Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
Non configura il reato di cui all'art. 731 cod.pen. la violazione dell'obbligo di far frequentare ai minori la scuola media superiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2008, n. 44168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44168 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 22/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2124
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 9117/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
MA IN, nato a [...] il 30 aprile del 1957 e TO AT, nata a [...] l'11 aprile del 1959;
avverso la sentenza del giudice di Pace di Trebisacce;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il giudice di pace di Trebisacce, con sentenza del 19 novembre del 2007, assolveva AS IN e OR AT dal reato loro ascritto per l'insussistenza del fatto.
Ai predetti si era imputato il reato di cui all'art. 731 c.p. perché, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore AR EL, avevano omesso senza giustificato motivo di impartire o di fare impartire alla medesima l'istruzione obbligatoria di cui alla L. n. 53 del 2003, art. 2, lett. c). A fondamento della decisione il giudice osservava che la legge anzidetta, estensiva dell'obbligo scolastico fino al diciottesimo anno di età, non aveva introdotto una norma che dilatasse la previsione di cui all'art. 731 c.p.. Di conseguenza siffatta estensione sarebbe impedita all'interprete, risolvendosi in una applicazione analogica di legge penale in malam partem. Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro denunciando la violazione della norma incriminatrice. Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 731 c.p., avente carattere meramente sanzionatorio, è una norma penale in bianco, il cui precetto è integrato dalle leggi extra penali che si susseguono nel tempo, fermo restando il bene giuridico tutelato, individuabile nell'adempimento dell'obbligo scolastico. Ne deriva che l'espressione "istruzione elementare", correlativa alla legislazione vigente all'epoca di entrata in vigore del codice, non ha significato tassativo e la norma punisce l'inosservanza dell'obbligo scolastico, tanto elementare che post-elementare.
IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
È ben vero che secondo la dottrina tradizionale e la più remota giurisprudenza di questa corte - citata dal ricorrente - la norma di cui all'art. 731 c.p. era considerata meramente sanzionatoria dell'obbligo di istruzione previsto originariamente dal R.D. n. 577 del 1928 per la sola scuola elementare ed esteso progressivamente prima alla scuola media e successivamente ai primi due anni della scuola superiore (L. n. 1859 del 1962, art. 8 e L. n. 53 del 2003, art. 2), ma siffatta ricostruzione teorica è stata disattesa dalla più recente giurisprudenza di questa sezione. Secondo tale orientamento la norma non ha un contenuto meramente sanzionatorio dell'obbligo scolastico previsto da varie leggi di ordine pubblico che si sono succedute nel tempo, ma prevede una specifica condotta costituita dall'inosservanza, non del generico obbligo scolastico, ma di quello specifico dell'istruzione elementare (per la giurisprudenza cfr. Cass. sez. 3, nn. 8665 e 41605 del 2007). Questo collegio ritiene di aderire all'orientamento di questa sezione dianzi citato. La riprova che non si tratta di una norma meramente sanzionatoria del generico obbligo scolastico è costituita dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, la quale con l'art. 34 Cost., ha fissato in anni otto l'obbligo scolastico ossia fino alla scuola media, è intervenuto il legislatore con la L. n. 1859 del 1962, art. 8 integrando il precetto originario dell'art. 731 c.p.. In
particolare con tale norma il legislatore ha non solo espressamente previsto l'estensione dell'obbligo scolastico alla scuola media inferiore ossia per otto anni come stabilito dall'art. 34 Cost., ma ha anche disposto che la pena prevista dall'art. 731 c.p. per la sola scuola elementare, fosse estesa anche all'inosservanza dell'obbligo di impartire l'istruzione media inferiore. Orbene, se l'art. 731 c.p. avesse avuto natura meramente sanzionatoria dell'obbligo scolastico imposto da varie leggi pubbliche succedutesi nel tempo, non vi sarebbe stata la necessità di estendere esplicitamente l'applicabilità della sanzione originariamente prevista per la sola scuola elementare anche all'istruzione media inferiore, posto che proprio per la natura meramente sanzionatoria della norma l'estensione sarebbe stata automatica. Invece il legislatore, prevedendo esplicitamente l'estensione della sanzione di cui all'art.731 c.p. anche all'inosservanza dell'obbligo scolastico relativo alla scuola media inferiore, ha implicitamente respinto la tesi della natura meramente sanzionatoria. L'articolo anzidetto, quindi, punisce sia l'inosservanza dell'obbligo scolastico elementare che quello medio inferiore, come esattamente rilevato da Cass. 6 aprile 1988, Patrono, ma non perché si tratti di una norma in bianco, ma perché il legislatore con la L. n. 1859 del 1962, art. 8 è intervenuto modificando il precetto di cui all'art. 731 c.p. ed estendendo la sanzione anche all'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore. La L. n. 53 del 2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), richiamata nel capo d'imputazione, che ha esteso l'obbligo all'istruzione e formazione oltre la scuola media inferiore, non ha richiamato per l'inosservanza dell'obbligo la sanzione di cui all'art. 731 c.p.. Invero, la L. n. 53 del 2003, art.2 sub c) precisa che "è assicurato a tutti il diritto all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno d'età";
indi la norma prosegue statuendo che "la fruizione dell'offerta d'istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato" e che "l'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2". In definitiva il Legislatore ha manifestato l'intenzione di introdurre sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione oltre la scuola media, ma non ha introdotto una norma del tipo di quella di cui alla L. n. 1859 del 1962, art. 8, che ha esteso la previsione e la punibilità dell'art. 731 c.p. anche all'inosservanza dell'obbligo di impartire l'istruzione media inferiore. L'estensione alla scuola media superiore non può essere effettuata dall'interprete perché si risolverebbe in un'interpretazione analogica in mala partem. Il ricorso va quindi respinto.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008