Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
L'art. 731 cod. pen. sanziona l'inosservanza dell'obbligo dei genitori di impartire ai figli minorenni l'istruzione elementare e, pertanto, non ricomprende l'inosservanza dell'art. 2 lett. c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 secondo cui è assicurato a tutti il diritto all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (nella specie la Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all'art. 731 cod. pen. la violazione dell'obbligo di far frequentare ai minori la scuola media superiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2007, n. 16965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16965 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 21/03/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00896
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 020693/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RI, N. IL 09/08/1969;
2) SE VITA, N. IL 06/06/1967;
avverso SENTENZA del 09/03/2006 GIUDICE DI PACE di TRAPANI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per accogliersi il ricorso del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9 marzo 2006, il Giudice di Pace di Trapani ha assolto RA MA e LI ER dal reato previsto dall'art. 731 c.p. (contestato per non avere, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Agata, impartito alla stessa la istruzione media superiore); a sostegno di tale conclusione, il Giudice ha rilevato come il compendio probatorio avesse dimostrato che, nonostante le sollecitazioni, la minore non fosse motivata a continuare il percorso scolastico intrapreso. Per l'annullamento della sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Trapani deducendo violazione di legge;
sostiene che la volontà del minore, contraria a ricevere la istruzione obbligatoria per legge, non costituisce un giusto motivo per escludere la antigiuridicità della fattispecie di cui all'art. 731 c.p.. Deve, innanzi tutto, puntualizzarsi come il ricorso diretto in Cassazione sia stato proposto sotto la vigenza della L. n. 46 del 2006 che non consentiva al Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento (fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2). Tale facoltà è stata attualmente ripristinata in esito alla sentenza 26/2007 della Consulta che ha dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 46 del 2006, artt. 1 e 10. Tuttavia la fattispecie in esame non subisce influenza dal giudicato costituzionale dal momento che la impugnazione concerne una sola questione di diritto per cui si deve ritenere che il Pubblico Ministero, ha proposto un ricorso per saltum.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'art. 731 c.p., si limita a sanzionare la inosservanza dello obbligo, correlato alla legislazione vigente al momento della entrata in vigore del codice, di impartire ai minori la istruzione elementare;
il diritto di fruizione di scolarità è stato ampliato dall'art. 34 Cost. e fissato in anni otto. In attuazione di questo principio programmatico, l'obbligo in questione, ed il correlativo dovere di osservarlo, è stato esteso sino al termine della scuola media e, comunque, sino al quindicesimo anno di età, dalla L. n. 1859 del 1962, art. 8; la norma integra il precetto originario dell'art. 731 c.p. esplicitando che la pena ivi prevista punisce l'inosservanza dello obbligo di istruzione tanto elementare che postelementare.
Successivamente la L. n. 9 del 1999 ha elevato la soglia della scolarizzazione da otto a dieci anni senza provvedere ad istituire sanzioni per la violazione del precetto.
Indi la L. n. 53 del 2003 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) ha abrogato la precedente in normativa in materia ed ha esteso il diritto di istruzione e di formazione oltre la scuola media. In tale situazione, il problema che il ricorrente pone consiste nello stabilire se sia sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 731 c.p. la violazione dello obbligo di fare frequentare ai ragazzi la scuola superiore (dopo il primo ciclo di istruzione costituito dalla scuola primaria, della durata di anni cinque, e secondaria, della durata di anni tre).
Sul tema la prospettazione del ricorrente non è condivisibile. A tale fine, si rileva come la L. n. 53 del 2003, art. 2, sub c, precisa che "è assicurato a tutti il diritto alla istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età"; indi, la norma prosegue recitando che "la fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato" e che "l'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1 commi e 2.....". Il Legislatore ha esplicitato l'intenzione di introdurre sanzioni per l'inosservanza dello obbligo di istruzione oltre la scuola media, ma senza ulteriori specificazioni;
la lacuna è giustificabile in quanto il diritto in oggetto, al momento della promulgazione della L.D. L.53 del 2003, non era perfetto in carenza della emanazione dei decreti legislativi di attuazione (che nulla hanno disciplinato sul tema). Il Legislatore non ha introdotto una norma (del tipo di quella prevista dalla L. n. 1859 del 1962, art. 8) che estende la previsione e la punibilità dell'art. 731 c.p. alla inosservanza dei nuovi diritti e doveri in materia scolastica;
tale estensione è impedita allo interprete risolvendosi in un applicazione analogica di legge penale in malam partem. Inoltre, non puntuale è la qualifica dell'art. 731 c.p., come norma penale in bianco in quanto non affida ad una fonte secondaria la determinazione della condotta punibile che è ben circoscritta alla inosservanza dello obbligo di impartire la "istruzione elementare" (e non la istruzione obbligatoria in genere);
tanto è vero che il Legislatore ha avvertito la necessità di una espressa previsione, che sarebbe del tutto superflua secondo la tesi del Ricorrente, quanto ha esteso l'obbligo alla scuola media.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007