Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie:ai sensi degli artt. 90 e 91 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di programma terapeutico e socio-riabilitativo) è principio di portata generale, applicabile nei confronti del condannato, sia questo in stato di libertà che in stato di detenzione per espiazione pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2001, n. 30786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30786 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 09/07/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO " N. 4851
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 007557/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PESCARAnei confronti di:
1) AC IG N. IL 20/01/1972
avverso ORDINANZA del 27/10/2000 TRIBUNALE di PESCARA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.. Annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in fatto e in diritto
A seguito di richiesta presentata dal difensore di AC LU - diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento del Pubblico Ministero, che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena a norma del combinato disposto di cui agli artt. 91 co. 4 e 94 co. 2 D.P.R. 309/1990 - con ordinanza 27/10/2000 il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, annullava il provvedimento del Pubblico Ministero del 3/10/2000 e, per l'effetto, disponeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 102/98 R.E.S. del 14/10/1999, ordinando l'immediata scarcerazione del AC se non detenuto per altra causa.
In motivazione il Tribunale, richiamando anche precedenti massime di questa Suprema Corte, osservava in particolare che il divieto di reiterare la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656 co. 7 c.p.p. si applica solo alla fase antecedente alla carcerazione, mentre quando il condannato si trova già detenuto in espiazione della pena l'istanza di sospensione può essere riproposta, di guisa che, ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 309/1990, il P.M. era tenuto a provvedere sulla richiesta di sospensione. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 656 commi 5 e 7 c.p.p., 91 co. 4 e 94 co. 2 D.P.R. 309/1990 sul rilievo che, poiché
l'ordine di esecuzione della pena per la stessa condanna era già stato sospeso e poiché con ordinanza 3/2/1999 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila aveva rigettato l'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 per omessa adesione del AC al prescritto programma terapeutico, ai sensi dell'art. 656 co. 7 c.p.p. l'ordine di esecuzione della pena non poteva essere sospeso per la seconda volta.
Il ricorso merita accoglimento.
Invero - a parte la considerazione che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale nel caso di specie non sono conferenti, in quanto si riferiscono a conflitti insorti tra Magistrato di Sorveglianza e P.M. relativi alla attribuzione di competenza a disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena nel caso di presentazione di istanza ex art. 91 D.P.R. 309/1990 - va rilevato che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per più di una volta previsto dall'art. 656 co. 7 c.p.p. deve considerarsi un principio di portata generale e, come tale, applicabile non solo nei confronti del condannato, che si trovi ancora in stato di libertà, ma anche nei confronti del condannato, che si trovi già detenuto in espiazione pena e che abbia riproposto istanza di affidamento terapeutico in relazione alla stessa condanna. D'altra parte nel caso di specie, trattandosi di istanza diretta ad ottenere l'affidamento terapeutico, deve ritenersi irrilevante anche la circostanza se il condannato si trovi libero o in stato di detenzione. Infatti, poiché ai sensi dell'art. 90 co. 4 D.P.R. 309/1990 la sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta, nel caso di specie comunque non poteva essere sospeso l'ordine di esecuzione della pena, in quanto dallo stesso provvedimento impugnato risulta che per la stessa condanna il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila aveva già rigettato l'istanza di affidamento terapeutico presentata dal AC per omessa adesione dello stesso al relativo programma, di guisa che non vi erano più le condizioni per sospendere l'ordine di esecuzione della pena in attesa di una nuova valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza. Pertanto, ricorrendo nel caso di specie la violazione dell'art.656 co. 7 c.p.p., l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 611 - 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001