento alla nullità dell'ordinanza del 01/06/2022 con la quale la Corte d'appello di Torino aveva rigettato la richiesta del difensore di differimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 35626 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 dell'udienza «per consentire la riunione con altri processi pendenti presso altre sezioni della Corte d'Appello» (così l'ordinanza della Corte d'appello), per le ragioni che «si verte in fatti commessi nel 2015 e che quindi la celebrazione del processo assume carattere d'urgenza» e che «l'eventuale continuazione fra tali reati potrà essere richiesta e riconosciuta in fase di esecuzione», con la conseguente nullità anche della sentenza impugnata. Il ricorrente deduce che tale motivazione sarebbe «incongrua, inafferente e del tutto eccentrica» in quanto il menzionato differimento era stato chiesto non per ottenere il riconoscimento della continuazione ma, in primis, quale termine per la difesa, «essendo la avv. Rullo appena stata nominata pochi giorni prima» e, in secundis, ai fini della valutazione dell'eventuale riunione con altri processi pendenti davanti alla stessa sezione della Corte d'appello di Torino (all'esito della quale riunione soltanto sarebbe stato eventualmente possibile il riconoscimento della continuazione fra i reati). Il ricorrente contesta altresì la motivazione della menzionata ordinanza della Corte d'appello di Torino là dove essa ha negato il richiesto differimento in ragione del fatto che «la celebrazione del processo assume carattere di urgenza» e rappresenta in proposito che, posto che tale urgenza è «riconducibile presuntivamente alla prescrizione», tale questione della prescrizione del reato sarebbe «inafferente, in quanto, non trattandosi di causa non imputabile alla difesa, la decorrenza della prescrizione deve essere sospesa». CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia rigettato la propria domanda di differimento dell'udienza che era stata motivata con la richiesta sia di un termine a difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., sia di un'eventuale riunione del processo con altri processi pendenti davanti alla stessa Corte d'appello di Torino. Quanto al primo aspetto, si deve osservare che, in ogni caso, la mancata concessione di un termine a difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, con la conseguenza che essa deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o la concede in una misura che si ritiene incongrua - sicché la stessa nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823- 01; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del Gaudio, Rv. 246777-01). Nel caso in 2 esame, il ricorrente non ha neppure indicato di avere eccepito l'eventuale rappresentata nullità entro il menzionato termine decadenziale. Quanto al secondo aspetto del rigetto della richiesta di eventuale riunione di processi, si deve rammentare come la Corte di cassazione abbia ripetutamente chiarito che, in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945-02; Sez. 1, n. 4487 del 03/07/1996, Moccia, Rv. 205642-01), con la conseguenza che il predetto rigetto costituisce un provvedimento non impugnabile. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023.